L’Inail, con circolare n. 31 del 20 maggio 2025, ha chiarito che non vige l’obbligo assicurativo Inail, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, n. 7, D.P.R. 1124/1965, per gli associati di associazioni sportive dilettantistiche e dei soci delle società sportive dilettantistiche che svolgano, nell’interesse dell’associazione o della società, l’attività di istruttore sportivo oppure attività di accoglienza clienti, front office, pagamenti o attività di tipo amministrativo, oltre a partecipare alla vita associativa.
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