La risposta a interpello n. 185/2026 distingue il trattamento IRES degli interessi tributari, negando la deducibilità di quelli versati nel ravvedimento operoso, qualificati come risarcitori, e riconoscendola invece agli interessi dovuti nell’ambito degli istituti deflattivi, esclusi dai limiti dell’art. 96 TUIR. Tale distinzione solleva criticità rispetto alla giurisprudenza che riconosce la generale inerenza degli interessi passivi, anche se accessori a debiti tributari.
Con la risposta n. 185/2026, l’Agenzia delle Entrate prende posizione in merito alla deduzione ai fini IRES degli interessi corrisposti da una società in relazione alle diverse fattispecie di assolvimento tardivo dell’obbligazione tributaria, compiendo di fatto una netta distinzione fra 2 fattispecie principali:
- la prima, costituita dagli interessi corrisposti ai fini del perfezionamento del ravvedimento operoso a cui attribuisce natura “risarcitoria” in quanto “interessi di mora”, e rispetto ai quali si esprime nella direzione della non deducibilità ai fini IRES;
- la seconda, rappresentata dagli interessi corrisposti nell’ambito degli istituti deflattivi, riferendosi nel caso specifico all’istituto della conciliazione giudiziale, ma richiamando anche quello dell’accertamento con adesione affrontati nelle risposte n. 541/2022 e n. 172/2024, rispetto a cui si esprime per la deducibilità ai fini IRES e per l’esclusione dal novero dell’art. 96, TUIR, per via dell’assenza di una sottostante causa finanziaria.
Nel prendere atto della posizione espressa dall’Amministrazione che, se da una parte conferma quella che era un’interpretazione pacifica relativamente agli interessi dovuti per dilazioni di pagamento e per la definizione mediante istituti deflattivi, rimangono perplessità con riguardo alla chiusura opposta alla deducibilità degli interessi da ravvedimento operoso. La risposta in commento richiama a proprio supporto l’ordinanza n. 28740/2022 della Cassazione, rispetto alla quale, tuttavia, va ricordato che:
- la Suprema Corte non attribuisce agli interessi moratori da ritardato pagamento una funzione sanzionatoria, bensì di ristoro dell’Erario;
- ne stigmatizza l’estraneità dall’attività dell’impresa e dalla sua dinamica finanziaria, e ne individua quale causa genetica l’inosservanza dell’obbligo del pagamento del tributo;
- ne trae, quindi, l’indeducibilità come conseguenza della accessorietà al tributo non pagato, e in ultima analisi come carenza del presupposto di inerenza.
Si tratta, quest’ultima, di una posizione che va a discostarsi dalla interpretazione dell’inerenza fornita in numerose pronunce della Cassazione che circoscrivono il riferimento all’art. 109, comma 5, TUIR, al caso della correlazione con i ricavi esenti da tassazione, e che di contro individuano il principio di inerenza come un concetto immanente nella nozione e nella dimensione del reddito d’impresa.
Non pare essere questa la posizione interpretativa che si coglieva al momento della genesi del Testo Unico delle Imposte sui Redditi come ritroviamo nel testo della Relazione governativa all’allora art. 63 (ora, l’art. 96, TUIR) che precisava come «nel comma 1 si è ritenuto superfluo indicare specificamente che rientrano nell’accezione di interessi passivi anche le somme corrisposte a norma del decreto 602 (n.d.r. il Dpr 602/1973), in quanto appare indubbia la loro natura di interessi passivi, ancorché accessori dell’imposta». In altri termini, la Relazione al TUIR evidenziava che, ai fini della deducibilità degli interessi passivi, non ha rilievo il fatto che essi siano o meno accessori ai tributi a cui afferiscono; nel reddito d’impresa gli interessi passivi sono in ogni caso “inerenti” rispetto all’attività da cui originano i ricavi che concorrono alla formazione del reddito imponibile, un concetto poi ribadito in modo costante dalla giurisprudenza di Cassazione.
La stessa Cassazione, in un precedente arresto (sentenza n. 18173/2002) aveva affermato che, con riguardo agli interessi sui debiti tributari in generale, non si intravvedono nell’ordinamento dei limiti alla deducibilità̀ riferibili all’onere a cui sono accessori; d’altronde, una conclusione diversa porterebbe a un effetto «del tutto incoerente ed ingiustificato» in considerazione del fatto che gli interessi attivi sui crediti tributari concorrono pur sempre alla formazione del reddito imponibile nella disciplina del reddito d’impresa.
In conclusione, rimane una fonte di perplessità il fatto che gli interessi passivi correlati alla riscossione e all’accertamento delle imposte, pur non discostandosi in nulla dagli oneri finanziari in generale collegati a un ritardo nell’adempimento di un’obbligazione, non debbano rientrare nella disciplina generale degli interessi passivi nel mondo del reddito d’impresa, e debbano invece subire un trattamento fiscale diverso a seconda dell’istituto (ravvedimento operoso o istituto deflattivo) a cui il versamento è collegato. La distinzione fra natura “compensativa” e “risarcitoria” degli interessi nelle 2 ipotesi rimane, ad avviso dello scrivente, un elemento non determinante nel giustificare una conclusione diametralmente opposta e sostanzialmente non equilibrata.
