Farmacie: i chiarimenti del Notariato

Sono già state affrontante, con alcuni precedenti interventi, le numerose novità in tema di gestione delle farmacie apportate dalla L. 148/2017, c.d. “legge sulla concorrenza” (“Farmacie: le novità del decreto concorrenza – I° parte” e “Farmacie e indici di bilancio – II° parte”)

La principale di esse è sicuramente rappresentata dal venire meno del limite all’esercizio dell’attività da parte delle società di capitali che caratterizzava la normativa preesistente.

Le modifiche introdotte dalla legge sulla concorrenza, sono poi state oggetto di approfondimento ad opera del Consiglio di Stato, il quale è intervenuto in merito alle disposizioni sulla compatibilità dei soci nell’acquisire partecipazioni di gestione nelle farmacie.

Le critiche mosse al parere del Consiglio di Stato da più vie hanno, probabilmente, suggerito un intervento del Notariato (studio n. 75/2018) che non ha lesinato a sua volta commenti negativi, sottolineando che, attenendosi in maniera rigorosa a quanto il Consiglio di Stato ha stabilito in materia di incompatibilità, nessuna persona fisica potrebbe partecipare alla gestione delle farmacie, a meno che nulla facente.

Il Notariato si spinge poi oltre, avanzando quasi l’idea che le parole del Consiglio di Stato rappresentino una sorta di abrogazione implicita del disposto della legge sulla concorrenza.

Secondo il Notariato, in conclusione, l’incompatibilità dovrebbe agire solo con riferimento ai farmacisti soci e/o direttori in virtù del disposto dell’articolo 8, comma 3, L. 362/1991 con conseguente possibilità, per il dipendente pubblico o privato, di detenere partecipazioni in società di gestione delle farmacie.

Fatta questa introduzione si riepiloga lo stato dell’arte.

FARMACIE   potranno essere gestite da persone fisiche ma anche da società di capitali (srl – spa – sapa)
SOCI DELLE SOCIETA’ anche non farmacisti
DIRETTORE DELLA FARMACIA non deve essere necessariamente un socio, basta che abbia il titolo di farmacista
NUMERO DI FARMACIE GESTITE DA SOCIETÀ non c’è più il limite delle 4 farmacie (introdotto invece il  limite del 20% per regione)
OGGETTO ESCLUSIVO rimane l’obbligo della esclusività dell’oggetto sociale
OBBLIGO COMUNICAZIONE COMPAGINE SOCIALE entro 60gg: comunicazione all’Ordine e alla Asl competente
TRASFERIMENTO QUOTE SOCIALI non ci sono limitazioni al trasferimento delle quote sociali
TRASFERIMENTO PER MORTE le quote sociali sono trasferibili anche a eredi non farmacisti
INCOMPATIBILITÀ SOCIO PERSONA FISICA DI SOCIETÀ TITOLARE (alcune)
  • essere direttore/collaboratore di farmacia del quale non è socio
  • essere titolare di farmacia individuale
  • avere un qualsiasi rapporto di lavoro pubblico o privato
  • svolgere attività nel settore della produzione e informazione scientifica del farmaco,
  • esercitare l’attività medica
UNA SOCIETÀ PUÒ ESSERE SOCIA DI ALTRA SOCIETÀ CHE È TITOLARE DI ALTRA FARMACIA?

sì, salvo incompatibilità su produzione e informazione farmaco

 

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