CCNL parametro ai fini del minimale contributivo: va considerato l’ambito locale dell’attività

La massima

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 10 gennaio 2026 n. 572, ha stabilito che la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all’importo delle retribuzioni stabilito dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale nel settore di attività effettivamente svolta dall’impresa. Per le imprese radiofoniche e televisive occorre avere riguardo all’ambito, locale o nazionale, di tale attività, nei termini definiti dalla contrattazione collettiva.

Il caso

La Suprema Corte è chiamata a pronunciarsi sul ricorso di una Società radiotelevisiva contro la sentenza della Corte d’Appello di Bologna, che aveva confermato, salvo prescrizione per il solo giugno 2013, la legittimità dell’avviso di addebito INPS relativo a contributi non versati e sanzioni, fondato sia sull’applicazione del CCNL Crtv‑Anica sia sulla riqualificazione come subordinato del rapporto con un collaboratore formalmente ingaggiato con contratto a progetto. La Corte territoriale aveva ritenuto corretta la scelta dell’Istituto previdenziale di disapplicare il CCNL Aeranti‑Corallo invocato dall’azienda, poiché non stipulato da organizzazioni sindacali dotate di rappresentatività comparativa equivalente, e aveva giudicato non genuino il contratto a progetto, sulla basi di indici quali inserimento funzionale nell’organizzazione, obbligo di giustificazione delle assenze, genericità del progetto e continuità delle mansioni.

La Società proponeva ricorso denunciando:

  • violazione dell’art. 1, D.L. n. 338/1989, contestando l’applicazione di un CCNL riferito alle imprese radiotelevisive nazionali nonostante essa sia attiva nel settore locale;
  • violazione dell’art. 2094, c.c., criticando la ricostruzione del vincolo di subordinazione.

La Cassazione accoglie la censura relativa ai criteri di individuazione del CCNL parametro ai fini del minimale contributivo: la contrattazione collettiva distingue, infatti, tra imprese radiotelevisive locali e nazionali, poiché tale distinzione è elemento qualificante dell’attività. Pertanto, non è possibile comparare la rappresentatività delle organizzazioni stipulanti 2 contratti collettivi appartenenti a settori differenti, poiché la comparazione presuppone omogeneità di ambito e finalità. La Corte territoriale ha erroneamente applicato un CCNL relativo a un settore diverso da quello in cui opera la ricorrente, non osservando la normativa di stretta interpretazione che lega il minimale contributivo all’attività concretamente esercitata, vanificando la funzione della contrattazione collettiva come parametro oggettivo per la determinazione della base imponibile.

I Supremi giudici ritengono, invece, inammissibile il secondo motivo di ricorso, ribadendo che la valutazione degli indici di subordinazione costituisce accertamento di fatto non sindacabile in sede di legittimità, se non nei ristretti limiti dell’art. 360, n. 5, c.p.c., e che una rivalutazione delle prove in Cassazione non è possibile.

Pertanto, la Cassazione cassa la sentenza d’appello limitatamente al profilo relativo al CCNL da assumere come parametro contributivo e rinvia alla Corte d’Appello di Bologna, in diversa composizione, perché riesamini la fattispecie alla luce del principio enunciato, secondo cui la retribuzione base per il calcolo dei contributi deve conformarsi al CCNL stipulato dalle organizzazioni maggiormente rappresentative nel settore specifico e nell’ambito (locale o nazionale) realmente pertinente all’attività dell’impresa.

La massima è a cura dello Studio Ichino-Brugnatelli

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