Il versamento in conto futuro aumento di capitale pone questioni rilevanti nella determinazione del costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione. La Cassazione n. 9629/2026 esclude l’incremento del costo quando l’aumento non sia deliberato entro il termine previsto, poiché in tal caso sorge un credito restitutorio del socio verso la società. Resta controverso se il versamento rilevi già al momento dell’apporto, salvo successiva riduzione in caso di mancato aumento, oppure solo dopo la delibera di aumento del capitale.
La determinazione del costo fiscalmente riconosciuto di una partecipazione è operazione spesso complessa. Dubbi potrebbero sorgere nel caso in cui il socio abbia operato dei versamenti in conto futuro aumento capitale. In un precedente intervento (S. Cerato, “Versamento in conto futuro aumento di capitale e costo fiscale della partecipazione”) è stata segnalata l’interessante ordinanza n. 9629/2026 della Cassazione, nella quale è stato statuito che il versamento in conto futuro aumento di capitale non deliberato entro il termine stabilito non può essere computato a incremento del costo fiscale della partecipazione oggetto di cessione.
Ciò in quanto la mancata delibera di aumento di capitale entro il termine convenzionalmente fissato ha determinato, ex lege, il sorgere di un credito da ripetizione dell’indebito in capo al socio.
I giudici rilevano come, a livello contabile, decorso infruttuosamente il termine concordato per il possibile aumento, la società avrebbe dovuto procedere alla riclassificazione della somma inizialmente appostata come voce del patrimonio netto tra i debiti: l’omissione di tale operazione contabile ha costituito la violazione che ha originato l’accertamento fiscale. Nel caso di specie, infatti, il socio cedente aveva ridotto la plusvalenza imponibile derivante dalla cessione della partecipazione, computando nel costo anche il versamento in oggetto.
Le conclusioni dei giudici sono assolutamente condivisibili, in quanto l’aumento di capitale doveva avvenire entro la fine dell’anno X, mentre la cessione della partecipazione è avvenuta nell’anno X+1. Ciò comporta che, giustamente, il versamento doveva essere riqualificato come un finanziamento del socio alla società, essendo sorto un obbligo alla restituzione da parte della società. Dall’ordinanza, tuttavia, si può cogliere, a contrario, che, se la cessione fosse avvenuta prima che fosse scaduto il termine per eseguire l’aumento di capitale, il costo fiscale avrebbe assunto rilevanza anche in relazione al versamento in questione.
Si legge, infatti, che «Incontroverso che entro il termine fissato del 31 dicembre 2008 nessun aumento di capitale venne deliberato dalla controllata, poi ceduta, deve necessariamente concludersi che la cedente […] al 1° gennaio 2009 maturò nei confronti della ridetta partecipata un credito da ripetizione dell’indebito versato (pari alla somma vincolata con la delibera al programmato aumento di capitale).
Ne consegue l’errore nell’appostazione in bilancio di un valore della partecipazione nella medesima società poi ceduta, aumentato esattamente di un importo pari al credito da indebito vantato, non rinvenendosi nel patrimonio della partecipata un effettivo aumento di capitale, mai sottoscritto».
Fermo restando che l’iscrizione in bilancio della partecipazione non deve necessariamente collimare con il costo fiscale, si può ritenere che l’appostazione del maggiore valore nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2008 fosse inopportuno in quanto era ormai chiaro che l’aumento del capitale non sarebbe mai intervenuto.
Questa impostazione sembra non essere accettata dal recente Studio Notariato n. 37-2026, dove si osserva al punto D.1.5 che «La tesi preferibile ritiene invece che il versamento in conto futuro aumento del capitale sociale incrementa il costo fiscale della partecipazione solo se sia seguito dalla delibera di aumento entro il termine convenuto andando ad aumentare il capitale sociale. Solo tale soluzione assicurerebbe infatti il rispetto dei requisiti di certezza e stabilità del capitale sociale».
Dallo Studio del Notariato sembrerebbe, quindi, emergere che il versamento in conto futuro aumento di capitale rilevi, ai fini del costo fiscalmente riconosciuto, solo a seguito dell’adozione della delibera.
Se la partecipazione fosse ceduta, quindi, prima dell’adozione della stessa, il versamento in conto futuro aumento di capitale, comunque non rileverebbe.
Dobbiamo a questo punto valutare se sia preferibile la tesi sostenuta dai notai, secondo cui il versamento rileverà ai fini del costo fiscalmente riconosciuto solo nell’ipotesi in cui vi è l’aumento effettivo del capitale, o se, piuttosto, l’aumento del costo fiscale rilevi da subito, quando interviene il versamento, con ovviamente la condizione risolutiva che l’aumento di capitale non venga mai realizzato. In quest’ultimo caso, infatti, il costo fiscalmente riconosciuto sarà destinato a ridursi corrispondentemente.
La tesi dei notai crea problemi di doppia imposizione, in quanto, se non si potesse considerare l’aumento del costo fiscalmente riconosciuto sin dal momento del versamento, ove l’aumento di capitale fosse effettivamente realizzato, questa fetta del costo fiscale risulterebbe inequivocabilmente persa se la cessione intervenisse pima e si creerebbe un ingiusto appesantimento della tassazione in capo al cedente.
La soluzione alternativa alla quale è opportuno aderire, invece, appare più coerente con il sistema ma presenta dei profili di criticità, in quanto, ben potrebbero i soci, in vista di una dismissione delle partecipazioni, operare dei versamenti in conto aumento capitale con la consapevolezza che l’aumento non sarebbe mai realizzato.
In questo modo verrebbe aumentato artificiosamente il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione al fine di diminuire la plusvalenza, fino al limite ad azzerarla, per poi vedere una rideterminazione del costo fiscale in un momento successivo, quando ormai non serve più perché l’operazione è già stata implementata.
Nonostante entrambe le soluzioni presentino dei profili di criticità, la seconda proposta appare da preferire perché più aderente al sistema e, comunque, contestabile con l’abuso del diritto.
