Linee operative dell’esonero contributivo per l’anno 2016

 

 

La circolare Inps 29 marzo 2016, n.57, consente il recupero dell’esonero contributivo previsto a decorrere dal 1° gennaio 2016 dalla L. n.208/15 con le paghe di competenza di aprile, così ritardando inevitabilmente di un ulteriore mese il recupero.

Non vi sono grosse novità interpretative rispetto alla circolare n.17/15, con la quale l’Inps aveva dato le prime indicazioni operative riguardo l’esonero ex L. n.190/14; tuttavia senza istruzioni Inps non era possibile procedere con il recupero.

I contenuti dell’agevolazione sono conosciuti: sono agevolabili le assunzioni a tempo indeterminato fatte nel periodo 1.1.2016-31.12.2016 (sono agevolabili anche le trasformazioni), l’esonero consiste in un risparmio dei contributi del 40% per un tetto massimo annuo di € 3.250,00.

Come risaputo, non sono oggetto dell’esonero i seguenti contributi:

  • i premi e i contributi dovuti all’Inail;
  • il contributo, ove dovuto, al “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’art. 2120 del c.c.” (Tfr al Fondo di Tesoreria);
  • il contributo al FIS o ai Fondi bilaterali e/o residuali;
  • il contributo per la garanzia sul finanziamento della Qu.I.R.;
  • il contributo previsto dall’art.25, co.4, L. n.845/78, in misura pari allo 0,30% della retribuzione imponibile, destinato, in relazione ai datori di lavoro che vi aderiscono, al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua;
  • il contributo di solidarietà sui versamenti destinati alla previdenza complementare e/o ai Fondi di assistenza sanitaria;
  • il contributo di solidarietà per i lavoratori dello spettacolo;
  • il contributo di solidarietà per gli sportivi professionisti.

L’esonero contributivo in oggetto non spetta in presenza delle sottostanti fattispecie:

  1. il lavoratore è stato occupato nei sei mesi precedenti l’assunzione, presso qualsiasi datore di lavoro, con contratto a tempo indeterminato;

  2. nell’arco dei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della L. n.208/15, (1.10.2015-31.12.2015), il lavoratore assunto abbia avuto rapporti di lavoro a tempo indeterminato con il datore di lavoro richiedente l’incentivo ovvero con società da questi controllate o a questi collegate ai sensi dell’art.2359 cod.civ., nonché facenti capo, ancorché per interposta persona, al datore di lavoro medesimo;
  3. con riferimento a lavoratori per i quali il medesimo incentivo ovvero l’esonero previsto per l’anno 2015 dalla L. n.190/14, sia già stato usufruito dallo stesso datore di lavoro in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato.

La circolare ribadisce quanto precisato dal Ministero del Lavoro con interpello n.7/16 in materia di diritto di precedenza: in mancanza o nelle more di una volontà espressa per iscritto da parte del lavoratore titolare di esso, entro i termini di legge, il datore di lavoro può legittimamente procedere alla assunzione di altri lavoratori o alla trasformazione di altri rapporti di lavoro a termine in essere.

Il chiarimento non è di poco conto, data la ritrosia dell’Istituto sul predetto punto.

Non resta che applicare scrupolosamente la circolare, in modo da recuperare i contributi relativi alle mensilità di gennaio, febbraio e marzo, nonché per attivare il beneficio in tempo reale a decorrere da aprile.

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