Assenza ingiustificata: legittimo il licenziamento per giusta causa

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 11 settembre 2015, n.17987, ha stabilito che deve ritenersi che la clausola di un contratto collettivo che preveda un certo fatto, come ad esempio l’assenza ingiustificata, quale giusta causa o giustificato motivo di licenziamento, non esima il giudice dalla valutazione di proporzionalità fra il provvedimento espulsivo adottato dal datore di lavoro e la gravità del fatto addebitato all’incolpato, dovendosi tuttavia escludere la necessità di questa valutazione discrezionale quando si tratti di fattispecie di illecito disciplinare formulata non già con espressioni elastiche, ma rigidamente predeterminata, e non sussistano circostanze attenuanti: ne consegue che deve essere respinta l’originaria domanda del lavoratore sull’illegittimità del licenziamento, annullato per insussistenza del fatto contestato laddove la situazione di “grossa conflittualità” tra le parti del rapporto di lavoro, genericamente evocata dalla motivazione della sentenza di merito, non può assumere alcun rilievo attenuante, posto che tutti i licenziamenti per indisciplina non colposa rivelano una conflittualità tra datore e prestatore di lavoro.

La Suprema Corte ha quindi ritenuto troppo generica la motivazione resa dalla Corte d’Appello in relazione alla sussistente conflittualità tra datore di lavoro e dipendente.

L’assenza prolungata del lavoratore, anche dopo il richiamo in servizio, appare alla Cassazione ingiustificata e, pertanto, idonea a configurare una fattispecie di giusta causa di licenziamento ex art.2119 cod.civ..

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