L’Agenzia delle Entrate, con risposta a interpello n. 202/2026, ha fornito chiarimenti in merito al trattamento fiscale delle pensioni pubbliche corrisposte a soggetti fiscalmente residenti all’estero e in possesso della doppia cittadinanza italiana e dello Stato di residenza. In particolare, l’Amministrazione finanziaria ha esaminato l’applicazione della Convenzione tra Italia e Libano per evitare le doppie imposizioni, precisando che il possesso della cittadinanza italiana, unitamente a quella libanese, comporta l’assoggettamento della pensione pubblica a imposizione esclusiva in Italia, anche quando il beneficiario risieda fiscalmente in Libano. Il chiarimento trae origine dall’istanza presentata da un contribuente titolare, dal 1° settembre 2026, di un trattamento pensionistico pubblico erogato dall’INPS e derivante dall’ex gestione INPDAP. Il pensionato, residente nella Repubblica libanese e iscritto all’AIRE, ha dichiarato di possedere entrambe le cittadinanze e di aver prestato servizio per circa 35 anni alle dipendenze di un Ministero italiano. A fronte di alcune incertezze emerse nei rapporti con l’ente previdenziale erogatore, il contribuente ha chiesto di conoscere se il trattamento pensionistico dovesse essere assoggettato a tassazione in Italia oppure esclusivamente nello Stato estero di residenza. Secondo la soluzione interpretativa prospettata nell’istanza, la pensione avrebbe dovuto essere imponibile soltanto in Libano, in applicazione dell’articolo 19, paragrafo 2, lettera b), della Convenzione contro le doppie imposizioni stipulata tra i due Paesi. Il contribuente riteneva infatti che la disposizione convenzionale attribuisse la potestà impositiva esclusiva allo Stato di residenza qualora il beneficiario della pensione fosse residente in tale Stato e ne possedesse la cittadinanza. A suo avviso, la contemporanea titolarità della cittadinanza italiana non avrebbe dovuto impedire l’applicazione della disposizione, essendo sufficiente il possesso della cittadinanza libanese. L’Agenzia delle Entrate non ha condiviso tale interpretazione, ricostruendo preliminarmente il quadro normativo nazionale e convenzionale applicabile alle pensioni pubbliche. Sotto il profilo della legislazione interna, l’articolo 3, comma 1, del D.P.R. n. 917/1986 stabilisce che i soggetti fiscalmente residenti in Italia sono assoggettati a imposizione sui redditi ovunque prodotti, mentre i soggetti non residenti sono tassati esclusivamente sui redditi prodotti nel territorio dello Stato. Il successivo articolo 23, comma 2, lettera a), del TUIR prevede che le pensioni percepite da soggetti non residenti si considerino prodotte in Italia quando siano corrisposte dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio nazionale oppure da stabili organizzazioni italiane di soggetti non residenti. Pertanto, secondo la disciplina interna, il trattamento pensionistico oggetto dell’interpello risulta imponibile in Italia, ai sensi anche dell’articolo 49, comma 2, lettera a), del TUIR. L’Amministrazione finanziaria ha tuttavia ricordato che, in presenza di una Convenzione internazionale contro le doppie imposizioni, occorre verificare le disposizioni pattizie applicabili, tenendo conto del principio di prevalenza della disciplina convenzionale su quella interna, riconosciuto dall’articolo 169 del TUIR e dall’articolo 75 del D.P.R. n. 600/1973. Nel caso esaminato assume quindi rilievo la Convenzione tra Italia e Libano, firmata a Beirut il 22 novembre 2000 e ratificata con legge 3 giugno 2011, n. 87. In particolare, l’articolo 19, paragrafo 2, lettera a), stabilisce che le pensioni corrisposte da uno Stato contraente, da una sua suddivisione politica o amministrativa oppure da un ente locale, direttamente o attraverso fondi costituiti dagli stessi soggetti, in corrispettivo di servizi resi a tali amministrazioni, sono imponibili esclusivamente nello Stato che le eroga. La disposizione individua, pertanto, per le pensioni derivanti da precedenti rapporti di pubblico impiego, una regola generale di tassazione esclusiva nello Stato dal quale proviene il trattamento pensionistico. La successiva lettera b) introduce una specifica deroga, prevedendo l’imponibilità esclusiva nello Stato di residenza del beneficiario quando quest’ultimo sia residente in tale Stato, ne possieda la nazionalità e non abbia contemporaneamente la nazionalità dello Stato dal quale proviene la pensione. Secondo l’Agenzia, la formulazione della disposizione richiede quindi la presenza congiunta di tre condizioni: la residenza fiscale nello Stato diverso da quello erogatore, il possesso della nazionalità dello Stato di residenza e l’assenza della nazionalità dello Stato che corrisponde il trattamento pensionistico. La mancanza anche di una sola di tali condizioni impedisce l’applicazione della deroga e determina il ritorno alla regola generale della tassazione esclusiva nello Stato erogatore. Nel caso oggetto dell’interpello, il contribuente soddisfa le prime due condizioni, essendo fiscalmente residente in Libano e possedendo la cittadinanza libanese, ma non la terza, in quanto conserva anche la cittadinanza italiana. La doppia cittadinanza assume quindi carattere determinante ai fini dell’individuazione dello Stato titolare della potestà impositiva. A sostegno di tale interpretazione, l’Agenzia richiama anche l’articolo 3, paragrafo 1, lettera e), della Convenzione, relativo alla definizione di nazionale, nonché i chiarimenti già forniti con la risposta a interpello n. 177 del 23 settembre 2026. In tale occasione, richiamando il Commentario all’articolo 3 del Modello OCSE, era stato precisato che la nozione convenzionale di nazionalità comprende anche il possesso della cittadinanza dello Stato contraente. Ne consegue che la cittadinanza italiana del pensionato non può essere considerata irrilevante ai fini dell’applicazione dell’articolo 19 della Convenzione. L’Agenzia conclude pertanto che la pensione pubblica corrisposta dall’INPS al contribuente, in relazione ai servizi precedentemente prestati alle dipendenze dello Stato italiano, deve essere assoggettata a tassazione esclusivamente in Italia, ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 2, lettera a), della Convenzione. Il parere viene reso sul presupposto, non verificato in sede di interpello, dell’effettiva residenza fiscale del contribuente in Libano e della natura pubblica dei servizi dai quali deriva il trattamento pensionistico. Il chiarimento evidenzia, in definitiva, che per individuare il corretto regime fiscale delle pensioni pubbliche corrisposte a residenti all’estero non è sufficiente considerare la sola residenza fiscale del beneficiario, ma occorre esaminare congiuntamente la natura del trattamento, la disciplina della Convenzione applicabile e le eventuali condizioni relative alla nazionalità del percettore. Nel caso della Convenzione tra Italia e Libano, il mantenimento della cittadinanza italiana esclude l’applicazione della deroga prevista per i residenti aventi esclusivamente la nazionalità dello Stato estero e conferma la potestà impositiva esclusiva dell’Italia.
Pensioni doppia cittadinanza: tassazione esclusiva in Italia
di Redazione
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