Attenzione al patto di prova se preceduto da una collaborazione

Quando un’assunzione a tempo indeterminato è preceduta, come spesso capita, da un rapporto di altra natura, come lo stage o una collaborazione coordinata e continuativa, pur avendo valutato positivamente le capacità, le competenze e le qualità del lavoratore il datore di lavoro è istintivamente portato a richiedere comunque il patto di prova. Pur con le ovvie sovrapposizioni di competenze, attività svolta e nuove mansioni, il contesto organizzativo cambia strutturalmente, così come gli obblighi di subordinazione che tanto irrilevanti poi non sono nel nuovo assetto delle prestazioni.

Tuttavia, visti i recenti orientamenti giurisprudenziali sulla materia, è bene prestare estrema attenzione nel caso in cui il precedente rapporto sia una (o più rapporti di) collaborazione coordinata e continuativa. Il riferimento è alla recente sentenza della Cassazione civile, sezione lavoro, 12 settembre 2016, n. 17921: la Suprema Corte ha ritenuto che il precedente rapporto di collaborazione – per attività di insegnamento – rende nullo per mancanza di causa il patto di prova apposto a una successiva assunzione a tempo indeterminato (con maggior impegno quantitativo e ampliamento delle materie insegnate) , se la verifica è già intervenuta, con esito positivo, per le medesime mansioni, in virtù di prestazione resa dal lavoratore, per un congruo lasso di tempo, a favore dello stesso datore di lavoro, senza che rilevino la natura e la qualificazione dei contratti stipulati in successione nonché la diversa denominazione delle mansioni.

La decisione trova la sua motivazione sul fatto che le mansioni tra i due rapporti di lavoro sono oggettivamente identiche, in un settore come quello dell’insegnamento dove i vincoli gerarchici e organizzativi sono meno importanti rispetto ad altri contesti. Certo, con l’assunzione a tempo indeterminato si ampliavano le materie, ma il filo rosso rimaneva sempre l’informatica, e i due anni di precedente collaborazione sono stati considerati sufficienti per un esperimento di fatto delle capacità didattiche del docente.

È opportuno non limitarsi a pensare legittimo il patto di prova sulla base del diverso contratto sottoscritto, ma concretamente verificare cosa mansioni e organizzazione del lavoro, nonché la durata della precedente collaborazione.

Il rischio dell’illegittimità del licenziamento, che perde la propria condizione di recesso ad nutum, è alto: dalla nullità del patto di prova discende che la tutela da riconoscere a seguito del licenziamento al prestatore di lavoro sarà quella prevista dall’articolo 18, L. 300/1970, se presenti i requisiti dimensionali.

 

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