La Legge n. 190/2025 ha reso alternativi il criterio numerico e quello patrimoniale con cui si misura la prevalenza dei soci professionisti nelle società tra professionisti, rinviando alle regole del modello societario prescelto. Nella S.r.l., dove il voto segue di regola la quota, la maggioranza dei due terzi nelle decisioni può essere assicurata anche con una partecipazione inferiore ai due terzi del capitale, attribuendo ai professionisti diritti particolari ai sensi dell’art. 2468, comma 3, c.c..
Nella versione originaria dell’art. 10, comma 4, lett. b), Legge n. 183/2011, il numero dei soci professionisti «e» la loro partecipazione al capitale dovevano essere tali da determinare la maggioranza dei 2/3 nelle deliberazioni o decisioni dei soci. Su quella congiunzione si era fondata la lettura cumulativa, accolta dal Tribunale di Treviso (ord. 20 settembre 2018, n. 3438), dal TAR Toscana (sent. n. 1132/2021) e, per un periodo, dal CNDCEC. L’AGCM, con le segnalazioni AS1589 e AS1589B del 12 giugno 2019, l’aveva censurata come ostacolo ingiustificato alla concorrenza; il CNDCEC aveva rivisto la propria posizione con l’Informativa n. 60 dell’8 luglio 2019 e l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 10/E/2022.
La Legge n. 190/2025 (art. 1, comma 24, in vigore dal 3 gennaio 2026) ha chiuso la questione sul piano testuale: oggi il numero dei soci professionisti «ovvero, in alternativa» la loro partecipazione al capitale deve determinare la maggioranza dei 2/3 nelle decisioni, «tenuto conto delle regole stabilite per il modello societario prescelto». Come è stato osservato in dottrina, il punto decisivo non è più la nuda titolarità del capitale, ma la capacità dello statuto di assicurare ai professionisti la prevalenza deliberativa.
Il richiamo al modello societario è il perno della norma. Nelle società di persone il voto è spesso per teste; nelle società di capitali segue il capitale. Ne discende che, in una S.r.l., il solo criterio numerico non basta: 2 professionisti titolari del 20% del capitale, con un socio di capitale all’80%, rispettano il requisito per numero di soci ma non governano le decisioni. Se i professionisti non detengono i 2/3 del capitale, è lo statuto a dover riallineare il peso del voto.
Uno strumento utilizzabile è l’art. 2468, comma 3, c.c., che consente all’atto costitutivo di attribuire a singoli soci particolari diritti riguardanti l’amministrazione o la distribuzione degli utili. Il Notariato lo impiega da tempo per le STP: lo Studio CNN n. 224-2014/I e, più di recente, lo Studio n. 106-2022/I (approvato il 26 ottobre 2022) ipotizzano una S.r.l. in cui il professionista sottoscrive il 10% del capitale e il non professionista il 90%, riconoscendo al primo il diritto particolare di esprimere i 2/3 dei voti in assemblea. Il presupposto è che l’art. 2479, comma 5, c.c., sia inderogabile soltanto nella parte in cui garantisce a ogni socio il diritto di partecipare alle decisioni, non in quella che rapporta il voto alla quota (Studio CNN n. 242-2011/I; Massima n. 138 del Consiglio Notarile di Milano, 13 maggio 2014). Nello stesso senso il Comitato Triveneto dei Notai (Orientamento Q.A.10, settembre 2013), l’AGCM e il CNDCEC, che nel Pronto Ordini n. 175/2022 ha ribadito come, nel rispetto delle regole del tipo societario scelto, i professionisti debbano disporre di voti pari ad almeno i 2/3 di quelli complessivi.
La clausola, tuttavia, non dovrebbe esaurirsi nel voto. Una costruzione prudente combina altri profili. In primo luogo, i professionisti esprimono in ogni decisione almeno i 2/3 dei voti complessivi, a prescindere dalla quota; la regola vale infatti per tutte le deliberazioni e non solo per quelle che incidono sull’attività professionale (Studio CNN n. 106-2022/I). Il secondo aspetto riguarda l’amministrazione, attribuendo ai professionisti il potere di designare la maggioranza degli amministratori. La legge non impone che l’amministratore sia un professionista (così lo Studio n. 106-2022/I), ma parte della dottrina colloca la maggioranza professionale nell’organo amministrativo tra i presìdi di governance. Per quanto riguarda gli utili, l’art. 2468, comma 3, c.c., consente diritti patrimoniali che compensino i soci di capitale del minor peso decisionale, ad esempio una quota di utili correlata alle prestazioni rese o un privilegio per gli investitori, con il solo limite del patto leonino (Studio n. 106-2022/I).
Quattro profili vanno presidiati, ricordando che dopo la Riforma «nessun rilievo hanno i patti sociali o parasociali che derogano alle regole predette»; il diritto particolare deve quindi stare nello statuto, non in accordi a latere. Una lettura rigorosa potrebbe considerare derogatoria, e perciò irrilevante, ogni clausola che sposti il voto dalla quota. La lettura preferibile limita l’inciso ai patti che riducono i professionisti sotto i 2/3, senza precludere le opzioni di voto non proporzionale offerte dalla legge; questa è l’impostazione della nuova massima Q.A.19 del Comitato Triveneto dei Notai. Infine, va ricordato che una volta introdotti, i diritti particolari possono essere modificati o soppressi solo con il consenso di tutti i soci (cfr. Massima n. 138), sicché la clausola va prevista fin dalla costituzione e coordinata con l’ingresso di nuovi investitori.
