Questioni da risolvere in vista del prossimo Modello Redditi

Per il Modello Redditi SC 2026, il calcolo dell’acconto 2026 è incerto: il ricalcolo figurativo del reddito 2025 dovrebbe riguardare solo le plusvalenze realizzate nel 2025, non quelle rateizzate da anni precedenti. Confermata invece la cumulabilità tra IRES premiale e concordato preventivo: aliquota 15% sull’eccedenza concordata e 20% sulla quota agevolata ordinaria.

La prossima scadenza dichiarativa, Modello Redditi SC 2026 per il periodo d’imposta 2025, pone alcune questioni da risolvere, in merito alle quali il tracciato software non fornisce particolari supporti che permettano di assumere un certo indirizzo interpretativo

Il riferimento, anzitutto, riguarda il calcolo dell’accontorectius, la base di computo per eseguire il calcolo corretto, laddove si scelga di utilizzare il metodo storico, quindi assumendo il dato imponibile del 2025. La questione si pone in tema di plusvalenza rateizzate nel 2025. È noto, infatti, che la Legge di bilancio 2026 prevede, all’art. 1 comma 42, la riformulazione dell’art. 86, TUIR, laddove esso permetteva di rateizzare il concorso delle plusvalenze, per beni detenuti da almeno 3 anni, in un massimo di 5 quote costanti annuali. A far data dalle plusvalenze realizzate dal 2026, la norma succitata è stata modificata, limitando la rateizzazione delle plusvalenze a quelle relativa alla cessione di azienda o rami di azienda, mentre, in caso di cessione di singolo bene o insieme di beni che, tuttavia, non formano un ramo d’azienda, la tassazione del provento avviene interamente nell’esercizio di conseguimento. Come dicevamo, la decorrenza di tale novità è collegata al momento del realizzo della plusvalenza, quindi coinvolgendo anche la cessione di beni strumentali acquistati prima del 2026, ma ceduti a decorrere da quest’ultima data. Tutto ciò non riguarderebbe il Modello Redditi SC 2026 per il periodo d’imposta 2025, se non fosse per un’altra disposizione strettamente collegata a quella succitata in materia di calcolo dell’acconto per il 2026. Infatti, l’art. 1, comma 43, Legge n. 199/2025, statuisce: «Le disposizioni di cui al comma 42 si applicano alle plusvalenze realizzate a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025. Nella determinazione dell’acconto dovuto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni di cui al medesimo comma 42». 

Ora, il punto su cui ci si interroga consiste nell’assegnare un corretto significato pragmatico alla norma sopra citata e, per dirla più chiaramente, cosa significa assumere quale imposta dovuta nel 2025 quella che sarebbe stata determinata applicando già in tale periodo (2025) il divieto di rateizzare la plusvalenza? In altre parole, il ricalcolo figurativo del reddito 2025 comporta il concorso delle sole plusvalenza realizzate nel 2025 e (legittimamente) rateizzate, oppure coinvolge anche quelle realizzate in anni precedenti per le quali nel 2025 vi è l’imputazione di una rata delle 5 impostate quando la stessa plusvalenza sia stata conseguita? 

A titolo di esempio, se nel 2025 l’imponibile effettivo è 1000, dato che comprende 20 di una plusvalenza di 100 rateizzata, è chiaro che l’imponibile dovrà essere aumentato a 1080, aggiungendo i 4/5 della plusvalenza rinviata agli esercizi successivi. Da tale ricalcolo emerge un dato di computo pari al 24% di 1080, cioè 259 e non 240, che invece è l’imposta effettiva. 

Fin qui le cose sono chiare, meno chiaro è il comportamento da tenere nel caso in cui la plusvalenza sia stata realizzata in qualche esercizio precedente al 2025, e nel 2025 si ha meramente il concorso all’imponibile della singola rata. Occorre sterilizzare anche questo dato? Vediamo il seguente esempio: 

Nel 2024, la società Alfa ha realizzato una plusvalenza di 1.000.000 euro, che ha rateizzato in 5 quote annuali, quindi 200.000 euro per periodo d’imposta. Nel 2025, l’utile, comprensivo della rata di plusvalenza, è stato di 500.000 euro (quindi 300 + 200). Se dovessimo sterilizzare anche questa rateizzazione, arriveremmo a un imponibile di 1.100.000 euro (300 + 800) su cui determinare l’IRES figurativa ai fini del calcolo dell’acconto

A parere di chi scrive, questa seconda ipotesi va censurata, nel senso che la ratio del comma 43 è applicare al 2025 il divieto di rateizzazione, il che non significa eliminare una rateizzazione già in corso. Inoltre, la retrocessione temporale al 2025 (ai soli fini del calcolo dell’acconto) del divieto di rateizzazione incide solo sulla plusvalenza realizzata nel medesimo anno, viceversa la richiesta normativa sarebbe stata più esplicita nel porre l’obbligo di azzeramento di ogni rateizzazione in corso. 

È chiaro che su plusvalenze importanti scegliere una tesi al posto dell’altra significa versare un acconto (metodo storico) corretto e meno con differenze rilevanti e ovviamente altrettanto rilevanti conseguenze sanzionatorie. Purtroppo, la speranza che il tracciato software ufficiale risolvesse questo tema è andata delusa, nel senso che non viene presa una scelta, né in un senso, né nell’altro. Alcuni programmi inseriscono nel tracciato un campo compilabile facoltativamente, dove sarà il contribuente a decidere se occorre incrementare o meno figurativamente la base di computo per il calcolo dell’acconto 2026. Le istruzioni correlato a detto campo in modo laconico affermano:  

«Ai fini del ricalcolo degli acconti per l’anno 2026 si elencano le nuove variazioni di carattere storico che comportano un ricalcolo della base imponibile ai fini degli acconti:  

  • Plusvalenze non rateizzabili ai sensi dell’art. 1, comma 42 e 43 L. 199/2025 – a tale proposito è stato aggiunto un apposito campo di input in cui deve essere indicata la quota delle plusvalenze indicate nel prospetto di servizio collegati al figo RF 7 (V.A. per rata plusvalenza n.d.r.) che devono essere riprese ai sensi dell’art. 1 c.42 e comma 43 L.199/25 nonché u apposito messaggio di avviso che segnala l’eventuale presenza di tali plusvalenze».  

Come si può notare, è una posizione pilatesca, che non fornisce alcun aiuto interpretativo, il che induce (al netto della nostra posizione sopra espressa) a sperare in qualche chiarimento ufficiale

Un secondo tema dubbio, che invece ha trovato una soluzione ufficiale, è il rapporto tra IRES Premiale e Concordato Preventivo Biennale. Il tema in questione è capire se le 2 agevolazioni siano in qualche modo sommabili, considerando che entrambe isolano una base imponibile su cui va applicata una aliquota IRES diversa dal 24%. Si veda questo esempio: una società nel 2023 ha conseguito un utile di euro 100.000. Nel 2024 un utile di 150.000 euro (concordato 110.000 euro) e nel 2025 un utile effettivo di 300.000 euro a fronte di un reddito concordato di 120.000 euro. Avendo rispettato i requisiti dell’IRES Premiale (accantonamento dell’80% di 150.000, investimento in bene 4.0 non inferiore a 36.000 in quanto maggiore del 24% dell’utile 2023, incremento del personale dipendente) avrebbe diritto a tassare il reddito 2025 (120.000 euro) interamente al 20%. senonché essa ha pure diritto a tassare con imposta sostitutiva (art. 20-bis, D.Lgs. n. 13/2024), ipotizziamo del 15%, l’eccedenza tra 100.000 (imponibile 2023 e 120.000 imponibile 2025). Pertanto, come si coniugano le 2 agevolazioni? La risposta è rinvenibile a pag. 3 della Relazione illustrativa del D.M. 8 agosto 2025, secondo cui l’aliquota ridotta al 20% si applica sulla quota di imponibile che sarebbe stata assoggettata al 24%. Il che porta a concludere che, nell’esempio sopra delineato, la tassazione avvenga scomponendo la base di computo come segue: aliquota del 15% su 20.000 (Imposta sostitutiva da CPB) e aliquota del 20% su 100.000 (imposta sostitutiva da IRES Premiale). 

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