Assenza ingiustificata per godimento ferie non autorizzate

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 14 giugno 2016, n.12205, ha deciso che il godimento di ferie non autorizzate è idoneo a configurare assenza ingiustificata; tuttavia anche in relazione a tale ipotesi vige il principio consolidato secondo il quale la valutazione della proporzionalità tra il comportamento illecito del lavoratore dipendente e la sanzione irrogata sul piano disciplinare costituisce un apprezzamento di fatto, che deve essere condotto non in astratto, ma con specifico riferimento a tutte le circostanze del caso concreto, inquadrando l’addebito nelle specifiche modalità del rapporto e tenendo conto non solo della natura del fatto contestato e del suo contenuto obiettivo e intenzionale, ma anche di tutti gli altri elementi idonei a consentire l’adeguamento della disposizione normativa dell’art.2119 cod.civ. alla fattispecie concreta (nella specie, il fatto che il lavoratore avesse ottenuto, o anche solo richiesto preventivamente, l’autorizzazione alle ferie, non poteva non essere rilevante nel valutare in primo luogo la natura ingiustificata dell’assenza, ma anche la sua gravità, anche tenendo conto del principio di buona fede e correttezza cui deve improntarsi la condotta del datore di lavoro, in relazione a un richiesta di ferie che era motivata con riferimento a esigenze obiettive e che ebbe come unica risposta formale la contestazione dell’assenza ingiustificata).

 

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