Ambiente di lavoro nocivo e stressogeno: datore responsabile se non adotta misure adeguate

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 16 ottobre 2025 n. 27685, ha deciso che anche in assenza di un intento persecutorio sistematico e unitario (c.d. mobbing), il datore di lavoro è responsabile, ai sensi dell’art. 2087, c.c., qualora, per negligenza o colpa, ometta di adottare le misure necessarie a tutelare l’integrità psico-fisica del lavoratore, consentendo il mantenimento di un ambiente di lavoro nocivo o non intervenendo di fronte a singoli comportamenti lesivi.

Il giudice, pur escludendo la configurabilità del mobbing, ha il dovere di accertare se i medesimi fatti allegati dal lavoratore integrino una violazione dell’obbligo di sicurezza, a prescindere dalla qualificazione giuridica inizialmente data all’azione.

Potrebbe interessarti anche...

Area lavoro

Articoli del giorno

Corsi in evidenza

Il seminario offre il quadro 2026 delle agevolazioni per il lavoro e delle assunzioni incentivate, alla luce delle nuove disposizioni introdotte dalla Legge di Bilancio. 22 maggio 2026

Il seminario affronta le specificità della gestione dei rapporti di lavoro domestico, con particolare attenzione alle novità 2026. 28 aprile 2026

Il master analizza il contratto di lavoro subordinato, nei suoi principi generali e nelle sue diverse declinazioni. 17 aprile 2026

Torna in alto