Salute e sicurezza: contratto di appalto e rischio interferenziale

La Cassazione Penale, Sezione IV, con sentenza 28 febbraio 2025, n. 8297, ha ritenuto che, nell’ambito dei contratti di appalto, ai fini dell’integrazione del rischio interferenziale, è sufficiente che due aziende siano contemporaneamente coinvolte nel medesimo luogo di lavoro, a prescindere dal fatto che, nel momento del sinistro, stessero svolgendo la medesima attività.

Nello specifico, la Cassazione ha rilevato che  tutti i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori, devono cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione e di protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto, coordinando gli interventi di protezione e di prevenzione dai rischi cui sono esposti i dipendenti, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva.

 

 

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