La circolare n. 9/E/2026 dell’Agenzia delle Entrate approfondisce la disciplina del sovraindebitamento familiare, dell’esecuzione dei piani e della tutela dei creditori nella liquidazione controllata. I familiari conviventi o con debiti di origine comune possono accedere a una procedura unitaria, mantenendo distinte le rispettive masse patrimoniali. La circolare chiarisce inoltre le modalità di vigilanza dell’OCC, i presupposti per la revoca dell’omologazione e la possibilità di avviare una successiva liquidazione controllata, senza automatismo.
La circolare n. 9/E del 21 ottobre 2026 dedica ampio spazio ai profili del sovraindebitamento che si collocano oltre la fase genetica delle procedure: la dimensione familiare della crisi, la patologia dell’esecuzione e la posizione dei creditori sorti dopo l’apertura della liquidazione controllata.
L’art. 66, CCII, in attuazione dell’art. 9, comma 1, lett. a), Legge n. 155/2017, consente ai familiari conviventi, o il cui sovraindebitamento abbia origine comune, di presentare un’unica domanda. Per effetto del Correttivo-ter (D.Lgs. n. 136/2024), se anche uno solo dei ricorrenti non è consumatore la ristrutturazione dei debiti è preclusa. Restano percorribili il concordato minore e la liquidazione controllata, ammessa anche con familiari incapienti ex art. 283 purché almeno per uno sussista attivo (art. 268, comma 3). Le masse attive e passive restano distinte, in applicazione dell’art. 2740, c.c.: i debiti solidali sono imputati per l’intero in ciascuna massa e il compenso dell’OCC è ripartito in proporzione all’attivo. Ai fini della competenza, l’Agenzia ritiene sufficiente il deposito del ricorso, discostandosi dal criterio dell’art. 30. La procedura unitaria è, dunque, un vincolo processuale e non un’unificazione patrimoniale, che impone agli uffici di ricostruire il credito erariale distintamente per ciascun coobbligato.
Nella fase esecutiva, il debitore attua il piano sotto la vigilanza dell’OCC, che riferisce semestralmente al giudice e, dopo il Correttivo-ter, deposita una relazione finale (artt. 71 e 81). Gli atti compiuti in violazione del piano sono inefficaci verso i creditori anteriori, osserva la circolare, a prescindere dal pregiudizio richiesto per la revocatoria ordinaria. Agli uffici è affidato un costante monitoraggio degli adempimenti, con segnalazione all’OCC delle criticità. A esecuzione conclusa, gli uffici possono sollecitare il giudice ai sensi degli artt. 71, comma 5, e 81, comma 5, perché indichi gli atti necessari e un termine per compierli.
La revoca dell’omologazione (artt. 72 e 82) è ora pronunciata soltanto su istanza di un creditore, dell’OCC, del Pubblico Ministero o di qualsiasi interessato. Per il concordato minore la circolare distingue le fattispecie anteriori all’omologa (comma 1), assimilabili all’annullamento del concordato preventivo (art. 120), da quelle esecutive (comma 2), riconducibili alla risoluzione (art. 119). Per il tramite dell’art. 74, comma 4, l’inadempimento e l’inattuabilità rilevano solo se di non scarsa rilevanza (art. 119, comma 3). Gli atti in frode comprendono, invece, le omissioni informative idonee ad alterare la valutazione dei creditori, a prescindere dal pregiudizio e dal voto (Cass., n. 19844/2025). L’omologa vincola i creditori anteriori al decreto di apertura, salvo il diritto di agire per l’intero verso coobbligati e fideiussori (art. 79, comma 5). Poiché il concordato minore non ha natura novativa, la revoca determina la reviviscenza integrale delle obbligazioni tributarie.
Proprio qui affiorano le principali chiavi problematiche. Il filtro della non scarsa rilevanza, ragionevole in astratto, rischia di neutralizzare inadempimenti parziali ma reiterati verso l’Erario, specie nei piani di lunga durata o in quelli omologati in cram down fiscale ex art. 80, comma 3. Resta inoltre da chiarire se esso valga anche per il consumatore. Il termine semestrale ancorato alla relazione finale rende poi decisiva la tempestività del controllo, che la circolare estende alla corretta imputazione dei pagamenti.
La revoca non comporta alcun automatismo liquidatorio. Superata la logica della “conversione”, gli artt. 73 e 83 configurano la liquidazione controllata come procedura autonoma, i cui presupposti (artt. 268 e 269) vanno verificati ex novo. L’istanza spetta al debitore o a un creditore, ovvero al Pubblico Ministero in caso di frode o inadempimento. Il Tribunale può pronunciarsi contestualmente sulla revoca e sull’apertura. All’Amministrazione si offre, così, un’alternativa tra la ripresa dell’esecuzione individuale e l’iniziativa concorsuale. Quest’ultima sconta la soglia di 50.000 euro (art. 268, comma 2) e, per la persona fisica, la possibile attestazione di assenza di attivo.
Chiude il quadro l’art. 277, che, abrogato il comma 2, preclude ai creditori con causa o titolo posteriore alla pubblicità della sentenza di apertura (art. 270, comma 2, lett. f)) l’esecuzione sui beni oggetto di liquidazione. La regola, che la circolare riconduce all’integrità del patrimonio vincolato, investe direttamente i tributi maturati dopo l’apertura, estranei al concorso ma privi di accesso a quel patrimonio.
Ne emerge un sistema nel quale la tutela dell’Erario si sposta dall’accesso al controllo successivo, esigendo dagli uffici un presidio continuo e non meramente reattivo.
