Eventi meteo Calabria, Sardegna e Sicilia: sospensione adempimenti e erogazione ammortizzatori

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 2026 il D.L. n. 25 del 27 febbraio 2026, recante interventi urgenti per fronteggiare l’emergenza provocata dagli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal giorno 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della Regione Calabria, della Regione autonoma della Sardegna e della Regione siciliana, nonché ulteriori misure urgenti per fronteggiare la frana di Niscemi e di protezione civile.

In particolare, l’art. 2 dispone la sospensione dei termini in materia di adempimenti e versamenti tributari, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria dal 18 gennaio 2026 al 30 aprile 2026 per tutti i soggetti che, alla data del 18 gennaio 2026, avevano la residenza e la sede legale o sede operativa nei Comuni interessati dagli eventi meteorologici, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibera del Consiglio dei Ministri del 26 gennaio 2026, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26/2026.

Inoltre, nel periodo dal 18 gennaio 2026 al 30 aprile 2026, sono sospesi i termini degli adempimenti, relativi ai rapporti di lavoro, verso le Amministrazioni pubbliche previsti a carico di datori di lavoro, di professionisti, di consulenti e CAF che abbiano sede o operino negli immobili situati nei Comuni colpiti dagli eventi meteorologici, anche per conto di aziende e clienti non operanti nei predetti immobili. 

I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 10 ottobre 2026.

L’art. 5 offre disposizioni in materia di ammortizzatori sociali. Ai lavoratori subordinati del settore privato, inclusi i lavoratori agricoli, che, alla data del 18 gennaio 2026, risiedevano o erano domiciliati ovvero lavoravano presso un’impresa avente sedi produttive o operative in uno dei territori dei Comuni interessati dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, e che sono stati o sono impossibilitati a prestare attività lavorativa a seguito degli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026, viene riconosciuta dall’INPS, entro il limite temporale del 30 aprile 2026, un’integrazione al reddito, con relativa contribuzione figurativa, di importo mensile massimo pari a quello previsto per le integrazioni salariali di cui all’art. 3, D.Lgs. n. 148/2015, nel limite massimo di 90 giornate, a eccezione dei lavoratori agricoli.

In merito ai lavoratori agricoli, viene precisato che:

  • ai lavoratori che, alla data dell’evento straordinario emergenziale, avevano un rapporto di lavoro attivo, è concessa l’integrazione al reddito entro il limite massimo di 90 giornate;
  • per i restanti lavoratori agricoli, l’integrazione al reddito è concessa per un periodo pari al numero di giornate lavorate nell’anno precedente, detratte le giornate lavorate nell’anno in corso, entro il limite massimo di 90 giornate. Viene chiarito che le integrazioni al reddito in oggetto sono equiparate al lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola.

Nel limite massimo di 15 giornate, anche ai lavoratori subordinati del settore privato, inclusi i lavoratori agricoli, impossibilitati in tutto o in parte a recarsi al lavoro, qualora residenti o domiciliati nei suddetti territori, è riconosciuta un’integrazione al reddito, con relativa contribuzione figurativa, di importo mensile massimo pari a quello previsto per le integrazioni salariali di cui all’art. 3, D.Lgs. n. 148/2015.

Viene precisato che l’impossibilità di recarsi al lavoro dev’essere collegata a un provvedimento normativo o amministrativo direttamente connesso all’evento straordinario emergenziale, all’interruzione o impraticabilità delle vie di comunicazione o all’inutilizzabilità dei mezzi di trasporto, all’inagibilità dell’abitazione di residenza o domicilio, alle condizioni di salute di familiari conviventi ovvero a ulteriori avvenimenti che abbiano richiesto la presenza del lavoratore in luogo diverso da quello di lavoro, tutti ricollegabili all’evento straordinario ed emergenziale. Tali condizioni devono essere adeguatamente documentate. 

Area lavoro

Articoli del giorno

Corsi in evidenza

Il seminario offre il quadro 2026 delle agevolazioni per il lavoro e delle assunzioni incentivate, alla luce delle nuove disposizioni introdotte dalla Legge di Bilancio. 22 maggio 2026

Il master affronta i temi del welfare e dei premi di produttività e prevede un laboratorio operativo per la realizzazione di un modello di piano di welfare e di produttività. A partire dal 19 marzo 2026

Mondo professione

Torna in alto