Contributo aggiuntivo NASpI: pochi e limitati ritocchi

L’articolo 1, comma 13, Legge di Bilancio, ha modificato la disciplina del contributo aggiuntivo NASpI, pari all’1,4%, dovuto in caso di rapporti di lavoro non a tempo indeterminato.

Innanzitutto, all’articolo 2, comma 28, L. 92/2012, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, nonché nelle ipotesi di cui al comma 29”. Con tale disposizione si chiarisce, anche se sembra scontato, che l’incremento del contributo, pari allo 0,5% in caso di rinnovo del contratto a termine, non si applichi, oltre che al lavoro domestico, anche a tutte le altre fattispecie in cui tale contributo è escluso, contenute nel comma 29, appunto.

Quest’ultimo comma viene poi integrato da 3 ulteriori fattispecie, escluse pertanto dal contributo dell’1,4% a partire dal 1° gennaio 2020, relative ai:

  • lavoratori assunti a termine per lo svolgimento, nel territorio della Provincia di Bolzano, delle attività stagionali definite dai contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative entro il 31 dicembre 2019;
  • lavoratori di cui all’articolo 29, comma 2, lettera b), D.Lgs. 81/2015, e cioè coloro impiegati con il c.d. “lavoro extra” (3 giorni) nel turismo e pubblici esercizi e il lavoro portuale temporaneo (articolo 17, L. 84/1994).

Oltre a queste casistiche, il contributo non è dovuto per:

  • i lavoratori assunti a termine in sostituzione di lavoratori assenti;
  • i lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525;
  • apprendisti;
  • dipendenti PA.

Nulla è stato previsto in favore degli stagionali contrattuali (non da D.P.R., per cui l’1,4% in generale è dovuto), se non della Provincia di Bolzano: era quanto meno l’occasione per escludere l’aumento di 0,5% per i rinnovi, se proprio si voleva mantenere il contributo aggiuntivo.

 

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