L’Agenzia delle Entrate, con risposta a interpello n. 24/E del 9 febbraio 2026, ha offerto chiarimenti in tema di regime forfettario e contratto di rete.
L’istante è una dottoressa che ha aderito al regime forfettario e intende avviare una collaborazione con altri 2 medici nella forma della rete contratto, che si doterebbe di un “programma comune di rete” e permetterebbe ai professionisti retisti di ricorrere eventualmente alla codatorialità, al fine di avvalersi della prestazione lavorativa di uno o più lavoratori dipendenti secondo le regole stabilite nel contratto di rete.
In particolare, il Medico 1 sarà il soggetto responsabile degli adempimenti riguardanti la gestione del rapporto di lavoro e gli oneri amministrativi, il quale addebiterà pro quota agli altri 2 retisti codatori le somme «in funzione dell’utilizzo del lavoratore dipendente ad essi direttamente e analiticamente imputabile», senza percepire alcuna remunerazione aggiuntiva.
La dottoressa chiede se la partecipazione alla retecontratto tra professionisti integri la causa ostativa al regime forfettario.
L’Agenzia ricorda le cause ostative al regime forfettario (art. 1, comma 57, Legge n. 190/2014), in particolare quella delineata nella lett. d), secondo cui non possono accedere al regime «gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari di cui all’articolo 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni».
La risposta, richiamando le circolari n. 4/E/2011 e n. 20/E/2013, ricorda che l’adesione al contratto di rete non modifica la soggettività tributaria delle imprese che aderiscono all’accordo e che nella rete-contratto la titolarità di beni, diritti e obblighi è riferibile, quota parte, alle singole imprese partecipanti e la titolarità delle situazioni giuridiche rimane individuale dei singoli partecipanti.
Pertanto, l’Agenzia delle Entrate ritiene che, stante la diretta imputazione delle singole operazioni ai soggetti (professionisti) retisti che le compongono, le reticontratto non esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni» e, di conseguenza, non si verifica il frazionamento delle attività d’impresa o di lavoro autonomo svolte, che la clausola ostativa di cui all’art. 1, comma 57, lett. d), Legge. n. 190/2014, preclude ai soggetti in regime forfettario.
Il medico potrà, quindi, aderire a una rete pura tra professionisti, da costituirsi nella forma della retecontratto, e permanere nel regime forfettario, purché sia in possesso di tutti i requisiti indicati dalla legge e non ricorra alcuna delle cause ostative di cui al citato comma 57.
La risposta precisa che, laddove l’attività svolta tramite la retecontratto risulti qualificabile come esercizio di una società di fatto (che svolge un’attività commerciale direttamente o indirettamente riconducibile a quella svolta dall’esercente attività d’impresa, arte o professione), si integrerebbe la causa ostativa, poiché tale tipologia di società è equiparata alle S.n.c.
