Indicazioni previdenziali per i lavoratori sportivi

L’INPS, con circolare n. 127 del 22 settembre 2025, ha fornito indicazioni in merito alle misure previdenziali previste dal D.Lgs. n. 36/2021, emanato in attuazione dell’art. 5, Legge n. 86/2019, come modificato e integrato dal D.Lgs. n. 163/2022, che ha riordinato e riformato le disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo.

Il D.Lgs. n. 36/2021 introduce la definizione di “lavoratore sportivo”, comprensiva di atleti, allenatori, istruttori, direttori tecnici e sportivi, preparatori atletici, arbitri e ogni altro tesserato che svolga mansioni necessarie allo svolgimento dell’attività sportiva dietro corrispettivo, senza distinzione fra settore professionistico e settore dilettantistico, e dispone l’iscrizione dei lavoratori sportivi subordinati al Fondo Pensione Sportivi Professionisti (FPSP) gestito dall’INPS, operativo dal 1° luglio 2023, ai cui iscritti si applica la disciplina previdenziale ex D.Lgs. n. 166/1997.

Sono iscritti obbligatoriamente al Fondo i lavoratori sportivi subordinati, mentre i lavoratori sportivi autonomi del professionismo, inclusi i collaboratori coordinati e continuativi, vi rientrano se ne ricorrono i presupposti.

I lavoratori sportivi dilettanti con contratti di collaborazione coordinata e continuativa o prestazioni autonome sono, invece, iscritti alla Gestione separata.

Particolare attenzione è rivolta agli istruttori presso impianti e circoli sportivi e ai direttori tecnici, inizialmente iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, ai quali è stata riconosciuta la facoltà di optare per il mantenimento del regime previgente o transitare al FPSP.

Ai fini del diritto alle prestazioni pensionistiche, il sistema contributivo richiede un’annualità minima di 260 contributi giornalieri, rapportata a un anno convenzionale di 312 giorni, fermo restando il requisito dei 20 anni di anzianità assicurativa per la pensione di vecchiaia. La contribuzione può essere cumulata con quella accreditata presso l’AGO-FPLD, la Gestione autonoma CD/CM o il FPLS, utile alla determinazione sia della misura sia del diritto alla pensione in specifici casi. Rilevano anche i periodi assicurativi esteri maturati in Paesi UE, SEE, Svizzera, Regno Unito e in Stati con convenzioni bilaterali.

Ai soggetti iscritti al FPSP entro il 31 dicembre 1995 si applicano le regole di calcolo del sistema retributivo e misto, con possibilità di pensione di vecchiaia anticipata a 54 anni di età con 20 anni di contribuzione e almeno 5.200 contributi giornalieri, mentre agli iscritti dal 1° gennaio 1996 e dal 1° luglio 2023 si applica integralmente il sistema contributivo, con i requisiti previsti dalla riforma del 2011: pensione anticipata con 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne, oppure con 64 anni di età e almeno 20 anni di contribuzione effettiva, a condizione di un importo pensionistico non inferiore a 3 volte l’assegno sociale (ridotto per le madri).

La pensione di vecchiaia si consegue con 67 anni e 20 anni di contributi o, in alternativa, con 71 anni e 5 anni di contribuzione effettiva. Il calcolo contributivo prevede anche la possibilità di aggiungere un anno ogni 4 di effettiva attività sportiva, fino a un massimo di 5 anni, ai fini del requisito anagrafico.
Oltre alla pensione di vecchiaia e anticipata, il FPSP eroga assegni di invalidità, pensioni di inabilità, ai superstiti, supplementari e supplementi di pensione.

Rilevanza particolare assumono le regole di cumulabilità: per i pensionati sportivi vige il divieto di cumulo con redditi da lavoro, incluse le collaborazioni coordinate e continuative, salvo specifiche deroghe per i redditi da lavoro autonomo occasionale entro i 5.000 euro annui. Anche il lavoro sportivo dilettantistico incide sull’APE sociale e sull’indennizzo per la cessazione dell’attività commerciale, determinando in molti casi la decadenza dal beneficio.
Una norma transitoria disciplina i compensi dilettantistici percepiti nel 2023, considerati redditi diversi fino a un massimo di 15.000 euro, esenti da incumulabilità e recuperi contributivi.

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