Piccoli coloni e compartecipanti familiari: aggiornamento istruzioni amministrative

L’INPS, con circolare n. 21 del 2 marzo 2026, ha offerto aggiornamenti sulle istruzioni amministrative in materia di piccola colonia e di compartecipazione familiare fornite con le circolari n. 142/1996, n. 182/1996 e n. 80/1997. L’Istituto chiarisce la natura giuridica dei contratti di piccola colonia e di compartecipazione stagionale e la gestione del rapporto previdenziale.

Sotto il profilo previdenziale, i piccoli coloni e i compartecipanti, nonché i rispettivi familiari, pur derivando il loro status da un contratto associativo, sono equiparati ai lavoratori agricoli a tempo determinato (OTD) per quanto concerne l’accredito contributivo (iscrizione negli elenchi annuali) e l’accesso alle prestazioni di disoccupazione agricola, malattia e maternità.

Per essere validi e consentire l’accredito contributivo, i contratti devono avere forma scritta ed essere registrati all’Agenzia delle Entrate.

La dichiarazione per attivare il rapporto previdenziale deve essere inviata entro 30 giorni dalla stipula del contratto, così come eventuali variazioni successive. Il rapporto previdenziale si chiude automaticamente il 31 dicembre di ogni anno, anche se il contratto dura più a lungo.

Per la piccola colonia, se il rapporto prosegue l’anno seguente, è necessario presentare una domanda di rinnovo entro il 30 gennaio. Se il concedente non presenta la dichiarazione, può farlo il concessionario entro 60 giorni dall’inizio dell’anno.

La circolare precisa che l’accertamento delle giornate lavorative non avviene su base reale (giornate di lavoro effettive), bensì su base presuntiva. L’Istituto applica i valori medi di impiego di manodopera determinati per singola Provincia con decreto ministeriale, che costituiscono la base imponibile sia per la contribuzione IVS che per le prestazioni temporanee.

Infine, viene chiarito che le giornate calcolate in base all’estensione e alla coltura devono essere ripartite, coerentemente con la capacità lavorativa e l’età dei soggetti, tra i componenti del nucleo familiare del concessionario attivi sul fondo.

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