I crediti d’imposta per il rafforzamento patrimoniale delle Pmi – II° parte

Nel precedente contributo è stato esaminato, nell’ambito delle “misure per il rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni” di cui all’articolo 26 D.L. 34/2020 (c.d. “Decreto Rilancio”) il credito d’imposta che premia i soggetti che investono in una o più società, effettuando entro il 31.12.2020 un aumento di capitale a pagamento.

Il successivo comma 8 dell’articolo 26 D.L. 34/2020 introduce un ulteriore e contestuale credito d’imposta a favore delle società conferitarie, pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto, fino al 30% dell’aumento di capitale deliberato e versato.

In tal caso si applicano sia tutti i requisiti previsti in capo alla società beneficiaria del conferimento affinché l’investitore possa fruire del credito d’imposta sull’aumento di capitale a pagamento di cui al comma 4 dell’articolo 26 D.L. 34/2020, sia requisiti ulteriori volti ad assicurare una situazione di complessiva regolarità e conformità alla Legge della conferitaria.

 

Credito d’imposta a favore delle società conferitarie (articolo 26, comma 8, D.L. 34/2020)
Ambito applicativo soggettivo Soggetti beneficiari: società conferitarie di un aumento di capitale a pagamento
Requisiti:
· società di capitali (spa, sapa, srl, srls), società cooperative, società europee di cui al Regolamento (CE) n. 2157/2001 e società cooperative europee di cui al Regolamento (CE) n. 1435/2003, aventi sede legale in Italia
oppure
· stabili organizzazioni in Italia di imprese con sede in Stati membri dell’UE o in Paesi appartenenti allo SEE
· che abbiano registrato ricavi 2019 maggiori di 5 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro
· che abbiano subito, a causa emergenza Covid-19, un decremento di ricavi nei mesi di marzo e aprile 2020 di almeno il 33% rispetto ai mesi di marzo e aprile 2019
· in situazione di regolarità contributiva e fiscale
· in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia e urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell’ambiente
· non rientranti tra le società che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti ritenuti illegali o incompatibili dalla Commissione europea
· che non si trovino nelle condizioni ostative in materia di Leggi antimafia e di misure di prevenzione di cui all’articolo 67 D.Lgs. 159/2011
· per le quali, nei confronti degli amministratori, dei soci e del titolare effettivo non sia intervenuta condanna definitiva, negli ultimi cinque anni, per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell’evasione in materia di imposte sui redditi e Iva nei casi in cui sia stata applicata la pena accessoria di cui all’articolo 12, comma 2, D.Lgs. 7/2000.
In particolare sono ammesse le imprese in concordato preventivo di continuità con omologa già emessa, che si trovano in situazione di regolarità contributiva e fiscale all’interno di piani di rientro e rateizzazione già esistenti alla data del 19.05.2020.
Soggetti esclusi:
· soggetti dell’articolo 162-bis Tuir (intermediari finanziari, società di partecipazione finanziaria e società di partecipazione non finanziaria e assimilate)
· imprese operanti nel settore assicurativo
· imprese qualificabili al 31.12.2019, come “imprese in difficoltà” ai sensi della normativa comunitaria sugli aiuti di Stato, a meno che non siano qualificabili come microimprese o piccole imprese ai sensi dell’allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014
Ambito applicativo oggettivo Caratteristiche del conferimento:
· deve essere un aumento di capitale a pagamento
· deve essere effettuato in esecuzione di una delibera successiva al 19.05.2020
· deve risultare interamente versato entro il 31.12.2020
· deve risultare iscritto alla voce del capitale sociale o della riserva da sovrapprezzo azioni o quote, anche in seguito alla conversione di obbligazioni convertibili in azioni o quote di nuova emissione
Entità dell’agevolazione Il credito d’imposta spetta, a seguito dell’approvazione del bilancio dell’esercizio 2020, alla società conferitaria:
· in misura pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto, al lordo delle perdite stesse
· fino a concorrenza del 30% dell’aumento di capitale
Procedura di riconoscimento del credito d’imposta ·         Istanza da presentare all’Agenzia delle entrate dalla società conferitaria
· L’accoglimento delle domande avviene in ordine cronologico (meccanismo del c.d. “click day”)
· Fino ad esaurimento delle risorse disponibili pari a complessivi 2 miliardi di euro per il 2021
Cause di decadenza ·         Mancata acquisizione della dichiarazione nella quale i soggetti investitori, o gli organismi di investimento collettivo del risparmio, che hanno effettuato conferimenti agevolati attestano la misura dell’incentivo ad essi riconosciuto
· Distribuzione di qualsiasi tipo di riserve della società conferitaria prima del 01.01.2024
· Accertamento dell’insussistenza dei requisiti
Modalità di fruizione Il credito d’imposta è utilizzabile:
· in compensazione F24, a partire dal decimo giorno successivo alla presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di effettuazione dell’investimento e nei limiti dell’importo riconosciuto dall’Agenzia delle entrate
Aspetti fiscali

·  irrilevanza fiscale del credito

·  non si applicano i limiti generali di compensazione

· deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di riconoscimento e in quelle successive fino al completamento dell’utilizzo.

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