Apprendistato: no alla decadenza dalle agevolazioni per la mancata formazione esterna

Con l’ordinanza n. 2258, depositata il 5 febbraio 2026, la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, torna ad affrontare il tema della decadenza dalle agevolazioni contributive nel contratto di apprendistato, ribadendo che la violazione dell’obbligo di formazione esterna non può essere valutata secondo un criterio meramente automatico e oggettivo, ma richiede una verifica concreta della gravità dell’inadempimento e della sua incidenza sul raggiungimento dell’obiettivo formativo.

La vicenda trae origine da un verbale ispettivo con cui l’INPS aveva contestato la decadenza dalle agevolazioni contributive per più rapporti di apprendistato, sul presupposto della mancata partecipazione degli apprendisti ai percorsi di formazione esterna programmati.

La causa era stata già trattata in Cassazione: con ordinanza n. 8564/2018, depositata il 6 aprile 2018, la Corte di legittimità aveva cassato la pronuncia della Corte d’Appello di Firenze, recante il n. 476/2012, che aveva reputato legittima la revoca delle agevolazioni contributive per l’inadempimento degli obblighi inerenti alla formazione teorica complementare di 3 apprendisti.

Nel rinviare la causa alla Corte d’Appello di Firenze, in diversa composizione, si evidenziava il principio per cui la decadenza dalle agevolazioni può essere accertata solo nei casi di inosservanza degli obblighi di formazione di non scarsa importanza. La Corte d’Appello, tuttavia, aveva confermato la perdita dei benefici per 2 apprendisti, ritenendo decisiva la mancata frequenza dei corsi esterni organizzati nell’anno oggetto di accertamento, mentre aveva escluso la decadenza per il terzo apprendista, che aveva partecipato ad attività formative esterne e interne.

La Suprema Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza di rinvio, rilevando che il giudice territoriale non si è attenuto ai criteri già indicati in sede rescindente. In particolare, la Cassazione ribadisce che la disciplina della decadenza dalle agevolazioni contributive per l’apprendistato non può essere applicata secondo una logica «rigorosamente oggettiva ed unitaria» fondata sulla semplice inosservanza formale di un segmento del percorso formativo esterno. L’elemento decisivo non è la mera assenza a singole iniziative formative, ma la verifica se l’inadempimento sia di gravità tale da compromettere l’obiettivo formativo complessivo che costituisce la causa tipica del contratto di apprendistato.

Il principio di diritto richiamato è chiaro: la decadenza può essere dichiarata per l’intero periodo del rapporto solo quando, alla luce della concreta vicenda, l’inadempimento presenti un’obiettiva rilevanza e si traduca in una sostanziale mancanza di formazione teorica e pratica, oppure in un’attività formativa incoerente o inadeguata rispetto agli obiettivi definiti nel piano formativo individuale e trasfusi nel contratto. Ne deriva che l’assenza di formazione esterna non comporta automaticamente la perdita dei benefici contributivi, dovendosi, invece, accertare la non scarsa importanza dell’inadempimento formativo in termini complessivi.

La Corte censura espressamente l’approccio del giudice di rinvio, che si era limitato a valorizzare la mancata partecipazione ai corsi esterni di un determinato anno, senza svolgere quella valutazione globale e integrata richiesta dalla precedente ordinanza di cassazione. Tale valutazione deve comprendere non solo la formazione esterna, ma anche quella interna effettivamente erogata dall’azienda, nonché gli elementi anteriori e successivi al verbale ispettivo che descrivono il concreto sviluppo del percorso formativo. L’indagine deve, quindi, essere sostanziale e non meramente formale, orientata a verificare se il progetto formativo sia stato, nel suo complesso, seriamente attuato.

Di particolare interesse è anche il passaggio in cui la Cassazione riconduce espressamente nell’alveo dell’obbligo formativo dell’apprendistato anche la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro. La Corte afferma che non può essere considerata irrilevante la partecipazione a corsi sulla sicurezza solo perché aventi carattere “trasversale”.

Altro profilo rilevante riguarda il comportamento dell’apprendista. La Corte richiama il principio secondo cui il datore di lavoro ha il potere-dovere di pretendere l’esatto adempimento della prestazione lavorativa e degli obblighi connessi, inclusa la partecipazione alle attività formative. Tuttavia, l’eventuale rifiuto dell’apprendista di partecipare alla formazione esterna non può tradursi automaticamente in un danno irreversibile per il datore, senza che sia verificato se, nonostante tale rifiuto, il percorso formativo sia stato comunque sostanzialmente assicurato attraverso altre modalità coerenti con il piano formativo.

La Cassazione, cassando la sentenza impugnata, rinvia così nuovamente alla Corte d’Appello, con l’augurio per le parti in causa che sia l’ultimo (il verbale INPS da cui si è originata la causa risale 2007), affinché, in diversa composizione, proceda a una nuova valutazione di merito, applicando il criterio della gravità concreta dell’inadempimento e della sua incidenza sull’obiettivo formativo unitariamente considerato e, quindi, escludendo la decadenza i 2 apprendisti.

Sul piano operativo, dall’ordinanza è possibile distillare il principio dell’importanza della tracciabilità della formazione per i datori di lavoro di apprendisti: l’esigenza di documentare in modo accurato non solo la programmazione, ma anche l’effettiva erogazione della formazione interna, le iniziative assunte per garantire la partecipazione alla formazione esterna e le eventuali attività integrative svolte, mediante registri formativi, attestati di frequenza, report interni, affiancamenti documentati e tracciabilità delle ore di addestramento, diventano elementi decisivi in caso di contenzioso.

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