Bonus videosorveglianza: agevolabile il 100% dell’importo richiesto

La quota percentuale del credito d’imposta per le spese di videosorveglianza sarà pari al 100% dell’importo richiesto e risultante dalle istanze validamente presentate entro lo scorso 20 marzo.

Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con il provvedimento del 30 marzo 2017. Parallelamente, con la risoluzione 42/E di ieri, il Fisco ha istituito anche il codice tributo “6874” da utilizzare in compensazione nel modello F24.

Come noto, l’articolo 1, comma 982, della L. 208/2015, ha introdotto un nuovo credito d’imposta a favore delle persone fisiche che hanno sostenuto, nel corso del 2016, spese:

  • per sistemi di videosorveglianza digitale o allarme;
  • connesse ai contratti stipulati con istituti di vigilanza, dirette alla prevenzione di attività criminali.

L’agevolazione in esame deve poi essere indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al 2016 (mod. 730 / Redditi PF 2017), ed è utilizzabile:

  • in compensazione con il modello F24, da presentare “esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate”, pena lo scarto del modello;
  • in diminuzione delle imposte (Irpef / addizionali) dovute in base alla dichiarazione dei redditi stessa.

Come già anticipato, con la risoluzione n. 42/E di ieri, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo “6874” denominato “Credito d’imposta per le spese sostenute nell’anno 2016 per l’installazione di sistemi di videosorveglianza – art. 1, comma 982, della legge 28 dicembre 2015, n. 208”.

 In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”.

Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno di sostenimento della spesa, nel formato “AAAA”.

L’Agenzia delle Entrate effettuerà dei controlli automatizzati su ciascun modello F24 ricevuto verificando che:

  • il contribuente abbia presentato l’istanza di attribuzione del credito d’imposta entro i termini previsti (20 marzo 2017);
  • l’importo del credito utilizzato in compensazione risulti non superiore all’ammontare del credito spettante.

In caso di mancato superamento dei controlli il modello F24 viene scartato e l’esito negativo verrà comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24 tramite apposita ricevuta consultabile sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate.

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