Patent Box: le criticità rilevanti in sede di controllo

Il Patent Box consente una super deduzione del 110% dei costi riferiti ad attività di ricerca, sviluppo, innovazione, design e ideazione estetica collegate a beni immateriali agevolabili. La documentazione idonea consente l’accesso alla penalty protection, escludendo le sanzioni in caso di rettifica, ma non garantisce automaticamente la spettanza dell’agevolazione. Restano infatti contestabili i presupposti sostanziali del regime.

Il Patent Box (art. 6, D.L. n. 146/2021) è un incentivo fiscale automatico, consistente in una super deduzione da IRPEF/IRES e IRAP pari al 110% dei costi di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica, esposta direttamente, nella forma di variazione fiscale in diminuzione, nei rispettivi modelli dichiarativi. 

I controlli, successivi alla fruizione dell’agevolazione, si muovono su 2 piani distinti:  

  • l’idoneità della documentazione, da cui dipende la disapplicazione delle sanzioni; 
  • la sussistenza dei presupposti sostanziali, da cui dipende la spettanza.  

Il comma 6 dell’art. 6, D.L. n. 146/2021, prevede la c.d. penalty protection: è esclusa la sanzione per infedele dichiarazione (art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 471/1997) se, in caso di rettifica della maggiorazione, il contribuente consegna all’Amministrazione finanziaria un fascicolo documentale giudicato idoneo, il cui possesso va comunicato in dichiarazione  

L’accesso alla penalty protection è una facoltà concessa al contribuente, non una condizione di accesso al regime, come precisato nella circolare n. 5/E/2023. 

Dal punto di vista formale, l’idoneità documentale è comprovata dai seguenti elementi: 

  • il rispetto della struttura prevista dal punto 7 del Provvedimento n. 48243/2022 del Direttore dell’Agenzia delle Entrate (sezione A, che ricostruisce il contesto aziendale e la creazione dellintangible e sezione B, che quantifica la base di calcolo con schede intestate a ciascun bene immateriale, riconciliate con la contabilità e corredate di fogli presenza, dichiarazioni sui costi promiscui e prospetto delle variazioni fiscali); 
  • la redazione in lingua italiana. Solo per operazioni con imprese estere, i dati possono essere esposti in lingua inglese; 
  • la sottoscrizione del legale rappresentante, o di un suo delegato, con firma elettronica e marca temporale entro la data di presentazione della dichiarazione.; 
  • la conservazione fino allo scadere dei termini di accertamento (art. 43, D.P.R. n. 600/1973) e la consegna all’Amministrazione finanziaria entro 20 giorni dalla richiesta, con ulteriori 7 giorni di tempo per produrre eventuali integrazioni; 
  • la comunicazione del possesso della documentazione per il periodo d’imposta di riferimento in dichiarazione dei redditi (rigo OP21 casella 2). 

Sul piano sostanziale, la documentazione è idonea quando fornisce ai verificatori i dati e gli elementi necessari a riscontrare la corretta determinazione della maggiorazione. 

Il fascicolo documentale deve rappresentare, nel complesso, un’informativa chiara, completa, corrispondente al vero e conforme alle disposizioni contenute nel Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.  

Omissioni o inesattezze parziali, che non compromettono l’analisi, non sono ostative all’idoneità. 

Al contrario, il punto 11.4 del Provvedimento dispone che: «La totale assenza di documentazione comporta il recupero integrale dell’agevolazione, con conseguente applicazione degli interessi e irrogazione di sanzioni. L’assenza della firma elettronica con marca temporale o la non corrispondenza al vero, in tutto o in parte, delle informazioni fornite nella documentazione esibita, comportano, anche disgiuntamente, il recupero integrale della maggiorazione, con conseguente applicazione degli interessi e irrogazione di sanzioni». 

Il giudizio spetta sempre agli organi di controllo e, se negativo, va motivato.  

L’idoneità documentale opera sulle sanzioni, consentendo l’applicazione della penalty protection, ma non agisce sulla spettanza dell’agevolazione.  

Oltre il giudizio di idoneità, restano contestabili criticità rilevanti attinenti ai presupposti applicativi dell’agevolazione. 

Uno degli aspetti più delicati è la correlazione tra le attività e i costi rendicontati e il bene oggetto di privativa industriale.  

In sede di controllo può essere contestata l’inammissibilità di costi non direttamente afferenti al dispositivo brevettato, al disegno e modello o al software tutelati. 

Un classico esempio è il caso in cui l’oggetto di tutela giuridica sia il design e fra i costi rendicontati figurino quelli relativi alla realizzazione del meccanismo di funzionamento del dispositivo, elemento quest’ultimo non protetto da privativa industriale. 

Il quadro è coerente con la circolare n. 5/E/2023, per la quale le attività di R&S devono essere non solo pertinenti all’attività d’impresa, ma «direttamente ed effettivamente correlate ai progetti e ai piani di investimento volti al potenziamento, sviluppo, mantenimento e sfruttamento dei beni immateriali agevolabili», possono essere maggiorate solo le spese «correlabili al bene agevolabile», fermi i principi di effettività, inerenza e congruità delle spese. 

Altro aspetto critico riguarda le attività commissionate extra muros

Il Provvedimento richiede che le attività commissionate vengano svolte: 

  • da soggetti diversi da quelli che, direttamente o indirettamente, controllano, sono controllati o soggetti a controllo congiunto dell’investitore;  
  • sotto la direzione tecnica dell’impresa beneficiaria, con proprio personale; 
  • con contratto che preveda che il rischio tecnico e finanziario di insuccesso sia a carico dell’investitore; 
  • in laboratori o strutture situate in Italia, in Stati UE o SEE con accordo di scambio informazioni con l’Italia. 

Particolare rilevanza, in sede di controllo, è la verifica della qualifica di soggetto investitore in capo all’impresa committente. 

Un ulteriore elemento di criticità può riguardare il software agevolato.  

La tutela d’autore di cui alla Legge n. 633/1941 spetta ai programmi per elaboratore solo se originali e frutto di creazione intellettuale dell’autore

La prova può essere fornita con una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, da esibire in sede di controllo, che attesta la titolarità dei diritti esclusivi, a titolo originario o derivativo, e la sussistenza dei requisiti di originalità e creatività, con la descrizione del programma.  

La registrazione del software presso la SIAE (o presso organismi con effetti equivalenti), obbligatoria per l’applicazione del meccanismo premiale, è adempimento che dovrebbe presupporre il soddisfacimento dei requisiti oggettivi. 

L’Amministrazione finanziaria potrebbe, tuttavia, contestare che, in caso di personalizzazione di applicativi di mercato o di integrazione di componenti esistenti, non sussistano i requisiti di tutela tali da poter qualificare il bene tra le opere dell’ingegno. 

Dunque, l’idoneità documentale attiva la penalty protection, ma non protegge da contestazioni circa l’inerenza dei costi, la correlazione con il bene tutelato e, più in generale, l’esistenza dei presupposti applicativi del regime Patent Box.

Potrebbe interessarti anche...

Area fiscale

Articoli del giorno

Corsi in evidenza

Master sulla holding industriale (III edizione): creazione e fiscalità, profili IVA, previdenza, operazioni straordinarie e casi particolari (trust, estero). A partire dal 15/10/2026

Master in 6 videoconferenze sul conferimento di partecipazioni: realizzo controllato, costo fiscale, usufrutto/nuda proprietà, abuso del diritto e casi pratici. A partire dal 6/10/2026

Master in 6 videoconferenze sulla rendicontazione di sostenibilità: normativa UE, standard ESRS, doppia materialità e rendicontazione volontaria PMI (VSME). A partire dall’8/10/2026

Torna in alto