L’irretroattività delle sanzioni tributarie più favorevoli contrasta con il diritto unionale

La sentenza n. 2288/2026 della Corte di Giustizia Tributaria di Roma disapplica l’art. 5 del D.Lgs. n. 87/2024 per contrasto con il diritto unionale, riaffermando il principio del favor rei e la retroattività delle sanzioni più favorevoli. I giudici, richiamando Carta di Nizza, CEDU e giurisprudenza UE, stabiliscono che la norma interna non può impedire l’applicazione di sanzioni più miti anche per violazioni pregresse, ordinando il ricalcolo in favore del contribuente.

La recente sentenza n. 2288/2026 della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Roma segna un punto di svolta significativo nel panorama del diritto tributario italiano. La pronuncia, che si configura come la prima di merito di tale portata, ha infatti stabilito la disapplicazione dell’art. 5, D.Lgs. n. 87/2024, per palese contrasto con il diritto e la giurisprudenza unionale

Tale norma, introdotta nell’ambito della Riforma del sistema sanzionatorio tributario, prevede che le nuove sanzioni tributarie più favorevoli al contribuente si applichino esclusivamente alle violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024, in tal modo, di fatto, derogando al principio del favor rei impedendo l’applicazione retroattiva di norme sanzionatorie più miti a illeciti commessi precedentemente. 

Il caso esaminato dai giudici capitolini riguardava un contribuente che aveva impugnato un avviso di accertamento, contestando l’applicazione di sanzioni per dichiarazione infedele pari al 90% della maggiore imposta accertata, invocando l’applicazione della norma sanzionatoria riformata (art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 471/1997, come modificato dall’art. 2, comma 1, n. 3, D.Lgs. n. 87/2024) che prevede una sanzione ridotta al 70%. Il ricorrente sosteneva, infatti, che l’art. 5 fosse in contrasto con l’art. 7 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU) e con l’art. 49 della Carta di Nizza

La CGT di I grado di Roma ha accolto il ricorso, sottolineando come l’art. 5 non sia aderente al contesto normativo e giurisprudenziale europeo, al quale la stessa Legge delega di Riforma del sistema sanzionatorio (Legge n. 111/2023) si ispira. A sostegno di tale tesi, la Corte richiama il criterio di proporzionalità della sanzione (riferendosi alla sentenza NE, C-205/20 della Corte di Giustizia UE) e il principio di applicabilità retroattiva delle norme più favorevoli, sancito dagli artt. 49, par. 1, Carta di Nizza, e 6 e 7, CEDU

In particolare, la CGT fa riferimento alla sentenza della Corte di Giustizia UE nella causa Raji Trans (C-544/23), la quale ha riconosciuto che l’art. 49 della Carta di Nizza contiene le medesime garanzie previste dall’art. 7 della CEDU, rappresentando una soglia minima di protezione. Secondo i giudici unionali, qualora non sia possibile un’interpretazione conforme al diritto dell’Unione, il principio del primato impone al giudice nazionale di disapplicare qualsiasi norma interna contraria alle disposizioni unionali con effetto diretto

Non solo il diritto unionale, ma anche la giurisprudenza costituzionale domestica ha fornito supporto alla decisione dei giudici romani. La Corte Costituzionale, infatti, con la sentenza n. 63/2019, ha riconosciuto l’applicazione del principio del favor rei anche alle sanzioni amministrative aventi natura e funzione punitiva, in linea con i criteri della giurisprudenza unionale, precisando che non vi è ragione di continuare ad applicare una sanzione meno favorevole se è mutato l’apprezzamento della gravità dell’illecito da parte dell’ordinamento

È interessante, tuttavia, notare come la Corte di Cassazione abbia mostrato una giurisprudenza altalenante sul tema: infatti, se, da un lato, la sentenza n. 1274/2025 aveva ritenuto legittima la deroga prevista dall’articolo 5, la successiva sentenza n. 2950/2025 ha affermato che lo ius superveniens si applica ai giudizi in corso e che spetta al giudice di merito stabilire l’applicabilità di una disciplina sanzionatoria più favorevole

Sulla base di tali argomentazioni, la CGT di Roma, nell’accogliere il ricorso, ha dunque ordinato all’ufficio di ricalcolare le sanzioni applicando la normativa più favorevole

La pronuncia in esame apre scenari importanti: data la giurisprudenza di legittimità non univoca sul punto, si profila infatti la possibilità che la questione di legittimità costituzionale dell’art. 5, D.Lgs. n. 87/2024, venga rimessa alla Corte Costituzionale, per dirimere definitivamente il contrasto tra la norma interna e i principi del diritto unionale e costituzionale in materia di favor rei nelle sanzioni tributarie.

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