La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 17 febbraio 2025, n. 4084, ha stabilito che, una volta assodato che fin dagli inizi del 1900 vi era la consapevolezza della dannosità per la salute umana dell’amianto e la sua correlazione con le patologie tumorali, non può ritenersi immune da responsabilità il datore di lavoro che non appronti tutte le cautele in chiave preventiva conosciute all’epoca di riferimento per il solo fatto che la patologia specifica (mesotelioma) non era stata ancora compiutamente correlata all’amianto, perché, comunque, era conosciuta la pericolosità di detta sostanza per la salute dell’uomo, indipendentemente dalla patologia che ne è derivata. Ne consegue che il datore di lavoro, per andare esente da colpa, non può sostenere che non sapesse della nocività dell’amianto a basse dosi, ma dovrebbe dimostrare cosa ha fatto in positivo e quali misure di prevenzione e di informazione ha adottato per proteggere i lavoratori e per abbattere le polveri, fra quelle che erano a disposizione all’epoca. Misure che erano rivolte a proteggere la salute dei lavoratori dal rischio di esposizione alle polveri (anche da quelle prodotte dall’amianto) e che riguardavano, perciò, ogni possibile evento morboso per la salute e la vita dell’uomo. Diversamente, il datore di lavoro dev’essere condannato a risarcire gli eredi del dipendente deceduto per mesotelioma pleurico.
Amianto e decesso per mesotelioma: ne è responsabile il datore che non abbia adottato tutte le misure preventive
di Redazione
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