La Legge di bilancio 2026 ha prorogato, senza modifiche, la detrazione IRPEF, di cui all’art. 16, comma 2, D.L. n. 63/2013, pari al 50% delle spese sostenute nel 2026 (fino al limite di 5.000 euro) per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici (con determinate caratteristiche) da destinare all’arredo «dell’immobile oggetto di ristrutturazione» (c.d. bonus mobili ed elettrodomestici). Differentemente dai tradizionali bonus edilizi, per i quali è prevista l’aliquota del 36% (o del 50% per gli interventi aventi a oggetto le abitazioni “principali”), per il “bonus mobili ed elettrodomestici” è stabilita un’aliquota unica del 50%, a prescindere dal fatto che l’unità abitativa oggetto delle opere edili sia o meno l’abitazione principale del contribuente. È possibile beneficiare del “bonus mobili ed elettrodomestici” per gli interventi edilizi eseguiti su singole unità immobiliari residenziali e su parti comuni di edifici di cui all’art. 1117, c.c. (ad esempio guardiole, sala adibita a riunioni condominiali, lavatoi). Per beneficiare della detrazione in rassegna, i contribuenti devono eseguire i pagamenti degli arredi e dei grandi elettrodomestici con bonifico bancario o postale, ovvero carte di credito o carte di debito (ad esempio bancomat). Indipendentemente dall’importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione, la detrazione sulle spese per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici, in misura pari al 50%, deve essere:
1. calcolata su un importo massimo di 5.000 euro (riferito, complessivamente, alle spese sostenute per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici nel 2026); e
2. ripartita tra gli aventi diritto in 10 quote annuali di pari importo.
Premessa
L’art. 16, comma 2, D.L. n. 63/2013, ha introdotto una detrazione IRPEF, in misura pari al 50%, sulle spese sostenute per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici (con determinate classi energetiche) destinati ad arredare l’immobile oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio:
- calcolata su un determinato importo massimo di spesa agevolabile (che non dipende dall’ammontare delle spese sostenute per gli interventi edili);
- da ripartire tra gli aventi diritto in 10 quote annuali di pari importo.
La detrazione in rassegna, meglio nota come “bonus mobili ed elettrodomestici”, originariamente prevista per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2016, è stata oggetto di successive proroghe; l’ultimo intervento legislativo (in ordine temporale) è rappresentato dall’art. 1, comma 22, Legge n. 199/2025 (Legge di bilancio 2026), che ha sostanzialmente prorogato l’agevolazione in discorso anche per l’anno 2026, confermando il limite massimo di spesa detraibile di 5.000 euro e la percentuale di detrazione del 50%.
A differenza degli altri bonus edilizi (bonus ristrutturazione, Ecobonus, Sismabonus) – per i quali è prevista l’aliquota standard del 36% o del 50% per gli interventi aventi a oggetto le abitazioni “principali” – per il “bonus mobili ed elettrodomestici” è stabilita un’aliquota unica del 50%, a prescindere dal fatto che l’unità abitativa oggetto delle opere edili sia o meno l’abitazione principale del contribuente.
Soggetti che possono beneficiare del “bonus mobili ed elettrodomestici”
Possono accedere al “bonus mobili ed elettrodomestici” tutti i soggetti IRPEF che possono beneficiare della detrazione ordinaria IRPEF del 36% (o del 50% a favore degli interventi aventi a oggetto le abitazioni “principali”) sulle spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio, di cui all’art. 16-bis, TUIR.
Possono, dunque, beneficiare della detrazione “bonus mobili ed elettrodomestici”: le persone fisiche e le società di persone (residenti o non residenti nel territorio dello Stato); i soci di cooperative a proprietà divisa, assegnatari di alloggi, anche se non ancora titolari di mutuo individuale; i soci di cooperative a proprietà indivisa.
La detrazione in commento spetta anche al contribuente (circolare n. 28/E/2022) che ha sostenuto:
- solo una parte delle spese relative all’intervento edilizio ammesso al bonus ristrutturazione; ovvero
- solo alcune delle spese detraibili (ad esempio il compenso del professionista oppure gli oneri di urbanizzazione).
Diversamente, se le spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio sono state sostenute soltanto da uno dei 2 coniugi, mentre quelle per l’arredo sono state sostenute dall’altro coniuge, resta preclusa a entrambi i coniugi la possibilità ad accedere alla detrazione “bonus mobili ed elettrodomestici” (risposta a interpello n. 28/E/2022).
Interventi edilizi che danno accesso al bonus mobili
Per poter beneficiare del “bonus mobili ed elettrodomestici”, è indispensabile che il contribuente realizzi anche un intervento di ristrutturazione edilizia (per il quale è possibile usufruire della relativa detrazione):
- su singole unità immobiliari residenziali; ovvero
- su parti comuni di edifici (sempreché residenziali).
La detrazione per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici spetta, pertanto, soltanto in relazione agli interventi di recupero del patrimonio edilizio che sono effettuati su immobili residenziali già esistenti e non anche per gli interventi edilizi che comportano la realizzazione di nuove costruzioni.
Sono esclusi, dunque, dalla detrazione “bonus mobili ed elettrodomestici”, i contribuenti che: rinnovano solo l’arredamento senza aver eseguito interventi di recupero; ovveroacquistano mobili e/o elettrodomestici per arredare un’abitazione di nuova costruzione.
La detrazione per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici spetta anche:
- nel caso in cui l’intervento di ristrutturazione edilizia (cui è collegato l’acquisto) viene realizzato su una pertinenza dell’immobile stesso, anche se accatastata autonomamente (guida Agenzia delle Entrate gennaio 2026);
- quando tali arredi ed elettrodomestici sono destinati ad arredare un ambiente diverso da quello oggetto di ristrutturazione edilizia, purché l’immobile, nel suo complesso, sia stato oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis, TUIR.
Secondo un orientamento giurisprudenziale abbastanza recente, per poter beneficiare della detrazione per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici, il contribuente deve essere in grado di fornire la prova che i mobili (o gli elettrodomestici) sono destinati all’arredo dell’immobile nel quale sono effettuati gli interventi di recupero edilizio che danno diritto all’agevolazione (Cass., n. 29852/2023).
L’Amministrazione finanziaria, in diversi documenti di prassi (ultima circolare n. 28/E/2022) ha chiarito che il “bonus mobili ed elettrodomestici” è collegato ai seguenti interventi edilizi, anche realizzati in economia:
- manutenzione ordinaria (ex art. 3, lett. b), D.P.R. n. 380/2001) effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale (ad esempio guardiole, appartamento del portiere, sala adibita a riunioni condominiali, lavatoi, ecc.);
Rientrano in questa tipologia di opere, le seguenti tipologie di interventi: tinteggiatura pareti e soffitti;sostituzione di pavimenti;sostituzione di infissi esterni;rifacimento di intonaci;sostituzione tegole e rinnovo delle impermeabilizzazioni;riparazione o sostituzione di cancelli o portoni;riparazione delle grondaie;riparazione delle mura di cinta.
- manutenzione straordinaria (ex art. 3, lett. b), D.P.R. n. 380/2001) realizzati sulle parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali, tra i quali si possono individuare:
- installazione di ascensori e scale di sicurezza;
- realizzazione dei servizi igienici;
- sostituzione di infissi esterni con modifica di materiale o tipologia di infisso;
- rifacimento di scale e rampe;
- realizzazione di recinzioni, muri di cinta e cancellate;
- costruzione di scale interne;
- sostituzione dei tramezzi interni senza alterazione della tipologia dell’unità immobiliare;
- gli interventi finalizzati all’utilizzo di fonti rinnovabili di energia.
Questo è il caso, ad esempio, dell’installazione di una stufa a pellet o di impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, oppure dell’installazione (o integrazione) di un impianto di climatizzazione invernale ed estiva a pompa di calore;
- la sostituzione della caldaia, in quanto intervento diretto a sostituire una componente essenziale dell’impianto di riscaldamento;
- restauro e di risanamento conservativo (ex art. 3, lett. c), D.P.R. n. 380/2001), realizzati sulle parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali, tra cui:
- l’adeguamento delle altezze dei solai nel rispetto delle volumetrie esistenti;
- il ripristino dell’aspetto storico-architettonico di un edificio;
- ristrutturazione edilizia (ex art. 3, lett. d), D.P.R. n. 380/2001), effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali.
Rientrano, in questa tipologia di opere, gli interventi edili finalizzati: alla modifica della facciata;alla realizzazione di una mansarda o di un balcone;alla trasformazione della soffitta in mansarda o del balcone in veranda;all’apertura di nuove porte e finestre;alla costruzione dei servizi igienici in ampliamento delle superfici e dei volumi esistenti. In aggiunta, la risposta a interpello n. 467/E/2023, afferma che il “bonus mobili ed elettrodomestici” compete soltanto se gli interventi anti-sismici nell’edificio rientrano nell’art. 3, comma 1, lett. d), D.P.R. n. 380/2001;
- ricostruzione o di ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, ancorché non rientranti nelle categorie precedenti, sempreché sia stato dichiarato lo stato di emergenza;
- restauro e di risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, (ex art. 3, lett. c) e d), D.P.R. n. 380/2001), riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro 18 mesi dal termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile.
Possono accedere al “bonus mobili ed elettrodomestici”, anche i contribuenti che acquistano fabbricati abitativi realizzati a seguito di interventi di demolizione e ricostruzione di interi edifici nelle zone sismiche 1, 2 e 3, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, che provvedono, entro 30 mesi dalla data di conclusione dei lavori, alla successiva alienazione dell’immobile (c.d. Sismabonus acquisti di cui all’art. 16, comma 1-septies, D.L. n. 63/2013).
La detrazione “bonus mobili ed elettrodomestici” spetta anche se sull’immobile (in cui saranno destinati gli arredi) siano stati eseguiti interventi relativi al risparmio energetico, purché detti interventi possano considerarsi alla stregua di interventi di “manutenzione straordinaria”: non possono, pertanto, beneficiare della detrazione in commento, i contribuenti titolari di immobili che sono stati oggetto di interventi di riqualificazione energetica, effettuati in assenza di opere edilizie propriamente dette.
Interventi edilizi che non danno accesso al “bonus mobili ed elettrodomestici”
Non sono compresi tra gli interventi edilizi che danno diritto al “bonus mobili ed elettrodomestici”:
- quelli finalizzati all’adozione di misure dirette a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi, a meno che, per le loro particolari caratteristiche, non siano anche questi inquadrabili tra gli interventi edili agevolabili sopra menzionati (manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro o risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia);
- la realizzazione di posti auto o box pertinenziali.
Nella guida Agenzia delle Entrate di gennaio 2026, viene affermato che il “bonus mobili ed elettrodomestici”: non spetta in presenza di interventi di riqualificazione energetica (ad esempio installazione di pannelli solari, sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale e riqualificazione energetica degli edifici esistenti);spetta se l’intervento di riqualificazione energetica rientra tra quelli di manutenzione straordinaria (ad esempio sostituzione della caldaia).
“Bonus mobili ed elettrodomestici” e interventi sulle parti comuni condominiali
Anche l’effettuazione di interventi edilizi su parti comuni di edifici residenziali (ad esempio gli interventi effettuati sull’abitazione del custode, lavatoi, guardiole) comporta l’ammissione al beneficio (pro quota per ciascun condomino) limitatamente, però, agli acquisti di beni agevolati destinati all’arredo delle parti comuni.
Possono, dunque, beneficiare del “bonus mobili ed elettrodomestici”, in presenza di interventi edilizi su parti comuni di edifici residenziali, le spese sostenute per l’acquisto di beni mobili e grandi elettrodomestici da posizionare nelle parti comuni condominiali (ad esempio nelle guardiole, nell’appartamento del portiere, oppure nella sala adibita alle assemblee condominiali, ecc.).
In nessun caso, l’effettuazione di lavori di ristrutturazione sulle parti comuni condominiali consente ai singoli condomini – che già fruiscono pro quota della relativa detrazione – di acquistare mobili e grandi elettrodomestici da destinare all’arredo della propria unità immobiliare.
Data inizio lavori dei lavori di ristrutturazione
Per ottenere il “bonus mobili ed elettrodomestici” è necessario che la data dell’inizio dei lavori di ristrutturazione preceda quella in cui si acquistano i beni. In particolare, la detrazione spetta a condizione che gli interventi di recupero del patrimonio edilizio siano iniziati a partire dal 1° gennaio dell’anno precedente a quello dell’acquisto. Conseguentemente, per beneficiare del “bonus mobili ed elettrodomestici”:
- per le spese sostenute nell’anno 2024, gli interventi di recupero del patrimonio edilizio devono essere iniziati dal 1° gennaio 2023;
- per le spese sostenute nell’anno 2025, gli interventi di recupero del patrimonio edilizio devono essere iniziati dal 1° gennaio 2024;
- per le spese sostenute nell’anno 2026, gli interventi di recupero del patrimonio edilizio devono essere iniziati dal 1° gennaio 2025.
Il “bonus mobili ed elettrodomestici” può, dunque, essere fruito, ad esempio, per le spese sostenute nel 2026, a condizione che gli interventi edilizi siano stati avviati nello stesso anno. In pratica, il beneficio spetta se i lavori “edilizi” sono iniziati nell’anno in cui vengono sostenuti i costi per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici, soddisfacendo così il requisito previsto della decorrenza dei lavori dal 1° gennaio 2025.
Nel caso in cui l’acquisto dei mobili e grandi elettrodomestici sia destinato all’unità immobiliare acquistata da un’impresa di costruzione o ristrutturazione con le caratteristiche per beneficiare della detrazione IRPEF, di cui all’art. 16-bis, comma 3, TUIR, la data di “inizio lavori” è la data di acquisto o di assegnazione dell’immobile.
È giusto il caso di precisare che, se la data di avvio dei lavori di ristrutturazione deve precedere quella in cui vengono sostenute le spese per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici, non è invece richiesto che le spese di ristrutturazione siano pagate prima di quelle relative all’arredo dell’abitazione (in tal senso, le istruzioni al Modello Redditi PF).
La norma contenuta nell’art. 16, comma 2, D.L. n. 63/2013, stabilisce, infatti, la data a partire dalla quale gli interventi di recupero edilizio devono essere realizzati per fruire della detrazione per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici, ma non una data entro cui tali interventi devono essere ultimati (guida Agenzia delle Entrate gennaio 2026).
Tipologie di arredi ed elettrodomestici che danno diritto al bonus
Sono ammesse al “bonus mobili ed elettrodomestici”, le spese documentate e sostenute per l’acquisto di determinati beni mobili, purché nuovi.
Sebbene la norma non richieda espressamente il requisito della novità, detto requisito deve comunque «ritenersi assolutamente implicito nella ratio della disposizioni, diretta a stimolare il settore produttivo di riferimento, effetto non ottenibile se fossero agevolate le spese sostenute per acquisti di mobili o grandi elettrodomestici usati» (circolare n. 29/E/2013).
Sempre nella richiamata circolare n. 29/E/2013, l’Amministrazione finanziaria ha elencato, in via non tassativa, le tipologie di «arredi e grandi elettrodomestici» agevolabili.
| Tipologia di acquisti agevolabili | |
| Mobili agevolabili | Letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, nonché i materassi e gli apparecchi di illuminazione che costituiscono un necessario completamento dell’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione. |
| Grandi elettrodomestici (dal 1° gennaio 2022) | Grandi elettrodomestici di classe non inferiore:· alla classe A, per i forni;· alla classe E, per le lavatrici e lavasciugatrici e le lavastoviglie;· alla classe F, per i frigoriferi e i congelatori;− apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica. Vi rientrano, ad esempio: frigoriferi, congelatori, lavatrici, lavasciuga e asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi per la cottura-piani cottura, stufe elettriche, forni e forni a microonde, piastre riscaldanti elettriche, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, ventilatori elettrici, apparecchi per il condizionamento, grandi apparecchi di refrigerazione, altri grandi elettrodomestici utilizzati per la refrigerazione, la conservazione e il deposito degli alimenti e altri grandi elettrodomestici utilizzati per la cottura e l’ulteriore trasformazione degli alimenti. |
| Grandi elettrodomestici (fino al 31 dicembre 2021) | Grandi elettrodomestici di classe A+ o superiore per i quali è obbligatoria l’etichetta energetica;− forni di classe A o superiore per i quali è obbligatoria l’etichetta energetica;− grandi elettrodomestici sprovvisti di etichetta energetica solo se per la tipologia non è ancora previsto l’obbligo di etichetta energetica. |
I beni elencati nella citata circolare n. 29/E/2013 possono essere acquistati sia sul territorio dello Stato che al di fuori di esso: è possibile, infatti, beneficiare della detrazione in argomento, anche in relazione agli acquisti di mobili e grandi elettrodomestici acquistati all’estero, purché siano rispettate le prescrizioni previste per la fruizione del beneficio in esame (circolare n. 11/E/2014).
Nell’importo delle spese ammesse sono incluse anche le spese di trasporto e di montaggio dei beni acquistati, purché sostenute con le medesime modalità di pagamento espressamente previste per l’accesso al “bonus mobili ed elettrodomestici”.
Sono, invece, escluse dal “bonus mobili ed elettrodomestici”, le spese sostenute per l’acquisto di porte, di pavimentazioni (ad esempio il parquet), di tende e tendaggi, di altri complementi di arredo e di apparecchi televisivi e computer.
Modalità di pagamento delle spese
Per accedere al “bonus mobili ed elettrodomestici”, i contribuenti devono effettuare i pagamenti mediante:
- bonifici bancari o postali, con le medesime modalità già previste per i pagamenti dei lavori di ristrutturazione fiscalmente agevolati e, pertanto, non è consentito pagare le spese per mobili ed elettrodomestici con mezzi diversi dal bonifico quali, ad esempio, assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento.
Per motivi di semplificazione, se il pagamento è disposto mediante bonifico bancario o postale, non è necessario utilizzare il bonifico agevolato (soggetto a ritenuta d’acconto dell’imposta sui redditi) appositamente predisposto da banche o Poste S.p.A. (circolare n. 7/E/2016);
- carte di credito o carte di debito.
La data di pagamento è individuata nel giorno di utilizzo della carta di credito o di debito da parte del titolare, come riportata nella ricevuta telematica di avvenuta transazione, e non nel giorno di addebito sul conto corrente del titolare stesso.
Il “bonus mobili ed elettrodomestici” è ammesso anche nel caso in cui gli arredi e i grandi elettrodomestici siano acquistati ricorrendo al credito al consumo (ad esempio acquistati con il finanziamento a rate) purché:
- la società finanziaria paghi il corrispettivo con le medesime modalità sopra indicate (bonifico bancario o postale); e
- il contribuente abbia copia della ricevuta del pagamento.
In caso di pagamento con annesso finanziamento, la detrazione spetta sull’intero importo pagato dalla società finanziaria e non sulle singole rate di rimborso del finanziamento (circolare n. 7/E/2016).
Importo detraibile e ripartizione della detrazione
Indipendentemente dall’importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione, la detrazione “bonus mobili ed elettrodomestici” del 50% – da ripartire tra gli aventi diritto in 10 quote annuali di pari importo – deve essere calcolata su un importo massimo di:
- 10.000 euro, riferito, complessivamente, alle spese sostenute per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici fino al 31 dicembre 2020;
- 16.000 euro, riferito, complessivamente, alle spese sostenute per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021;
- 10.000 euro, riferito, complessivamente, alle spese sostenute per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022;
- di 8.000 euro, riferito, complessivamente, alle spese sostenute per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023;
- di 5.000 euro, riferito, complessivamente, alle spese sostenute per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026.
Le spese sostenute per i mobili ed elettrodomestici sono, infatti, computate indipendentemente dall’importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione che fruiscono della detrazione IRPEF.
Sul punto, occorre precisare che l’importo massimo detraibile è riferito:
- alla singola unità immobiliare, comprensiva delle pertinenze (o alla parte comune dell’edificio oggetto di ristrutturazione i cui dati catastali devono essere riportati nella dichiarazione dei redditi, prescindendo dal numero dei contribuenti che partecipano alla spesa);
- a ciascuna unità abitativa oggetto di ristrutturazione, sicché al contribuente che esegue lavori di ristrutturazione su più unità immobiliari, dovrà essere riconosciuto il diritto alla detrazione per ciascuna unità immobiliare oggetto di intervento.
ESEMPIO 1
Si supponga che un contribuente effettui, nel corrente periodo d’imposta, spese per ristrutturazione di un immobile pari a 50.000 euro (si tratta di una ristrutturazione iniziata a gennaio 2026 e terminata nel mese di marzo 2026).
In data 15 febbraio 2026, il contribuente procede all’acquisto di alcuni mobili per un ammontare complessivo di 12.000 euro. In tal caso, il contribuente potrà usufruire delle seguenti detrazioni IRPEF:
- spese ristrutturazioni: 50.000 euro × 50% = 25.000 euro;
- spese acquisto mobili: 2.500 euro = (limite di massimo di spesa detraibile) × 50%.
La detrazione d’imposta da indicare a partire dal Modello Redditi 2027 (redditi 2026) sarà pari a:
- quota detrazione spese ristrutturazioni: 25.000 euro / 10 = 2.500 euro;
- quota detrazione spese acquisto mobili: 2.500 euro / 10 = 250 euro.
«Nel caso di interventi di recupero edilizio che comportino l’accorpamento di più unità abitative o la suddivisione in più immobili di un’unica unità abitativa, per l’individuazione del limite di spesa per l’acquisto dei mobili e grandi elettrodomestici, vanno considerate le unità immobiliari censite in catasto all’inizio degli interventi edilizi e non quelle risultanti alla fine dei lavori» (guida Agenzia delle Entrate gennaio 2026).
Ripartizione e trasferimento della detrazione
La detrazione IRPEF del 50% per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici deve essere ripartita tra gli aventi diritto in 10 quote annuali di pari importo e spetta fino a concorrenza dell’IRPEF lorda; analogamente alle altre detrazioni d’imposta per oneri, non è possibile, quindi, “andare a credito”, con la conseguenza che l’eccedenza non utilizzata nell’anno deve ritenersi definitivamente persa.
Questa precisazione è applicabile anche quando con la cessione dell’immobile sono state trasferite all’acquirente le restanti rate della detrazione delle spese di recupero del patrimonio edilizio. In tal caso, infatti, il contribuente potrà continuare a usufruire delle quote di detrazione non utilizzate, anche se l’abitazione oggetto di ristrutturazione è ceduta prima che sia trascorso l’intero periodo per usufruire del “bonus mobili”.
A ciò si aggiunga che, a differenza di quanto avviene per le spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, la detrazione non utilizzata in tutto o in parte non si trasferisce in caso di:
- decesso del contribuente;
- cessione dell’immobile oggetto di intervento di recupero edilizio.
Conservazione delle spese
La modalità di pagamento con strumenti tracciati non è l’unico adempimento richiesto per poter usufruire del “bonus mobili ed elettrodomestici”. È necessario, infatti, che le spese sostenute siano documentate mediante la conservazione:
- della documentazione attestante l’effettivo pagamento (ricevute dei bonifici, ricevute di avvenuta transazione per i pagamenti mediante carte di credito o di debito, documentazione di addebito sul conto corrente);
- delle fatture di acquisto dei beni con la usuale specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e servizi acquisiti.
Con riferimento alla conservazione dei documenti, la prassi amministrativa (circolare n. 11/E/2014) ha precisato che lo scontrino che: − riporta il codice fiscale dell’acquirente, unitamente all’indicazione della natura, qualità e quantità dei beni acquistati, è equivalente alla fattura ai fini della fruizione dell’agevolazione in argomento;− non riporta il codice fiscale dell’acquirente, può comunque consentire la fruizione della detrazione, a condizione che tale documento fiscale:
• riporti l’indicazione della natura, qualità e quantità dei beni acquistati;
• sia riconducibile al contribuente titolare del bancomat in base alla corrispondenza con i dati del pagamento (esercente, importo, data e ora).
Comunicazione all’Enea
Dal 1° gennaio 2018 devono essere comunicati all’Enea anche gli acquisti di alcuni elettrodomestici per i quali si può usufruire del “bonus mobili ed elettrodomestici” e ciò in analogia a quanto già previsto in materia di detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici.
Detta comunicazione riguarda sostanzialmente tutti gli interventi disciplinati dall’art. 16, D.L. n. 63/2013, e non solo quelli dai quali si ottiene un risparmio energetico, come diversamente prevedeva la precedente formulazione della norma contenuta nel comma 2-bis, prima delle modifiche introdotte all’adempimento in rassegna dal D.L. n. 36/2022.
La comunicazione all’Enea deve essere trasmessa dal contribuente direttamente oppure, in alternativa, da un tecnico, entro 90 giorni dalla fine dei lavori. Dal 22 gennaio 2026 è operativo il portale aggiornato (presente al link https://bonusfiscali.enea.it) che consente la trasmissione telematica della documentazione relativa agli interventi di efficienza energetica che hanno data di fine lavori a far data 1° gennaio 2026.
Al riguardo, si rappresenta che: − i dati relativi a tali interventi devono essere trasmessi all’Enea entro 90 giorni dall’ultimazione dei lavori;− per gli interventi con data di fine lavori compresa tra il 1° gennaio 2026 e il 22 gennaio 2026 (periodo antecedente all’apertura del portale), i 90 giorni per la comunicazione all’Enea decorrono dal 22 gennaio 2026, ovverosia dalla data di attivazione del portale telematico per l’invio.
Su tale adempimento si era espressa la stessa Agenzia delle Entrate, chiarendo che, seppure la comunicazione Enea fosse obbligatoria per il contribuente, l’omesso invio non avrebbe comportato la perdita del diritto alla detrazione IRPEF del 50% (risoluzione n. 46/E/2019).
Si segnala che l’articolo è tratto da “La circolare tributaria”.
