ASD e SSD: le indicazioni ispettive dell’INL

L’Ispettorato nazionale del lavoro, con lettera circolare n. 1 del 1° dicembre 2016, ha offerto precisazioni in merito al trattamento, ai fini previdenziali, dei compensi erogati dalle associazioni sportive dilettantistiche e dalle società sportive dilettantistiche.

La circolare afferma che l’applicazione della norma agevolativa che riconduce tra i redditi diversi le indennità erogate ai collaboratori è consentita solo al verificarsi delle seguenti condizioni:

− che l’associazione/società sportiva dilettantistica sia regolarmente riconosciuta dal Coni attraverso l’iscrizione nel registro delle società sportive;

− che il soggetto percettore svolga mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti e delle indicazioni fornite dalle singole federazioni, tra quelle necessarie per lo svolgimento delle attività sportivo-dilettantistiche, così come regolamentate dalle singole federazioni.

In tale ottica, le qualifiche acquisite dai singoli soggetti attraverso appositi corsi di formazione promossi dalle singole federazioni, nonché la loro iscrizione in albi o elenchi tenuti dalle Federazioni o dal Coni attestanti la capacità di esercitare determinate attività di formazione, non possono essere considerati di per sé elementi per ricondurre i redditi percepiti da tali soggetti tra quelli aventi “natura professionale”.

 

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