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Le risposte fornite dall’Agenzia delle Entrate in occasione di Speciale Telefisco 2026 offrono indicazioni interpretative qualificate sulla nuova deroga prevista per il rinnovo del concordato preventivo biennale 2026-2027. Il limite reddituale di 35.000 euro opera per ciascun nuovo socio o associato e può neutralizzare la causa di cessazione legata all’aumento della compagine. Restano inoltre senza effetti sul concordato le sostituzioni contestuali, mentre la decadenza comporta il recupero degli interessi sulle rate già pagate senza maggiorazione.
In sintesi
Le risposte fornite dall’Agenzia delle Entrate a Speciale Telefisco del 24 settembre 2026 offrono indicazioni interpretative su alcuni snodi applicativi del concordato preventivo biennale per il biennio 2026-2027. Si tratta di chiarimenti qualificati resi dall’Amministrazione finanziaria in occasione dell’evento e non confluiti, allo stato, in un documento di prassi formalizzato.
La novità di maggiore rilievo riguarda la deroga introdotta dal Decreto Legislativo 7 agosto 2026, n. 148 per le società e associazioni di cui all’art. 5, TUIR, che rinnovano l’adesione al concordato. In caso di ingresso di nuovi soci o associati, l’aumento della compagine non determina la cessazione del CPB quando il soggetto entrante, nell’anno precedente, ha percepito redditi di lavoro dipendente o assimilati oppure ha conseguito redditi d’impresa o di lavoro autonomo per un importo complessivamente non superiore a 35.000 euro.
Il chiarimento dell’Agenzia riguarda il criterio di applicazione della soglia: il limite di 35.000 euro deve essere verificato con riferimento a ciascun nuovo socio o associato, anche quando gli ingressi avvengono contestualmente. Non occorre quindi sommare i redditi dei diversi soggetti che entrano nella compagine.
La salvaguardia opera, tuttavia, soltanto quando l’adesione dell’associazione costituisce un rinnovo del concordato. In caso di prima adesione al biennio 2026-2027, l’ingresso di un nuovo socio o associato che aumenti il numero dei componenti resta idoneo a determinare la cessazione del regime.
Ingresso di un associato senza partita IVA
Nel caso di un nuovo associato privo di partita IVA individuale, l’effetto dipende dalla natura dell’adesione.
Se l’associazione ha effettuato una prima adesione al CPB 2026-2027, l’ingresso determina la cessazione del concordato dal periodo d’imposta in cui la modifica della compagine si verifica.
Se, invece, si tratta di rinnovo e il nuovo associato rientra nella soglia reddituale prevista dalla norma, l’ingresso non produce la cessazione del concordato. Il reddito rilevante è quello conseguito nell’anno precedente all’ingresso.
Il nuovo associato che aderisce già al CPB
L’adesione individuale del nuovo associato al concordato non è sufficiente, da sola, a evitare la cessazione.
L’ingresso di un professionista titolare di partita IVA individuale determina infatti un aumento del numero degli associati e integra, in linea generale, la causa di cessazione prevista per le modifiche incrementative della compagine. La contestuale adesione dell’associato e dell’associazione al CPB non elimina automaticamente questo effetto.
Anche in questo caso può operare la deroga del limite di 35.000 euro, purché il reddito effettivamente conseguito dal nuovo associato nell’anno precedente non superi la soglia. L’Agenzia precisa che, quando il nuovo associato aveva già aderito al concordato per l’anno precedente, il riferimento deve essere effettuato al reddito effettivo di quell’annualità.
La cessazione dell’attività individuale riguarda il singolo associato
Diverso è il caso dell’associato che cessa la propria attività individuale, ma resta nella compagine dello studio.
La cessazione dell’attività determina la perdita degli effetti del concordato per il solo associato, a decorrere dallo stesso periodo d’imposta. Non viene invece meno il CPB dell’associazione, perché l’associato continua a far parte della compagine e non si verifica l’ipotesi di mancata adesione di tutti i soci o associati titolari di partita IVA individuale.
L’uscita dell’associato, inoltre, non rientra nella causa di cessazione collegata alle modifiche della compagine in senso esclusivamente incrementativo. La disposizione colpisce l’aumento del numero dei componenti, non la mera sostituzione o la riduzione della compagine.
Uscita e ingresso nella stessa data
Le risposte richiamano l’orientamento già espresso dall’Agenzia nell’interpello n. 100 del 2 aprile 2026: quando l’uscita di un associato e l’ingresso del nuovo soggetto producono effetti dalla stessa data, non si realizza una modifica incrementativa della compagine.
La regola opera sia quando subentra un professionista privo di partita IVA individuale, sia quando il nuovo associato è titolare di partita Iva ma non può aderire al CPB per una causa di esclusione dall’applicazione degli ISA.
Nel secondo caso, la sostituzione non determina la cessazione del concordato dello studio né quella degli altri associati, a condizione che il numero complessivo degli associati resti invariato e che l’uscita e il subentro siano effettivamente contestuali.
Chi riguarda
- Studi associati e associazioni professionali che hanno rinnovato o intendono rinnovare l’adesione al CPB per il biennio 2026-2027: sono interessati alla deroga per gli ingressi di nuovi associati con redditi entro il limite di 35.000 euro.
- Associati titolari di partita IVA individuale: la cessazione dell’attività individuale può far cessare il concordato per il singolo professionista, senza incidere necessariamente sul regime dell’associazione.
- Professionisti coinvolti in operazioni di uscita e subentro: la contestualità delle 2 operazioni può evitare la causa di cessazione collegata all’aumento della compagine.
- Contribuenti che versano ratealmente le imposte in regime agevolato: la decadenza dal concordato comporta il recupero degli interessi anche sulle rate già versate senza maggiorazione.
Cosa cambia
- La soglia di 35.000 euro opera per ogni nuovo socio o associato, non cumulativamente per tutti gli ingressi effettuati nello stesso periodo.
- La deroga è utilizzabile soltanto in presenza di rinnovo dell’adesione al CPB.
- L’ingresso di un nuovo associato che ha già aderito al concordato non è automaticamente neutrale: resta necessario verificare sia l’aumento della compagine sia il reddito effettivo dell’anno precedente.
- La cessazione dell’attività individuale dell’associato produce effetti sul suo CPB, ma non determina di per sé la cessazione del concordato dell’associazione.
- La decadenza dal CPB fa venir meno anche l’esenzione dagli interessi sui versamenti rateali: gli interessi devono essere recuperati anche se alcune rate sono già state pagate.
Indicazioni operative
1. Qualificare preliminarmente l’adesione dell’associazione come prima adesione o rinnovo: la deroga sui nuovi ingressi opera soltanto nel secondo caso.
2. Verificare il reddito dell’anno precedente per ciascun nuovo associato, distinguendo tra redditi di lavoro dipendente o assimilati e redditi d’impresa o di lavoro autonomo.
3. Applicare il limite di 35.000 euro individualmente, senza sommare i redditi dei diversi soggetti entranti.
4. Ricostruire con precisione le date di efficacia dell’uscita e del subentro: la contestualità è determinante per escludere una modifica incrementativa della compagine.
5. Ricalcolare gli interessi dovuti in caso di decadenza, includendo le rate già versate senza interessi durante il periodo di applicazione del CPB.
Attenzione a
- Confondere prima adesione e rinnovo: l’ingresso di un nuovo associato può essere neutrale nel rinnovo, ma determinare la cessazione in caso di prima adesione.
- Considerare sufficiente l’adesione individuale del nuovo professionista: la partecipazione al CPB del nuovo associato non neutralizza automaticamente l’aumento della compagine.
- Dimenticare il recupero degli interessi: la decadenza travolge anche il beneficio già applicato alle rate precedentemente versate senza maggiorazione.
Conclusioni
Le indicazioni rese dall’Agenzia a Telefisco, ferme restando la loro natura di chiarimenti qualificati e non di prassi formalizzata, circoscrivono la portata della nuova tutela prevista per il rinnovo del CPB 2026-2027. La soglia reddituale di 35.000 euro consente di salvaguardare gli ingressi nella compagine, ma deve essere verificata per ogni nuovo socio o associato e non opera in caso di prima adesione.
Restano distinti gli effetti sul singolo professionista e quelli sull’associazione: la cessazione dell’attività individuale può incidere soltanto sul CPB dell’associato, mentre le sostituzioni contestuali non determinano la cessazione del concordato quando il numero complessivo dei partecipanti non aumenta. In caso di decadenza, infine, il beneficio sugli interessi rateali deve essere restituito anche per le rate già pagate.
