L’INL, con D.D. n. 24 del 6 marzo 2026, ha costituito, presso ogni ambito regionale, le Commissioni territoriali ex art. 7, Decreto MLPS n. 132/2024, chiamate a deliberare sugli adempimenti necessari affinché l’impresa e il lavoratore autonomo possano recuperare un numero di crediti almeno sufficiente per tornare ad operare, così composte:
- direttore interregionale dell’INL o dirigente dallo stesso delegato;
- funzionario individuato dal direttore interregionale dell’INL, esperto nella materia della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro e operante presso uno degli Uffici che ricadono nel medesimo ambito regionale;
- direttore regionale dell’INAIL o dirigente dallo stesso delegato;
- funzionario individuato dal direttore regionale dell’INAIL, esperto nella materia della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro e operante presso uno degli Uffici che ricadono nel medesimo ambito regionale.
L’ambito di competenza di ciascuna Commissione è individuato in relazione alla sede legale dell’impresa o al domicilio del lavoratore autonomo che richiede il recupero dei crediti della patente ovvero, per le imprese straniere, in relazione alla stabile organizzazione sul territorio italiano o, in mancanza, ad una delle sedi operative situate sul territorio italiano.
Per richiedere l’integrazione dei crediti l’impresa e il lavoratore autonomo devono trasmettere in via telematica alla segreteria della Commissione, anche attraverso apposita modulistica, istanza motivata di recupero crediti, allegando ogni documentazione utile (provvedimenti sanzionatori, relazione tecnica sulle misure adottate) e, eventualmente, una proposta di Piano di recupero dei crediti e la richiesta di audizione. La convocazione delle riunioni della Commissione avviene di norma entro 20 giorni lavorativi dalla ricezione dell’istanza completa.
La Commissione delibera sugli adempimenti necessari affinché l’impresa e il lavoratore autonomo possano recuperare un numero di crediti almeno sufficiente per tornare ad operare, attivando nel corso dell’istruttoria un confronto con l’impresa e il lavoratore autonomo interessati.
La Commissione può richiedere a impresa e lavoratore di:
- seguire specifici percorsi formativi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in caso di violazioni di cui all’allegato I-bis, D.Lgs. n. 81/2008 o in caso di violazioni verificatesi in uno più cantieri;
- realizzare uno o più investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto indicato dall’art. 5, comma 4, lett. a), D.M. n. 132/2024.
Il D.D. n. 24/2026 prevede che INL e INAIL individuino modalità e criteri per uniformare l’attività delle Commissioni attraverso l’emanazione di apposite Linee guida, che offrano indicazioni sui contenuti minimi, durata e soggetti formatori (escludendo il datore di lavoro quale soggetto formatore nei percorsi riparativi) nonché tipologie di investimenti ammissibili, proporzionalità al numero di crediti da recuperare e dimensione aziendale.
Gli adempimenti richiesti sono proporzionali al numero di crediti che l’impresa e il lavoratore autonomo devono recuperare affinché la patente sia nuovamente dotata di almeno 15 crediti; in ogni caso, la realizzazione degli adempimenti non può comportare un accredito superiore a 15 crediti.
Una volta completati gli adempimenti da parte di impresa e lavoratore, su richiesta degli stessi, la Commissione si riunisce entro i successivi 15 giorni lavorativi, per deliberare, entro i successivi 15 giorni, sull’effettiva realizzazione degli stessi. In caso di esito, i crediti sono riassegnati riassegnazione dei crediti.
Viene precisato che il recupero dei crediti può avvenire anche in modo frazionato, in relazione al completamento parziale delle misure previste dalla Commissione.
