La Corte di Cassazione, Sezioni Unite, con sentenza 15 marzo 2016, n.5072, ha stabilito che nel regime del lavoro pubblico contrattualizzato, in caso di abuso del ricorso al contratto di lavoro a termine da parte della P.A., con conseguente illegittima precarizzazione del rapporto di impiego, il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno ex art.36, co.5, D.Lgs. n.165/01, con esonero dall’onere probatorio nella misura e nei limiti di cui all’art.32, co.5, L. n.183/10, e quindi nella misura pari a un’indennità onnicomprensiva tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell’art.8, L. n.604/66.
Abuso di ricorso al lavoro a termine nella P.A.: spetta risarcimento danni
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