L’INPS, con circolare n. 22 del 3 marzo 2026, ha fornito chiarimenti e indicazioni operative sugli obblighi contributivi e dichiarativi relativi ai lavoratori dipendenti, sia del settore pubblico che privato, collocati in aspettativa non retribuita perché impiegati all’estero nelle attività di cooperazione internazionale per lo sviluppo attraverso ONG, enti del Terzo settore e altri soggetti senza scopo di lucro riconosciuti dall’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS), ai sensi della Legge n. 125/2014, recante “Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo”.
Per espressa previsione normativa, salvo più favorevoli disposizioni di Legge, le attività di servizio prestate dai dipendenti pubblici collocati in aspettativa “sono riconosciute ad ogni effetto giuridico equivalenti per intero ad analoghe attività professionali di ruolo prestate nell’ambito nazionale, in particolare per l’anzianità di servizio, per la progressione della carriera e per il trattamento di quiescenza e previdenza in rapporto alle contribuzioni versate” (art. 28, comma 5, Legge n. 125/2014).
Il solo diritto al collocamento in aspettativa senza assegni spetta anche al dipendente che segue il coniuge in servizio di cooperazione.
Le imprese e i datori di lavoro privati che concedono il collocamento in aspettativa senza assegni al personale impiegato nelle attività di cooperazione internazionale o al coniuge che lo segue in loco, da essi dipendenti, in aggiunta a eventuali condizioni di maggiore favore previste nei CCNL, possono assumere personale sostitutivo con contratto di lavoro a tempo determinato, oltre gli eventuali contingenti e limiti temporali in vigore (art. 28, comma 6, Legge n. 125/2014).
La prova dell’avvenuto versamento dei contributi previdenziali da parte delle organizzazioni della società civile e degli altri soggetti senza finalità di lucro costituisce attestazione sul servizio e sulla sua durata.
L’art. 28, comma 2, prevede che le organizzazioni e i soggetti citati possono impiegare il personale anche a titolo volontario e che il rapporto con tale personale non è assimilabile ad alcuna forma di rapporto di lavoro di natura subordinata o parasubordinata e non comporta la sospensione e la cancellazione dalle liste di collocamento o dalle liste di mobilità.
La Legge n. 125/2014 ha abrogato la Legge n. 49/1987 a decorrere dal 1° gennaio 2016, introducendo innovazioni in materia previdenziale. In particolare, l’art. 28, comma 7, attribuisce alle organizzazioni della società civile e agli altri soggetti tutti gli obblighi discendenti dal contratto di cooperazione, inclusi quelli fiscali, previdenziali e assicurativi. Inoltre, i contributi previdenziali devono essere versati ai Fondi stabiliti dalle vigenti leggi in ossequio al principio dell’unicità della posizione assicurativa. Ciò comporta che, nell’ipotesi in cui sia stipulato un contratto di cooperazione nelle forme del lavoro autonomo professionale con i titolari di partita IVA o del contratto di collaborazione coordinata e continuativa, la contribuzione previdenziale è dovuta alle relative Casse autonome professionali nel caso di lavoratori iscritti agli albi professionali per le attività regolamentate o alla Gestione separata, secondo le rispettive disposizioni che ne prevedono l’iscrizione.
Nel caso in cui il rapporto instaurato sia di tipo subordinato, gli obblighi contributivi relativi all’assicurazione IVS, in ossequio al principio dell’unicità della posizione assicurativa, devono essere assolti con riferimento alle Casse e ai Fondi di iscrizione del dipendente al momento del collocamento in aspettativa senza assegni, per garantire continuità di iscrizione alle gestioni di provenienza.
Per i lavoratori subordinati che svolgono l’attività di cooperazione in Paesi esteri, indipendentemente dalla natura pubblica o privata del datore di lavoro che concede l’aspettativa senza assegni, gli obblighi contributivi relativi alle assicurazioni c.d. minori devono essere determinati facendo riferimento all’inquadramento previdenziale dei datori di lavoro di cui all’art. 26, Legge n. 125/2014, e declinati in base alla qualifica del lavoratore.
Gli obblighi fiscali, previdenziali e assicurativi delle organizzazioni e degli altri soggetti di cui all’art. 26, discendenti dal contratto con il personale impiegato all’estero, sono commisurati ai compensi convenzionali da determinare annualmente con apposito D.I. non regolamentare del Ministro degli Affari esteri, di concerto con il Ministro del Lavoro e con il Ministro dell’Economia. Tale modalità di determinazione dell’imponibile è applicabile, in relazione a tutte le contribuzioni dovute per l’attività svolta all’estero dai cooperanti, a prescindere dall’esistenza di una convenzione di sicurezza sociale con l’Italia e indipendentemente dalla durata temporale e dalla natura del rapporto giuridico instaurato.
Per i periodi pregressi con versamenti errati, è prevista una procedura di regolarizzazione con soli interessi legali, a condizione che i flussi correttivi vengano inviati entro 60 giorni dalla pubblicazione della circolare e i versamenti effettuati nei 30 giorni successivi.
