Reddito professionale e tassazione del differenziale sui crediti edilizi: negata l’integrativa per modificare il trattamento 2025

Il caso

Mario Rossi, geometra, ha acquistato un credito edilizio nel corso del 2025.

Si chiede quale sia il trattamento di tale provento e come impattano le recenti novità introdotte dal Decreto Omnibus.

La soluzione

L’acquisto da parte di un soggetto esercente attività professionale di un credito d’imposta generato da bonus edilizi a un valore inferiore a quello nominale genera un differenziale tra valore nominale di tale credito e costo sostenuto per il suo acquisto.

La prima distinzione che occorre promuovere è quella legata all’origine del credito, ossia se si tratti di un credito afferente l’attività professionale o meno; nella circolare n. 23/E/2022, venne puntualizzato che l’intero ammontare del credito acquisito in relazione a una prestazione professionale (ad esempio il tecnico che ha seguito il cantiere e accetta in pagamento il credito che sarebbe spettato al contribuente in relazione a tale fattura) risulta essere provento professionale tassato.

Nulla venne, invece, detto in relazione al credito che il professionista acquista.

Sul trattamento fiscale di questa ipotesi diversa di differenziale vi è stata una importante evoluzione normativa e interpretativa.

In un primo momento, all’interno della risposta a interpello n. 472/2023, l’Agenzia affermò che tale provento non dovesse essere oggetto di tassazione, in quanto non inquadrabile, oltre che nei redditi diversi o di capitale, neppure nel reddito di lavoro autonomo.

L’inquadramento si è modificato a partire dal 2024: la posizione assunta dall’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 171/2025 porta ad affermare che tale provento dovesse invece rilevare, concorrendo alla formazione del reddito di lavoro autonomo, in quanto relativo all’attività artistica o professionale; tale diversa posizione è stata giustificata attraverso il principio di onnicomprensività (secondo il quale ogni provento afferente l’attività risulta imponibile), introdotto nel reddito di lavoro autonomo a opera del D.Lgs. n. 192/2024 (a partire, appunto, dal periodo d’imposta 2024).

In particolare, secondo l’Agenzia, tale provento si sarebbe dovuto considerare in ragione del principio di cassa che regola il reddito professionale:

  • il costo d’acquisto del credito assume rilievo nel periodo d’imposta del relativo sostenimento;
  • il valore nominale del credito stesso rileva all’atto dell’effettivo utilizzo in compensazione nel Modello F24.

Con una successiva pronuncia, la risposta a interpello n. 6/2026, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta per completare il ragionamento, ossia valutare quale sia il trattamento di tale differenziale ai fini IRAP, quando il soggetto che acquista il credito e produce reddito di lavoro autonomo è uno studio associato ovvero una associazione tra professionisti (il professionista organizzato in forma individuale non è soggetto a IRAP). La conclusione dell’Amministrazione finanziaria è del tutto in linea con quanto affermato relativamente alle imposte sul reddito: il differenziale di acquisto a favore dell’associazione professionale è rilevante anche ai fini IRAP, con le stesse modalità previste per le imposte sul reddito.

La questione è stata innovata dal D.Lgs. n. 148/2026, che ha introdotto nell’art. 54, TUIR, 2 specifiche disposizioni.

Il comma 3-quater stabilisce che i differenziali conseguiti in merito ai crediti edilizi costituiscono reddito, da imputare in proporzione alle somme compensate in ciascun periodo d’imposta (quindi, se fosse compensata la metà del credito nel periodo d’imposta, altrettanto la metà del differenziale dovrebbe essere tassato).

Nel successivo comma 3-quinquies si stabilisce che tali proventi sono soggetti a tassazione tramite la sostitutiva prevista nell’ambito del prelievo delle attività finanziarie; viene comunque puntualizzato che quanto detto non vale per i crediti di imposta che costituiscono il corrispettivo di una prestazione artistica o professionale, il quale concorre alla formazione del reddito di lavoro autonomo per la parte corrispondente alle somme compensate in ciascun periodo d’imposta.

Quindi, il mutamento di qualificazione reddituale riguarda solo i differenziali afferenti crediti che non sono sorti nell’attività professionale.

Con specifico riferimento all’efficacia temporale di tali modifiche, il comma 3, art. 3, D.Lgs. n. 148/2026 precisa che le stesse si applicano «ai crediti di imposta acquistati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Decreto». Quindi per i crediti acquistati dal 12 agosto 2026.

Tuttavia, viene specificato dall’Agenzia richiamando il contenuto del Decreto: «gli esercenti arti e professioni che determinano il reddito ai sensi degli articoli 54 e seguenti del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, di cui al TUIR, possono applicare le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 ai crediti d’imposta acquistati già a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024. A tali fini, qualora la dichiarazione dei redditi risulti già presentata, potrà essere presentata una dichiarazione integrativa, ai sensi dell’articolo 2, comma 8, del Decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 1998, n. 322; non si dà luogo al rimborso delle maggiori imposte eventualmente versate».

Il quesito posto nel recente Videoforum di fine settembre (relativo ai crediti afferenti l’attività professionale, ma è applicabile anche ai crediti acquistati) riguarda la possibilità di modificare la scelta in passato effettuata; ossia, se chi si fosse negli anni scorsi adeguato alle indicazioni dell’Agenzia può ora presentare dichiarazione integrativa per tassare l’importo pro quota, proporzionalmente alle somme via via compensate.

Sul punto l’Agenzia osserva come la presentazione della dichiarazione integrativa risulti esclusa, in applicazione delle regole ordinarie, sia per coloro che abbiano omesso la dichiarazione iniziale, sia per i crediti d’imposta acquisiti nel 2025, giacché i relativi termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi (fissati al 2 novembre 2026, dal momento che il 31 ottobre 2026 è sabato) non sono ancora scaduti (alla data in cui è stato fornito il chiarimento).

Quindi, in definitiva, la ripartizione del provento sull’arco di periodo di utilizzo del credito può essere gestita solo tramite dichiarazione integrativa e solo per l’annualità 2024.

La scelta 2025 deve essere assunta direttamente nella dichiarazione da presentare entro il 2 novembre 2026; ovvero anche in una correttiva nei termini che permetta di sostituire lecitamente (nei termini) i comportamenti in una dichiarazione precedentemente presentata.

A dire il vero questa posizione è allineata con il generale principio che presidia la presentazione delle dichiarazioni integrative; una integrazione di una dichiarazione presentata può essere un’occasione per correggere un errore commesso, non per ripensare a un comportamento adottato. Posto che il cambio dell’imputazione temporale del componente è una opportunità, questa deve essere colta entro il termine di presentazione del Modello dichiarativo dove tale scelta è espressa.

Conseguentemente, non potrà più essere fatta valere dopo il 2 novembre.

Si segnala che l’articolo è tratto da “La circolare tributaria”.

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