Accertamento esecutivo privo di alcune pagine: è sanato dall’impugnazione?

Nel caso in cui l’avviso di accertamento notificato al contribuente sia difforme dall’originale perché privo di alcune pagine, l’impugnazione per difetto di motivazione integra la sanatoria per raggiungimento dello scopo?


Come noto, l’avviso di accertamento è un atto esplicativo della potestà impositiva, di natura sostanziale, del quale il Legislatore ha fissato gli elementi essenziali.

Tra gli altri, l’articolo 7, comma 1, L. 212/2000 sancisce l’obbligo di motivazione degli atti impositivi, stabilendo che questi contengano i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione finanziaria ai sensi dell’articolo 3 L. 241/1990.

Con specifico riferimento alle imposte sul reddito, poi, l’articolo 42, commi 2 e 3, D.P.R. 600/1973 precisa che l’avviso di accertamento deve recare l’indicazione dell’imponibile o degli imponibili accertati, delle aliquote applicate e delle imposte liquidate, al lordo e al netto delle detrazioni, delle ritenute di acconto e dei crediti d’imposta, deve essere motivato in relazione ai presupposti di fatto e alle ragioni giuridiche che lo hanno determinato e con la specifica indicazione dei fatti e delle circostanze che giustificano il ricorso a metodi induttivi o sintetici e delle ragioni del mancato riconoscimento di deduzioni e detrazioni.

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