La prima rata della rottamazione estingue il processo

L’intervento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione – sentenza n. 5889/2026 – che si sono pronunciate sulla c.d. Rottamazione-quater, affermando che l’effettivo perfezionamento della definizione si realizza con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute e l’estinzione è dichiarata dal giudice d’ufficio dietro presentazione della dichiarazione di adesione e della documentazione attestante il versamento della prima o unica rata, si riflette naturalmente sui contenziosi in corso e sulla c.d. Rottamazione-quinquies. Analizziamo, quindi, il contesto di riferimento, e le coordinate offerte dalle Sezioni Unite.

Premessa

Come è noto, l’art. 1, commi 231-252, Legge n. 197/2022, ha introdotto una definizione agevolata per i debiti contenuti nei carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, che consentiva ai contribuenti di estinguere i debiti relativi ai carichi rientranti nell’ambito applicativo, versando solo le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive e per i diritti di notifica, senza interessi iscritti a ruolo, sanzioni, interessi di mora e aggio[1].

In particolare, l’art. 1, comma 236, Legge n. 197/2022, dopo aver indicato che nella dichiarazione di adesione il debitore doveva indicare l’eventuale pendenza di giudizi aventi a oggetto i carichi in essa ricompresi, assumendo l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, erano sospesi dal giudice, aveva subordinato l’estinzione del giudizio all’effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.

La norma, tuttavia, è stata oggetto di un vivace dibattito giurisprudenziale, che ha indotto il Legislatore a intervenire. Infatti, con l’art. 12-bis, D.L. n. 84/2025, inserito in sede di conversione in Legge n. 108/2025, è stato previsto che il secondo periodo, comma 236, art. 1, Legge n. 197/2022, si interpreta nel senso che, ai soli fini dell’estinzione, l’effettivo perfezionamento della definizione si realizza con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute e l’estinzione è dichiarata dal giudice d’ufficio, dietro presentazione, da parte del debitore o dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione che sia parte nel giudizio ovvero, in sua assenza, da parte dell’ente impositore, della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata, della comunicazione dell’esito alla domanda dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione e della documentazione attestante il versamento della prima o unica rata[2].

In questo contesto la Corte di Cassazione – a SS.UU. – è intervenuta in questi giorni con la sentenza n. 5889/2026, fissando precisi paletti che naturalmente riverberano effetti sui contenziosi in corso e sulla nuova rottamazione di cui all’art. 1, commi 82-101, Legge n. 199/2025. Analizziamo quindi i punti principali della c.d. Rottamazione-quinquies ed esaminiamo i principi offerti dagli Ermellini.

La c.d. Rottamazione-quinquies

L’art. 1, commi 82-101, Legge n. 199/2025, ha introdotto per la quinta volta la c.d. rottamazione, consentendo di definire i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, derivanti dall’omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di cui agli artt. 36-bise 36-ter, D.P.R. n. 600/1973, e 54-bis e 54-ter, D.P.R. n. 633/1972, o derivanti dall’omesso versamento di contributi previdenziali dovuti all’INPS.

Rispetto alle precedenti edizioni, sono tuttavia espressamente esclusi i debiti derivanti da attività di accertamento.

Il Legislatore consente, invece, di estinguere anche i debiti relativi a pregresse definizioni agevolate per i quali si è determinata l’inefficacia della relativa definizione.

La nuova edizione della c.d. Rottamazione-quinquies, che investe i carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, pur se a maglie più ristrette rispetto al passato, essendo esclusi i debiti derivanti da attività di accertamento, presenta comunque i classici vantaggi in tema di sanzioni, ai quali si aggiunge la possibilità di diluire il pagamento in un numero di rate superiori rispetto al passato (da 18 a 54 rate, e pertanto in 9 anni).

Tali debiti possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate all’agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora di cui all’art. 30, comma 1, D.P.R. n. 602/1973, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all’art. 27, comma 1, D.Lgs. n. 46/1999, e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell’art. 17, D.Lgs. n. 112/1999, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento.

Per quanto riguarda i debiti relativi ai carichi riguardanti le sanzioni per violazioni del Codice della strada, nonché le altre sanzioni amministrative (diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali), l’accesso alla misura agevolativa riconosce la possibilità di noncorrispondere le somme dovute a titolo di interessi, compresi quelli di cui all’art. 27, comma 6, Legge n. 689/1981 (c.d. maggiorazioni), quelli di mora di cui all’art. 30, comma 1, D.P.R. n. 602/1973, e di rateizzazione, nonché le somme dovute a titolo di aggio.Non sono “rottamabili” le sanzioni amministrative irrogate, per violazioni del Codice della strada, dalla Polizia locale del Comune.

Il debitore può manifestare la sua volontà di accedere all’istituto deflattivo, entro il 30 aprile 2026, attraverso apposita dichiarazione, con modalità esclusivamente telematiche[3]; in tale dichiarazione il debitore sceglie altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento.

Nella dichiarazione di adesione il debitore indica l’eventuale pendenza di giudizi aventi a oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento della prima o unica rata delle somme dovute, sono sospesi dal giudice.

Come anticipato, il Legislatore, a chiare lettere[4], ha specificato che, ai soli fini dell’estinzione dei giudizi in corso, l’effettivo perfezionamento della definizione si realizza con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute e l’estinzione è dichiarata dal giudice d’ufficio dietro presentazione della dichiarazione di adesione, nonché della documentazione attestante il versamento della prima o unica rata. L’estinzione del giudizio comporta l’inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato.

A seguito della presentazione della dichiarazione, relativamente ai carichi definibili che ne costituiscono oggetto, il debitore gode di una serie di vantaggi: sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza; sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione; non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione; non possono essere avviate nuove procedure esecutive; non possono proseguire le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo; il debitore non è considerato inadempiente ai fini di cui agli artt. 28-ter[5] e 48-bis, D.P.R. n. 602/1973[6]; si applica la disposizione di cui all’art. 54, D.L. n. 50/2017, conv. con modif. dalla Legge n. 96/2017, ai fini del rilascio del DURC, così che è possibile ottenerlo, se i carichi previdenziali sono ricompresi nell’istanza di rottamazione.

Il comma 94, art. 1, Legge n. 199/2025, prevede, altresì, che limitatamente ai debiti definibili per i quali è stata presentata la dichiarazione di adesione:

  1. alla data del 31 luglio 2026, le dilazioni sospese ai sensi del comma 91, lett. b),dello stesso art. 1, Legge n. 199/2025, sono automaticamente revocate e non possono essere accordate nuove dilazioni ai sensi dell’art. 19, D.P.R. n. 602/1973;
  2. il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione determina l’estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.

Entro il 30 giugno 2026 l’agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di adesione l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, che non può essere inferiore a 100 euro, e la data di scadenza di ciascuna di esse.

Le modalità di pagamento sono rimesse al debitore, che può scegliere tra il pagamento in unica soluzione entro il 31 luglio 2026; ovvero nel numero massimo di 54 rate bimestrali[7], di pari ammontare, con scadenza:

  1. la prima, la seconda e la terza, rispettivamente, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre 2026;
  2. dalla quarta alla cinquantunesima, rispettivamente, il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2027;
  3. dalla cinquantaduesima alla cinquantaquattresima, rispettivamente, il 31 gennaio, il 31 marzo e il 31 maggio 2035.

In ordine all’inefficacia della definizione, rispetto al passato dove era previsto il pagamento per intero di ogni singola rata, fatti salvi i 5 giorni di ritardo, oggi la definizione non produce effetti, in caso di mancato o di insufficiente versamento:

  1. dell’unica rata scelta dal debitore per effettuare il pagamento (cfr. FAQ n. 16, pubblicata sul sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione);
  2. di 2 rate, anche non consecutive, di quelle nelle quali il debitore ha scelto di dilazionare il pagamento;
  3. dell’ultima rata di quelle nelle quali il debitore ha scelto di dilazionare il pagamento.

Determinatasi l’inefficacia della definizione, riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione, che proseguono a cura dell’agente della riscossione, e i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto a seguito dell’affidamento del carico, senza che si determini l’estinzione del debito residuo.

L’intervento della Corte di Cassazione a SS.UU.: l’estinzione del giudizio

L’atteso intervento della Corte di Cassazione a SS.UU. – sent. n. 5889/2026 – si occupa proprio degli effetti processuali dell’adesione alla procedura di Rottamazione-quater.

La Corte evidenzia che nel corso di questi anni si sono registrati 3 diversi indirizzi:

  • secondo un primo indirizzo, in apparente maggiore sintonia con il tenore letterale del dettato normativo, si riteneva che dovesse affermarsi l’impossibilità di addivenire, prima del pagamento dell’ultima rata, a una dichiarazione di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, e che il giudizio andasse quindi necessariamente sospeso, o comunque rinviato, sino al termine ultimo del 30 novembre 2027[8];
  • in base a un secondo indirizzo (volto alla massima valorizzazione del principio di ragionevole durata del processo ex art. 111, Costituzione), i tempi di pagamento concordati nella procedura di rottamazione non sarebbero stati invece ostativi all’estinzione immediata del processo, dovendosi quest’ultima farsi discendere dal perfezionamento della suddetta procedura, inteso però, non quale pagamento dell’ultima rata, ma quale deposito della dichiarazione del contribuente di volersi avvalere della procedura, con rinuncia ai giudizi in corso, seguita dalla comunicazione dell’agente della riscossione su numero, ammontare delle rate e relative scadenze; sempre che fossero documentati in giudizio i pagamenti già effettuati con riferimento alla procedura di definizione prescelta[9]. La locuzione normativa farebbe quindi riferimento (ord. int. cit.): «non già al pagamento integrale del debito, ma alla integralità dei pagamenti rispetto al momento in cui viene fatta valere la fattispecie estintiva, trattandosi di riscontro necessario perché la definizione agevolata sia, in quel momento, produttiva degli effetti processuali suoi propri, che restano distinti dall’effetto sostanziale dell’estinzione del debito, che, invece, richiede, ai sensi del comma 244 dell’art. 1 (e del comma 14 dell’art. 3) l’integralità del pagamento»;
  • secondo un terzo indirizzo, ancora, l’adesione alla procedura non avrebbe comportato né la sospensione del processo fino al pagamento dell’ultima rata, né l’estinzione immediata del medesimo per rinuncia, quanto il rilievo che «è sostanzialmente venuto meno l’interesse ex art. 100 cod. proc. civ. in capo alla parte ricorrente, che, aderendo alla definizione agevolata, ha assunto comunque l’impegno a rinunziare ai giudizi pendenti», il che avrebbe giustificato la pronuncia di inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di una delle condizioni dell’azione, appunto l’interesse ad agire[10].

Le Sezioni Unite della Cassazione prendono atto che il contrasto determinatosi ha, comunque, indotto il Legislatore a intervenire. Infatti, con l’art. 12-bis, D.L. n. 84/2025, inserito in sede di conversione in Legge n. 108/2025, è stato previsto che il secondo periodo, comma 236, art. 1, Legge n. 197/2022, si interpreta nel senso che, ai soli fini dell’estinzione, l’effettivo perfezionamento della definizione si realizza con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute e l’estinzione è dichiarata dal giudice d’ufficio dietro presentazione, da parte del debitore o dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione che sia parte nel giudizio ovvero, in sua assenza, da parte dell’ente impositore, della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata, della comunicazione dell’esito alla domanda dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione e della documentazione attestante il versamento della prima o unica rata. Di fatto, ciò determina l’estinzione dei giudizi eventualmente pendenti. Inoltre, il secondo periodo dell’art. 12-bis, D.L. n. 84/2025, inserito in sede di conversione in Legge n. 108/2025, precisa che l’estinzione del giudizio dichiarata ai sensi del comma 236, art. 1, della citata Legge n. 197/2022, comporta l’inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato. Le somme versate a qualsiasi titolo, riferite a tali procedimenti, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

Per i giudici di Piazza Cavour, nel caso in esame, la eterogenea articolazione e complessità dell’equivoco quadro interpretativo attestava l’effettiva esigenza di un intervento chiarificatore definitivo e univoco che ponesse rimedio, con riguardo a un vastissimo contenzioso, alla varietà degli orientamenti di legittimità.

L’esplicitazione autentica del significato della norma introdotta nel 2025 è stata dal Legislatore attuata non mediante l’introduzione nell’ordinamento di previsioni o istituti nuovi (come tali idonei a interferire sull’esito di decisioni in itinere e quindi a surrogarsi, in pratica, nella sovranità della giurisdizione), e nemmeno attraverso l’adozione di soluzioni interpretative originali, bensì tramite il recepimento quasi testuale di una delle 3 opzioni ermeneutiche. E pertanto, l’autoqualificazione della norma come di interpretazione autentica appare “genuina”, riscontrandosi dunque qui quel tipico effetto di unificazione e saldatura del precetto dato dalla congiunzione della norma interpretativa con quella interpretata, essenziale per il controllo di ragionevolezza della deroga al principio generale (in ambito tributario esplicitato dall’art. 3, Legge n. 212/2000) per cui la legge non dispone che per l’avvenire (Corte Costituzionale n. 234/2007 e n. 374/2002).

La scelta per l’estinzione immediata dei processi, disposta con l’art. 12-bis, comma 2, D.L. n. 84/2025, inserito in sede di conversione in Legge n. 108/2025, non introduce una regola processuale innovativa, posto che esso, pur confliggendo con la regola generale dell’art. 310, c.p.c., per l’ipotesi di estinzione del processo civile, non fa che consequenzialmente ricondurre la fattispecie definitoria al diverso principio operante nel processo tributario (tale per cui l’estinzione del giudizio rende definitivo l’atto impositivo impugnato) e, in questo ambito, al criterio generale di non-sopravvivenza delle sentenze di merito medio tempore emesse che presiede a tutte le varie forme di definizione agevolata delle liti fiscali.

In ordine alle ragioni di interesse generale sottese all’intervento interpretativo, soccorre poi quanto osservato dalla Corte Costituzionale (sent. n. 189/2024) nel ritenere infondati i dubbi di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 198, Legge n. 197/2022, in riferimento agli artt. 3, 24, 53 e 111, Costituzione. Infatti, per gli Ermellini, seppure con riguardo a un’altra procedura amministrativa, le considerazioni della Corte Costituzionale rilevano anche in questa sede là dove – richiamata la specialità del regime estintivo proprio del processo tributario ex art. 46, D.Lgs. n. 546/1992, e, all’interno di questo, dell’atipicità delle forme di estinzione previste dalle procedure amministrative di contenuto agevolativo e definitorio – evidenziano come l’istituto della definizione delle liti pendenti debba essere letto all’interno: «del più ampio contesto degli interventi di carattere strutturale attuativi degli impegni assunti nel PNRR e nel Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR e trova origine e giustificazione nella situazione critica dello stato del contenzioso tributario, risultante anche dalla relazione alla legge oggetto del presente giudizio».

Stabilito che «l’evidente finalità principale di tale disciplina è, quindi, quella di conseguire rapidamente gli obiettivi di riduzione del numero dei giudizi tributari pendenti, in attuazione degli impegni assunti» dallo Stato Italiano, aggiunge la Corte che: «considerata l’ampia discrezionalità legislativa nella conformazione degli istituti processuali, con il solo limite della manifesta irragionevolezza delle scelte compiute, l’estinzione immediata delle liti fiscali definite anche con il pagamento della sola prima rata dell’importo dovuto appare in armonia con i declinati obiettivi, evitando stasi nello svolgimento dei processi. In questo senso, particolarmente significativa è la chiara esclusione di un generale effetto sospensivo dei processi interessati dal procedimento di definizione agevolata, essendo la scelta rimessa, ma per un tempo determinato, al contribuente».

E pertanto, in forza della norma di interpretazione autentica di cui all’art. 12-bis, D.L. n. 84/2025, inserito in sede di conversione in Legge n. 108/2025: «ai soli fini dell’estinzione dei giudizi aventi a oggetto i debiti compresi nella dichiarazione di adesione alla definizione agevolata di cui al comma 235 del medesimo articolo 1 della Legge n. 197 del 2022 e di cui al comma 1 dell’articolo 3-bis del Decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 febbraio 2025, n. 15, l’effettivo perfezionamento della definizione si realizza con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute e l’estinzione è dichiarata dal giudice d’ufficio dietro presentazione, da parte del debitore o dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione che sia parte nel giudizio ovvero, in sua assenza, da parte dell’ente impositore, della dichiarazione prevista dallo stesso articolo 1, comma 235, della Legge n. 197 del 2022 e della comunicazione prevista dall’articolo 1, comma 241, della medesima Legge n. 197 del 2022 o dall’articolo 3-bis, comma 2, lettera c), del citato Decreto-legge n. 202 del 2024 e della documentazione attestante il versamento della prima o unica rata».

Gli altri 2 principi espressi dalle SS.UU. che giocano anche per la c.d. Rottamazione-quinquies

La Corte, inoltre, risolve altre 2 questioni collegate, che si riflettono sulla c.d. Rottamazione- quinquies:

  • la procedura di definizione agevolata di cui all’art. 1, commi 231 ss., Legge n. 197/2022, può essere esperita anche per debiti di natura non tributaria, purché risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022;
  • nel caso di solidarietà passiva per il debito posto in riscossione, la definizione agevolata di cui all’art. 1, commi 231 ss., Legge n. 197/2022, produce i suoi effetti sostanziali e processuali, tra i quali l’estinzione del giudizio, anche nei confronti del co-obbligato non aderente. Infatti, la fattispecie di solidarietà passiva si riscontra in ambito tributario allorquando, per legge, il presupposto impositivo si produce unitariamente nei confronti di più contribuenti tenuti al pagamento, così – ad esempio – nell’ambito della responsabilità dei soci di società personali ovvero ex art. 57, D.P.R. n. 131/1986. Da ciò discende, dunque, che l’avvenuta definizione: «da parte di un co-obbligato in solido, della posizione debitoria verso il Fisco in forza di una procedura a ciò finalizzata debba produrre effetto liberatorio anche nei confronti del co obbligato che a tale procedura non abbia aderito». E la conclusione non cambierebbe se alla procedura condonistica in generale, ovvero specificamente a quella di Rottamazione-quater, si attribuisse sostanzialmente un contenuto remissorio parziale, posto che anche questo sarebbe comunque efficace, exart. 1301, c.c., nei confronti dei co-debitori che non siano stati parte dell’accordo.

[1] Successivamente, il comma 1, art. 3-bis, D.L. n. 202/2024, conv. in Legge n. 15/2025, ha riaperto i termini, limitatamente ai debiti indicati nella c.d. Rottamazione-quater, per i contribuenti per i quali, alla data del 31 dicembre 2024, si era determinata l’inefficacia della predetta misura agevolativa, a seguito del mancato, insufficiente o tardivo versamento, alle relative scadenze, delle somme da corrispondere (i c.d. riammessi).

[2] Norma, come vedremo, sostanziale.

[3] Anche le imprese che hanno avuto accesso a una procedura concorsuale possono avvalersi della “Rottamazione-quinquies”, qualora ne abbiano interesse, riducendo comunque gli importi da versare al Fisco rispetto a quelli dovuti mediante l’ordinario procedimento. Cfr. commi 96 e 98, art. 1, Legge n. 199/2025.

[4] La Relazione illustrativa ha puntualizzato che in tal modo la disposizione recepisce, con riferimento alla nuova definizione, la soluzione adottata relativamente ai debiti ricompresi nella “Rottamazione-quater”, in fase di riammissione ex art. 3-bis, comma 1, D.L. n. 202/2024, conv. con modif. dalla Legge n. 15/2025, come interpretato dall’art. 12-bis, D.L. n. 84/2025, conv. con modif. dalla Legge n. 108/2025.

[5] Condizione di “regolarità” del debitore nell’ambito della procedura di erogazione dei rimborsi d’imposta.

[6] Ai fini della verifica della morosità da ruolo, per un importo superiore a 5.000 euro, all’atto del pagamento, da parte delle Pubbliche amministrazioni e delle società a totale partecipazione pubblica, di somme di ammontare pari almeno allo stesso importo. In pratica, l’agente della riscossione, a seguito della presentazione della dichiarazione, anche se la verifica avesse già avuto luogo in precedenza, non è tenuto a effettuare il conseguente pignoramento previsto dal combinato disposto degli artt. 48-bis e 72-bis, D.P.R. n. 602/1973, nonché del D.M. MEF n. 40/2008.

[7] Sono dovuti, a decorrere dal 1° agosto 2026, gli interessi al tasso del 3% annuo. Non si applicano le disposizioni, di cui all’art. 19, D.P.R. n. 602/1973, che consentono all’agenzia delle Entrate-Riscossione di concedere la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, comprese in ciascuna richiesta di dilazione, su semplice richiesta del contribuente che dichiara di versare in temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria.

[8] Cass., Sez. Trib., n. 2105/2023, n. 24967/2023, n. 27951/2023, n. 27954/2023, n. 28379/2023, n. 4301/2024 e n. 4325/2024, n. 4839/2024 e n. 4859/2024, n. 7639/2024, n. 8028/2024, n. 12325/2024 e n. 12337/2024, n. 13980/2024, n. 13983/2024, n. 14088/2024, n. 16412/2024, n. 16454/2024, n. 20649/2024, n. 21405/2024, n. 22397/2024, n. 22658/2024, n. 24274/2024, n. 24479/2024, n. 24585/2024, n. 24933/2024, n. 29343/2024 e n. 30940/2024.

[9] In termini: Cass., Sez. Trib., n. 23381/2024, n. 24428/2024, n. 24431/2024, n. 27572/2024 e n. 32376/2024.

[10] Cass., Sez. Trib., n. 46/2024, n. 3010/2024, n. 5011/2024, n. 8784/2024, n. 15587/2024, n. 16951/2024, n. 17125/2024, n. 18629/2024, n. 18658/2024; n. 22821/2024, n. 24333/2024, n. 24423/2024 e n. 780/2025.

Si segnala che l’articolo è tratto da “La circolare tributaria”.

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