L’intelligenza artificiale diventa legge

Il 10 ottobre 2025 è entrata in vigore la Legge 23 settembre 2025, n. 132, rubricata “Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza Artificiale”, che recepisce le indicazioni del Regolamento europeo 2024/1689.

È facile immaginare come la Legge debba occuparsi degli innumerevoli settori in cui l’intelligenza artificiale impatta, fra cui la materia giuslavoristica.

A tal riguardo, l’art. 11 (“Disposizioni sull’uso dell’intelligenza artificiale in materia di lavoro”), al comma 2, prevede che l’utilizzo dell’IA in ambito lavorativo debba essere sicuro, affidabile, trasparente e non debba contrastare con la dignità umana, né violare la riservatezza dei dati personali. Pertanto, il datore di lavoro – così come l’eventuale committente presso il quale il lavoratore svolge la propria prestazione – ha l’obbligo di informare il lavoratore dell’uso di sistemi di intelligenza artificiale, seguendo le modalità previste dall’art. 1-bis, D.Lgs. n. 152/1997 (introdotto dal celebre Decreto Trasparenza), che – a sua volta – disciplina gli obblighi informativi per il datore di lavoro o il committente “nel caso di utilizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati”.

Il comma 3, poi, si occupa della tutela antidiscriminatoria: nell’organizzazione e gestione del rapporto di lavoro, l’IA deve garantire l’osservanza dei diritti inviolabili del lavoratore, escludendo qualsiasi discriminazione basata su sesso, età, origini etniche, credo religioso, orientamento sessuale, opinioni politiche e condizioni personali, sociali ed economiche, in linea con i principi ormai ben noti di matrice comunitaria. Questi principi sono, peraltro, ben espressi nell’art. 3 di apertura della nuova normativa, il quale elenca una serie di principi generali, ai quali devono ispirarsi la ricerca, la sperimentazione, lo sviluppo, l’adozione, l’applicazione e l’utilizzo di sistemi e di modelli di intelligenza artificiale. Questi principi risiedono, in primo luogo, nel rispetto dei diritti fondamentali e delle libertà previste dalla Costituzione, del diritto dell’Unione Europea e dei principi di trasparenza, proporzionalità, sicurezza, protezione dei dati personali, riservatezza, accuratezza, non discriminazione, parità dei sessi e sostenibilità.

Inoltre, detti sistemi e i modelli di intelligenza artificiale devono essere sviluppati e applicati nel rispetto dell’autonomia e del potere decisionale dell’uomo, della prevenzione del danno, della conoscibilità, della trasparenza, della spiegabilità, assicurando la sorveglianza e l’intervento umano.

Infine, secondo il medesimo articolo, l’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale non deve pregiudicare lo svolgimento con metodo democratico della vita istituzionale e politica e l’esercizio delle competenze e funzioni delle istituzioni territoriali sulla base dei principi di autonomia e sussidiarietà e non deve, altresì, pregiudicare la libertà del dibattito democratico da interferenze illecite, da chiunque provocate, tutelando gli interessi della sovranità dello Stato, nonché i diritti fondamentali di ogni cittadino riconosciuti dagli ordinamenti nazionale ed europeo.

Come è evidente, gli stessi principi enucleati mettono in guardia dalle possibili distorsioni dell’utilizzo di uno strumento di cui è ancora difficile capire il funzionamento e i confini.

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