Con il Decreto Ministeriale 31 marzo 2026 vengono aggiornati gli ISA per il 2025, confermandone il ruolo non solo valutativo ma selettivo nel rapporto con il Fisco. Basati su punteggi di affidabilità, integrano analisi statistica ed economica e incidono sull’accesso ai benefici premiali. L’aggiornamento 2026 (85 indici) e il raccordo con ATECO 2025 rafforzano il sistema, mentre restano criticità su classificazione, multiattività e capacità di cogliere realtà non standard. Gli ISA richiedono quindi coerenza tra dati contabili, organizzativi e dichiarativi, diventando uno strumento centrale di gestione del rischio fiscale.
Con il Decreto Ministeriale 31 marzo 2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 aprile 2026, sono stati approvati gli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale applicabili al periodo d’imposta 2025 per manifatture, servizi, commercio e attività professionali. Il riferimento normativo resta l’art. 9-bis, D.L. n. 50/2017, che ha introdotto gli ISA per gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni, demandandone l’approvazione a Decreto Ministeriale entro marzo dell’anno successivo.
Il provvedimento recepisce il parere della Commissione degli esperti dell’11 marzo 2026 e tiene conto dell’aggiornamento della classificazione ATECO 2025. È, inoltre, armonizzato con il Provvedimento emanato dal Direttore dell’Agenzia delle entrate il 27 febbraio 2026, n. 71684, che ha autorizzato 173 Modelli per la trasmissione dei dati rilevanti. La stagione ISA 2026 conferma, pertanto, che l’affidabilità fiscale non opera più soltanto come indice di valutazione, ma come criterio selettivo che incide concretamente sul rapporto tra contribuente e Amministrazione finanziaria.
La traiettoria evolutiva dell’istituto è ormai definita. Gli ISA, entrati a regime dal periodo d’imposta 2018 in sostituzione degli studi di settore, non stimano soltanto grandezze presunte, ma costruiscono una valutazione sintetica del contribuente mediante un punteggio da 1 a 10, fondato su indicatori di affidabilità e di anomalia. La loro funzione è duplice: orientare la selezione del rischio fiscale e consentire l’accesso ai benefici premiali. L’Amministrazione non osserva più soltanto il risultato finale della gestione, ma la sua credibilità economica e la coerenza organizzativa e fiscale rispetto a modelli di normalità costruiti su basi statistiche ed economico-aziendali.
Gli ISA si presentano, pertanto, come strumenti ibridi, nei quali convergono tecnica statistica, analisi economica e decisione amministrativa. Le note tecniche e metodologiche definiscono, per ciascuna attività economica, l’insieme delle variabili contabili e strutturali rilevanti, i coefficienti di stima, le matrici applicative e i correttivi territoriali impiegati nella costruzione del giudizio ISA. Il punteggio finale non coincide con la verità economica dell’impresa o del professionista, ma esprime una misura sintetica della loro attendibilità fiscale rispetto a un modello convenzionale di normalità. La distinzione è essenziale, perché impedisce sia di assolutizzare l’indice, sia di liquidarlo come automatismo burocratico. L’ISA non attesta la validità economica della gestione, ma determina il livello di conformità fiscale.
L’aggiornamento 2026 e i nuovi ATECO 2025
Nel 2026, il sistema è stato oggetto di una revisione significativa. Sono stati aggiornati 85 indici, riferiti a circa 1,85 milioni di contribuenti, sulla base dei dati dichiarativi relativi al periodo 2016-2023. La revisione ha riguardato 24 ISA del commercio, 20 delle attività professionali, 26 dei servizi e 15 del comparto manifatturiero. L’aggiornamento risponde all’esigenza di riallineare la funzione estimativa e selettiva degli ISA a un contesto economico profondamente modificato da shock energetici, tensioni geopolitiche, innovazioni tecnologiche e trasformazioni dei mercati.
Un profilo centrale della nuova stagione è il raccordo con la classificazione ATECO 2025. Il mutamento della codificazione delle attività economiche incide direttamente sul perimetro comparativo entro il quale il contribuente viene osservato.
Cambia, in altri termini, il gruppo dei soggetti ritenuti omogenei rispetto ai quali vengono misurate coerenza e normalità. La corretta classificazione ATECO non è, dunque, un elemento trascurabile della dichiarazione, ma il presupposto tecnico dell’intero giudizio di affidabilità. Un errore nella qualificazione dell’attività può causare anomalie nell’inquadramento e influire sul reddito di riferimento statistico.
Il software di controllo
Di rilievo è anche il software applicativo predisposto dall’Agenzia delle Entrate. Il programma non si limita a restituire un punteggio finale, ma evidenzia il valore dei singoli indicatori elementari, segnala anomalie nella normalità e nella coerenza gestionale e consente al contribuente di rappresentare l’eventuale inattendibilità delle informazioni tratte dalle banche dati dell’Amministrazione. L’esito ISA non assume quindi la forma di un verdetto immutabile, ma di un risultato tecnico suscettibile di interlocuzione. Questo spazio di contestazione e chiarimento conferma che l’indice, pur fortemente strutturato, conserva una dimensione dialettica con gli uffici che il professionista deve saper presidiare.
La conseguenza operativa è che gli ISA presuppongono una preventiva organizzazione del patrimonio informativo dell’impresa a disposizione dello studio professionale. Devono essere tra loro coerenti la contabilità, l’inquadramento dell’attività, le informazioni strutturali, l’assetto organizzativo e l’effettivo andamento economico della gestione. In mancanza di tale allineamento, l’indice finisce per misurare non tanto una reale anomalia economica, quanto la fragilità del sistema informativo del contribuente.
L’informazione territoriale
Tra gli elementi più interessanti del D.M. 31 marzo 2026 si colloca l’approvazione delle territorialità. Gli indicatori territoriali modulano il giudizio di affidabilità in funzione del luogo in cui l’attività viene esercitata, correggendo la stima di ricavi e compensi alla luce del contesto geografico.
Il presupposto metodologico è condivisibile: non esiste una normalità economica astratta, valida in modo uniforme per tutti i territori. Un professionista operante in un’area urbana ad alta intensità competitiva e con costi elevati non può essere valutato con la stessa metrica di chi svolge l’attività in un contesto periferico o a domanda ridotta. Analogamente, un’impresa collocata in un mercato locale dinamico non è immediatamente comparabile con una inserita in un’area stagnante.
La territorialità svolge, perciò, una funzione essenziale di correzione della standardizzazione fiscale. Riduce il rischio di assimilare situazioni profondamente diverse sotto il profilo della domanda, dei costi, della concorrenza e delle infrastrutture disponibili. Sarebbe, tuttavia, improprio attribuirle una capacità di individualizzazione piena. L’indicatore territoriale migliora la stima, ma non esaurisce la complessità delle differenze qualitative e organizzative che possono caratterizzare imprese e professionisti anche all’interno dello stesso ambito geografico.
Le cause di esclusione
Restano esclusi dall’applicazione degli ISA i contribuenti con ricavi o compensi superiori alla soglia massima prevista di 5.164.569 euro, i soggetti che determinano il reddito con criteri forfetari, nonché i casi in cui l’attività esercitata non consente di individuare con sufficiente precisione l’indice applicabile, come avviene in alcune ipotesi di multiattività. Sono inoltre esclusi gli enti del Terzo settore non commerciali che applicano regimi fiscali forfetari, le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale che adottano analoghi criteri semplificati e, più in generale, le imprese sociali.
Alcuni profili critici di analisi
Sul piano critico, occorre riconoscere che gli ISA tendono a premiare non tanto il contribuente migliore in senso assoluto, quanto quello maggiormente leggibile rispetto ai parametri della normalità economica codificata.
Le 2 dimensioni, benché spesso convergenti, non coincidono necessariamente.
Un’azienda che opera in modo innovativo o fuori dagli schemi tradizionali del proprio settore rischia di essere giudicata meno affidabile rispetto a una realtà più convenzionale, anche se quest’ultima si limita a seguire la norma senza eccellere. Il limite non esclude l’utilità dell’istituto, ma chiarisce la sua funzione: gli ISA costituiscono strumenti di valutazione sintetica e sistematica, non una rappresentazione completa della realtà economica.
Una criticità ulteriore riguarda i contribuenti in multiattività. Nella prassi, l’individuazione dell’indice applicabile non è sempre lineare, poiché imprese e studi presentano sempre più spesso modelli di business ibridi, nei quali attività principali e accessorie si combinano in modo dinamico.
Il criterio della prevalenza, fondato sul maggior ammontare di ricavi o compensi riconducibili allo specifico ISA, non elimina del tutto i margini di incertezza qualificatoria. In queste ipotesi la corretta individuazione dell’indice assume un rilievo decisivo, perché un errore di classificazione può alterare il giudizio complessivo più di una singola anomalia numerica.
Gli ISA e i professionisti
Per le professioni economico-contabili il profilo assume un rilievo ancor più immediato. Il decreto richiama, infatti, l’ISA EK05U, applicabile ai Dottori commercialisti, agli esperti contabili e ai consulenti del lavoro, nonché l’ISA EK06U, riferito ai revisori legali e agli altri consulenti o periti operanti in ambito contabile e tributario.
Appare, quindi, una peculiare sovrapposizione tra funzione assistenziale e posizione soggettiva del professionista: chi supporta il cliente nella gestione degli ISA è, a sua volta, frequentemente assoggettato a un proprio indice di affidabilità.
In tale quadro, gli studi professionali non possono relegare gli ISA alla sola fase dichiarativa, ma sono chiamati a presidiare con particolare rigore la coerenza dei compensi, l’assetto organizzativo interno, l’utilizzo dei collaboratori, la struttura dei costi e, più in generale, la fedele rappresentazione dell’attività effettivamente svolta.
Il rischio ISA non si governa soltanto attraverso il dato contabile, ma mediante una corretta costruzione dell’intero impianto informativo che lo sorregge. Contano, infatti, la coerenza della classificazione adottata, la qualità dei dati utilizzati, l’allineamento tra contabilità e struttura organizzativa, nonché la capacità di motivare adeguatamente eventuali scostamenti rispetto al modello. In questa prospettiva, l’affidabilità fiscale non è il mero risultato di numeri corretti, ma l’esito di una loro lettura tecnica ordinata e di una rappresentazione consapevole.
Conclusioni
La stagione ISA 2026 non può essere ridotta a un aggiornamento di coefficienti. Gli 85 indici revisionati, l’adeguamento alla classificazione ATECO 2025, i 173 modelli approvati dall’Agenzia delle Entrate e il rilievo crescente delle territorialità descrivono un sistema più selettivo, più raffinato e più interconnesso con la gestione concreta del rischio fiscale.
Il messaggio per imprese e professionisti è chiaro: non basta tenere comportamenti fiscalmente corretti, ma occorre anche che tali condotte risultino coerentemente rappresentati sul piano dichiarativo e informativo.
In questa chiave di lettura, gli ISA assumono la funzione di una vera e propria mappa interpretativa della fiscalità contemporanea: non restituiscono il paesaggio vivo e integrale dell’impresa o dello studio professionale, ma tracciano una rappresentazione selettiva destinata a orientare lo sguardo dell’amministrazione. Ed è proprio in questa capacità conformativa che si misura la loro incidenza, poiché finiscono per modellare gli assetti organizzativi, irrigidire le cautele documentali e influenzare, spesso in profondità, le scelte consulenziali.
