Applicazione della remissione in bonis per ritardo nell’invio della documentazione sismabonus

Siamo in presenza di una pratica CILAS regolarmente presentata prima della scadenza del novembre 2022 che prevede interventi in c.d. supersismabonus e c.d. superecobonus, con allegato B correttamente presentato in fase di deposito iniziale della pratica edilizia.

Su questo cantiere vengono effettuati e asseverati 2 stati avanzamento lavori sismici per i quali viene correttamente completato l’allegato 1 dal direttore lavori strutturale (senza provvedere al deposito al Comune).

Per ognuno dei due SAL viene conseguentemente comunicata l’opzione per lo sconto in fattura dal commercialista.

Al momento del deposito della fine lavori sismica (SAL finale) (si precisa che nel caso specifico lo studio tecnico presenta 2 fine lavori sullo stesso intervento: una per la parte sismica e una per la parte “eco”) il professionista deposita solo l’allegato B1 e non i 2 allegati 1 relativi ai 2 SAL sismici asseverati. Successivamente al deposito della fine lavori chi appone il visto di conformità comunica l’opzione per lo sconto in fattura anche sul SAL finale.

Si domanda a fronte di quanto sopra precisato se tale mancanza risulti sanabile/ravvedibile tramite una integrazione della fine lavori.

Sentito il Comune di riferimento viene precisato che la pratica sul portale telematico resta comunque aperta anche dopo il deposito della fine lavori e risulta integrabile con l’allegato 1.

Si domanda se tale integrazione seppur tardiva “sana” sotto il profilo fiscale il mancato deposito degli allegati 1 al momento della fine lavori sismici nel caso in cui venga effettuata contestualmente al deposito della fine lavori eco o anche da subito prima della fine lavori eco.

Si domanda infine se nell’ipotesi in cui invece sia già stata depositata anche la fine lavori eco se l’integrazione dell’allegato 1 relativa ai SAL sismici possa comunque essere effettuata e risulti valida a fini fiscali

Nella malaugurata ipotesi in cui tale tardivo deposito non sia sanabile si chiede infine quali siano gli effetti di tale mancato deposito:

1) su fatture per le quali sono già state comunicate le opzioni per sconto in fattura;

2) su fatture per le quali non sia già stata comunicata l’opzione per lo sconto in fattura, se tale opzione può essere validamente effettuata una volta integrata la fine lavori con gli allegati 1, eventualmente stornando le fatture con sconto già emesse tramite nota di credito e riemettendole successivamente al deposito degli allegati 1.

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