Sospensione e allungamento mutuo “prima casa” per i professionisti

Un libero professionista può beneficiare dell’agevolazione di sospensione del mutuo prevista dal Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa ex articolo 2, comma 475 e ss., L. 244/2007?


Con l’articolo 54 D.L. 18/2020 (Decreto “Cura Italia”) è stata ulteriormente incrementata la dotazione del “Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa” istituito con L. 244/2007, assegnando 400 milioni di euro per il 2020, da riversare su un conto presso la Tesoreria centrale dello Stato, intestato al Gestore del Fondo, la Consap S.p.A., e da questi utilizzato per provvedere al rimborso alle Banche degli oneri finanziari delle rate di mutuo oggetto di sospensione per un periodo massimo di 18 mesi.

Trattasi di mutui di importo originario non superiore ad euro 250.000 ed afferenti all’acquisto di abitazioni, ad eccezione di quelle catastalmente censite come A/1, A/8, A/9, rispetto ai quali viene richiesta dall’intestatario dell’affidamento la sospensione del pagamento in linea capitale e sorte interessi.

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