Videosorveglianza negli spogliatoi delle piscine: il Garante detta i limiti ai gestori di impianti sportivi

Il provvedimento del Garante Privacy n. 619/2026 chiarisce che la videosorveglianza della zona armadietti degli spogliatoi di impianti sportivi non può essere giustificata automaticamente dalla finalità di prevenzione dei furti. Anche in assenza di riprese su cabine, docce o servizi igienici, lo spogliatoio resta un’area ad alta aspettativa di riservatezza, con conseguente necessità di dimostrare liceità, necessità e proporzionalità del trattamento. I gestori devono quindi documentare l’esame di misure alternative meno invasive, predisporre una DPIA sostanziale, aggiornare accordi sindacali e informative, e limitare i tempi di conservazione alle effettive esigenze.

Con il provvedimento n. 619 del 3 settembre 2026 (doc. web n. 10294255), il Garante per la protezione dei dati personali ha sanzionato per 8.000 euro l’Azienda Speciale per la gestione degli Impianti Sportivi del Comune di Trento (ASIS), avendo accertato l’illiceità dell’impianto di videosorveglianza installato nell’area degli armadietti degli spogliatoi della piscina del Centro sportivo Trento Nord. La pronuncia, pur riferita a un caso puntuale, assume immediata rilevanza sistemica per tutti i gestori di impianti natatori e, più in generale, degli impianti sportivi che, per esigenze di sicurezza e prevenzione dei furti, ricorrono alla videosorveglianza nelle aree comuni destinate agli utenti. Il precedente si segnala perché, per la prima volta con questa nettezza, l’Autorità chiarisce che anche quando le telecamere non riprendano le zone di svestizione, docce o bagni, la finalità di prevenzione dei furti negli armadietti non basta, di per sé, a giustificare un trattamento tanto invasivo, se non sono state prima esplorate misure meno intrusive. 

Il caso: telecamere sugli armadietti della piscina di Trento Nord 

Il procedimento nasce da un reclamo di un lavoratore addetto agli impianti, che segnalava al Garante la presenza di telecamere posizionate all’interno dello spogliatoio della piscina, in modo da inquadrare l’area degli armadietti. Non risultavano invece coinvolte le cabine di svestizione, le docce e i servizi igienici. Le riprese venivano conservate per 72 ore. Il trattamento risultava fondato su un accordo sindacale del 2007 sottoscritto ai sensi dell’art. 4, Statuto dei lavoratori, e ASIS aveva effettuato una valutazione d’impatto ex art. 35, GDPR. Nonostante, dunque, la presenza di alcuni presidi formali – accordo sindacale, DPIA, esclusione dei locali più intimi – il Garante ha ritenuto illecito il trattamento, sanzionando la società e prescrivendo la disattivazione delle telecamere, la revisione dell’informativa ai lavoratori e agli utenti, l’aggiornamento della segnaletica e la riduzione dei tempi di conservazione. 

La motivazione: liceità, necessità e proporzionalità 

Il ragionamento dell’Autorità muove da un punto fermo: gli spogliatoi – nella loro interezza, ivi compresa l’area destinata agli armadietti – costituiscono luoghi rispetto ai quali l’interessato nutre una particolare aspettativa di riservatezza. Vi si accede in condizione di vulnerabilità, spesso in stato di parziale svestizione, e la mera assenza di riprese sui corpi non elimina la lesività del trattamento. 

Da qui la violazione dei principi di liceità, correttezza e trasparenza (art. 5, par. 1, lett. a), GDPR), di limitazione della conservazione (art. 5, par. 1, lett. e), GDPR) e di adeguata base giuridica (art. 6, par. 1, lett. c) ed e), GDPR), con contestuale inosservanza dell’obbligo informativo (artt. 12, par. 1, e 13, GDPR) e dell’art. 2-ter, Codice privacy. Sotto il profilo giuslavoristico, il Garante osserva che l’accordo sindacale del 2007, pur formalmente esistente, non poteva rendere lecito il trattamento, in quanto quest’ultimo si poneva in contrasto con i principi di necessità e proporzionalità imposti dal Regolamento. Se ne trae un principio operativo di grande rilievo: l’accordo ex art. 4, Statuto dei lavoratori, è condizione necessaria, ma non sufficiente, quando l’impianto è collocato in aree ad alta aspettativa di riservatezza. La DPIA, pur effettuata, non ha superato il vaglio: l’Autorità ha rilevato che essa conteneva soltanto indicazioni generiche in ordine alla necessità della conservazione per 72 ore e non dava adeguato conto della valutazione delle alternative meno invasive. Su questo profilo la pronuncia è particolarmente istruttiva: la valutazione d’impatto non può ridursi a un adempimento formale, ma deve rappresentare un percorso argomentato di scelte progettuali motivate. 

Le misure alternative: cosa il gestore avrebbe dovuto valutare prima 

Il Garante indica, in modo esplicito, quali misure alternative avrebbero potuto essere considerate prima di ricorrere alla videosorveglianza: l’adozione di armadietti dotati di serrature rinforzate o di sistemi di chiusura elettronica personalizzata; il ricorso a personale di vigilanza nelle fasce di maggiore affluenza; il monitoraggio delle sole aree di ingresso agli spogliatoi, senza estensione alla zona armadietti; l’implementazione di procedure di deposito degli oggetti di valore in reception. Solo la documentata inefficacia o inadeguatezza di tali misure – e non la loro semplice esistenza sul mercato – può giustificare la scelta di soluzioni più invasive. Anche il tempo di conservazione è stato oggetto di censura: le 72 ore originariamente previste sono state ridotte, in corso di procedimento, a un range di 12-24 ore. L’Autorità ricorda che periodi superiori richiedono una motivazione caso per caso, non essendo sufficiente il generico richiamo alla “normale” prassi. 

L’informativa: un solo cartello all’ingresso non basta 

Un profilo di interesse operativo concerne le carenze dell’informativa. Il Garante ha ritenuto insufficiente la mera apposizione di un cartello all’ingresso dell’impianto, che non consentiva all’utente di comprendere, prima di entrare negli spogliatoi, quali aree specifiche fossero videosorvegliate. Ai lavoratori, inoltre, un’informativa completa era stata resa soltanto nel giugno 2026, con conseguente illiceità del trattamento per il periodo pregresso. Nella pratica dei gestori, si tratta di un’indicazione da tenere presente: l’informativa di primo livello (segnaletica) deve essere collocata in prossimità di ciascuna area videosorvegliata, con specifica menzione delle zone effettivamente riprese, e l’informativa di secondo livello, ai sensi dell’art. 13, GDPR, deve essere agevolmente accessibile (in reception, sul sito, tramite QR code). 

Il valore sistemico: implicazioni per i gestori di impianti sportivi 

La pronuncia trascende il caso di Trento e detta un canone operativo di portata generale, con specifico impatto sugli impianti natatori, sulle palestre e sui centri sportivi polifunzionali. Se ne possono ricavare almeno cinque indicazioni concrete. 

  1. la zona armadietti non è videosorvegliabile per default: la sua collocazione all’interno o in continuità con lo spogliatoio la rende “area sensibile”, indipendentemente dal fatto che le telecamere riprendano o meno corpi in svestizione. La regola aurea resta quella di collocare gli armadietti in un’area antistante lo spogliatoio, videosorvegliabile in modo conforme; 
  1. la DPIA deve essere sostanziale: una valutazione d’impatto “di facciata”, priva di analisi delle alternative meno intrusive, non protegge il gestore. È opportuno documentare il percorso decisionale, elencando le misure organizzative e tecniche esaminate e le ragioni della loro eventuale insufficienza; 
  1. l’accordo sindacale ex art. 4, Statuto dei lavoratori, non è uno scudo: la sua presenza è requisito di liceità lato lavoro, ma non copre la violazione dei principi GDPR. Un accordo del 2007, in particolare, difficilmente può essere ritenuto sufficiente a legittimare un trattamento oggi, in un contesto normativo profondamente mutato; 
  1. i tempi di conservazione vanno tarati al bisogno effettivo: le 24-72 ore rappresentano un’indicazione ordinaria del Garante, e ogni estensione richiede motivazione specifica, coerente con le finalità dichiarate; 
  1. l’informativa deve essere granulare: una segnaletica generica all’ingresso non assolve gli obblighi di trasparenza; occorrono cartelli specifici per ciascuna area monitorata e un documento di secondo livello facilmente reperibile. 

Il coordinamento con il safeguarding e con la convenzione con l’ente locale 

Un aspetto ulteriore, non toccato dalla pronuncia ma da tenere presente, riguarda il coordinamento con le politiche di safeguarding introdotte dal D.Lgs. 39/2021. Il piano di videosorveglianza dovrebbe essere condiviso con il safeguarding officer e richiamato nel Modello Organizzativo e di Controllo dell’Attività Sportiva, individuando i soggetti autorizzati all’accesso alle immagini, le procedure di richiesta, le modalità di conservazione delle registrazioni che coinvolgano minori e le linee di raccordo con eventuali segnalazioni di abuso. Per gli impianti pubblici in concessione, la convenzione con l’ente locale dovrebbe disciplinare espressamente la titolarità del trattamento, la ripartizione delle responsabilità tra Comune e gestore, le modalità di accesso alle immagini da parte dell’ente proprietario e le clausole di manleva in caso di sanzione. Il caso ASIS Trento – in cui la sanzione ha colpito l’azienda speciale del Comune – mostra quanto sia rilevante che queste clausole siano puntuali e aggiornate. 

Conclusioni 

La pronuncia ASIS Trento non introduce principi nuovi, ma li applica in modo netto a un contesto – quello degli impianti natatori – in cui la prassi è stata a lungo più permissiva di quanto la disciplina consenta. Il messaggio ai gestori, sia pubblici sia privati, è chiaro: la videosorveglianza degli spogliatoi – e delle aree a essi assimilabili, come la zona armadietti – non può essere trattata come una misura di sicurezza “di routine”, ma richiede un percorso di valutazione documentato, l’esame di alternative meno invasive, un’informativa granulare, un accordo sindacale attuale e coerente con l’impianto realmente in uso, tempi di conservazione strettamente parametrati alla finalità. Per le realtà che già operano con sistemi analoghi a quello sanzionato, è opportuno avviare, senza attendere ispezioni o reclami, un’attività di assessment del proprio impianto di videosorveglianza: mappatura delle telecamere, verifica della DPIA, revisione dell’informativa e della segnaletica, aggiornamento dell’accordo ex art. 4, Statuto dei lavoratori, ricognizione delle misure organizzative alternative. È un investimento minimo rispetto al costo, non solo sanzionatorio ma anche reputazionale, di un accertamento a posteriori.

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