Ritenute previdenziali: chiarimenti del Ministero sulla depenalizzazione

 

Con la nota n.9099 del 3 maggio 2016 la Direzione generale per l’attività ispettiva ha chiarito alcuni profili operativi relativi all’applicazione delle nuove sanzioni previste per l’omesso versamento delle ritenute previdenziali, ai sensi dell’art.2, co.1-bis, D.L. n.463/83, convertito dalla L. n.638/83, come riformulate per opera del D.Lgs. n.8/16.

La nota precisa che il parametro temporale è l’anno civile, riferito alle omissioni verificatesi dal 16 gennaio (per la mensilità di dicembre dell’anno precedente) al 16 dicembre (per la mensilità di novembre). È così tassativamente misurabile la soglia di rilevanza penale della fattispecie illecita (oltre € 10.000,00 nell’anno civile). La programmazione delle verifiche ispettive riguarderà quindi gli anni civili precedenti quello in corso. Qualora nell’ambito della vigilanza si rilevi l’omesso versamento di ritenute previdenziali per l’anno in corso, salvo che la soglia di rilevanza penale non sia già stata superata, la conclusione dell’accertamento sarà sospesa fino alla fine dell’anno.

Si avranno inoltre tanti illeciti (amministrativi fino alla soglia di € 10.000,00, o penali oltre la soglia di € 10.000,00) quante sono le annualità interessate dall’omesso versamento.

Qualora la fattispecie si configuri come illecito amministrativo, sarà applicabile l’art.16, L. n.689/81. La contestazione dell’illecito avvertirà pertanto della non punibilità della violazione in caso di versamento delle ritenute entro 90 giorni dalla notifica, decorsi i quali senza versamento delle stesse, il trasgressore sarà ammesso al pagamento della misura ridotta della sanzione (€ 16.666,67 per ogni annualità), nei successivi 60 giorni.

La lettera circolare affronta poi le complicate problematiche derivanti dagli effetti di controlli ispettivi, successivi a contestazioni di violazioni per le medesime annualità, già eseguite d’ufficio.

 

 

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