La circolare n. 7/E/2026 chiarisce che il riconoscimento sportivo delle società sportive dilettantistiche (SSD) non comporta automaticamente l’accesso alle agevolazioni fiscali. Occorre distinguere i requisiti statutari obbligatori del D.Lgs. n. 36/2021 dalle ulteriori clausole dell’art. 148 TUIR, necessarie per la decommercializzazione dei corrispettivi. In assenza di queste ultime, può comunque trovare applicazione l’esenzione IVA per le prestazioni strettamente connesse alla pratica sportiva, ferma restando la loro rilevanza ai fini IRES.
La Società sportiva dilettantistica (SSD) è disciplinata dagli artt. 6, 7 e 8, D.Lgs. n. 36/2021, che ne detta i requisiti statutari per il riconoscimento ai fini sportivi, per cui lo statuto deve prevedere l’esercizio stabile e principale dell’attività sportiva dilettantistica, comprese formazione e didattica, l’assenza di finalità lucrative, l’obbligo di redazione e approvazione dei rendiconti e la devoluzione del patrimonio a fini sportivi in caso di scioglimento, mentre l’organizzazione interna deve seguire le disposizioni civilistiche della forma societaria adottata. In particolare, l’art. 8, D.Lgs. n. 36/2021, con i commi 3 e 4, consente, entro determinati limiti, la remunerazione del capitale e il rimborso al socio del capitale effettivamente versato, eventualmente rivalutato.
In sede di predisposizione del testo statutario, è necessario distinguere i requisiti richiesti dalla normativa speciale sportiva – imprescindibili ai fini del riconoscimento sportivo dilettantistico – da quelli di mera natura fiscale, necessari per poter usufruire della decommercializzazione dei corrispettivi specifici per attività sportiva svolta verso soci e tesserati, previsti dall’art. 148, comma 3, TUIR, per la cui applicazione il comma 8 del medesimo articolo, richiede ulteriori clausole, tra cui il divieto di distribuzione degli utili e del patrimonio e l’intrasmissibilità della quota. Tali clausole male si adattano alla disciplina delle srl e accade spesso che gli statuti non le prevedano, occorre quindi capire quali ne siano le conseguenze.
A livello di prassi tributaria, la circolare n. 7/E del 7 agosto 2026 dell’Agenzia delle Entrate conferma la necessità di coordinare le disposizioni del D.Lgs. n. 36/2021 con quelle dell’art. 148, TUIR, precisando che il riconoscimento sportivo non comporta automaticamente il diritto alla decommercializzazione fiscale.
Ricordiamo che la decommercializzazione si traduce in una duplice agevolazione sia ai fini IVA, che ai fini delle imposte dirette, che consiste, rispettivamente nella non applicazione dell’IVA sulle operazioni attive effettuate verso soci e tesserati (operazioni fuori campo IVA) e nella non imponibilità di tali proventi ai fini IRES.
Per le SSD che ritenessero di non inserire in statuto le clausole del comma 8 dell’art. 148, TUIR, occorre tenere presente che, sul versante IVA, l’art. 36-bis, D.L. n. 75/2023, prevede l’esenzione delle prestazioni strettamente connesse alla pratica sportiva, comprese quelle didattiche e formative, rese da organismi senza fini di lucro alle persone che praticano sport, anche se non tesserate o non rientranti tra i destinatari della decommercializzazione; l’esenzione opera indipendentemente dalla qualificazione commerciale dei corrispettivi ai fini IRES e, come confermato dalla circolare n. 7/E/2026, consente di avvalersi, ricorrendone i presupposti, della dispensa dagli adempimenti prevista dall’art. 36-bis, D.P.R. n. 633/1972.
In conclusione, in fase di redazione dello statuto di una SSD, occorre tenere presente che la conformità al D.Lgs. n. 36/2021 non garantisce automaticamente l’applicazione di tutte le agevolazioni tributarie; dobbiamo pertanto distinguere 2 livelli: clausole obbligatorie per il riconoscimento sportivo e clausole facoltative per l’accesso alla decommercializzazione IRES/IVA; tenendo presente la facoltà di avvalersi della eventuale applicazione dell’esenzione IVA, in caso di mancato inserimento delle clausole dell’art. 148, comma 8.
