Assenza ingiustificata: licenziamento per gms legittimo

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 7 ottobre 2016, n. 20218, ha statuito che, al fine di pronunciarsi sulla legittimità del licenziamento per giustificato motivo soggettivo, la valutazione della gravità del fatto deve essere compiuta non in astratto, ma con riferimento agli aspetti concreti afferenti alla natura e alla qualità del rapporto di lavoro in esame, alla posizione delle parti, al grado di affidabilità richiesto dalle singole mansioni, alla portata soggettiva del fatto, ossia alle circostanze del suo verificarsi, ai motivi e all’intensità dell’elemento intenzionale e di quello colposo. La Cassazione ha confermato la legittimità del licenziamento per giusta causa del dipendente, che, dopo una lunga assenza per infortunio, si era assentato dal lavoro per 3 giorni consecutivi senza avvertire il datore di lavoro della sua impossibilità di rendere la prestazione e di voler usufruire di ferie arretrate.

 

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