Aliquota IVA ordinaria per le prestazioni accessorie al servizio alberghiero

La Corte di Giustizia UE (sentenza 5 marzo 2026, cause C-409/24 – C-411/24) ha stabilito che gli Stati membri possono applicare aliquote IVA diverse alle prestazioni offerte dalle strutture ricettive. È quindi legittimo applicare l’aliquota ridotta all’alloggio e l’aliquota ordinaria a servizi accessori come colazione, parcheggio, centro benessere e wi-fi, purché sia rispettato il principio di neutralità fiscale.

Il punto 12), dell’allegato III alla Direttiva 2006/112/CE, prevede la possibilità, per gli Stati membri, di applicare un’aliquota IVA ridotta per l’alloggio fornito da alberghi e simili, compresi gli alloggi per vacanze e l’affitto di posti per campeggio e di posti per roulotte.

La questione risolta dalla Corte di Giustizia UE nella sentenza 5 marzo 2026, cause riunite da C‑409/24 a C‑411/24, è relativa all’applicabilità, da parte delle strutture ricettive, dell’aliquota IVA ordinaria per prestazioni quali il servizio di prima colazione, il parcheggio, l’accesso al centro benessere e la messa a disposizione del wi-fi, nonostante si tratti di prestazioni accessorie all’alloggio, soggetto all’aliquota ridotta.

In via di principio, le prestazioni accessorie a una prestazione principale soggetta ad aliquota ridotta beneficiano anch’esse dell’aliquota ridotta.

Nel caso oggetto di controversia, la normativa IVA tedesca prevede che l’aliquota ridotta per le prestazioni di servizi di alloggio temporaneo non si applica alle prestazioni che non sono direttamente funzionali alla locazione, anche se remunerate dal corrispettivo versato per la locazione.

Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza comunitaria, quando uno Stato membro decide di utilizzare la possibilità offerta dall’art. 98, par. 1 e 2, Direttiva 20067112/CE, di applicare un’aliquota IVA ridotta a una categoria di prestazioni indicata nell’Allegato III della stessa Direttiva, il suddetto Stato membro, nel rispetto del principio di neutralità fiscale, può limitare l’applicazione dell’aliquota ridotta a elementi concreti e specifici della predetta categoria di prestazioni.

Tale possibilità è giustificata dalla considerazione che, costituendo l’aliquota ridotta un’eccezione dell’obbligo di applicazione dell’aliquota ordinaria fissata da ciascuno Stato membro, la limitazione dell’aliquota ridotta a elementi concreti e specifici della categoria di prestazioni di cui trattasi è coerente con il principio secondo il quale le esenzioni e le deroghe devono essere interpretate in senso restrittivo.

Tuttavia, l’applicazione selettiva dell’aliquota IVA ridotta è soggetta alla duplice condizione, da un lato, di isolare dalla categoria di prestazioni interessata, ai fini dell’applicazione dell’aliquota agevolata, soltanto elementi concreti e specifici e, dall’altro, di rispettare il principio di neutralità fiscale. Tali condizioni mirano a garantire che gli Stati membri utilizzino la possibilità in esame esclusivamente in circostanze che assicurino l’applicazione semplice e corretta dell’aliquota ridotta scelta, nonché la prevenzione di qualsiasi eventuale frode, elusione e abuso.

Riguardo alla prima condizione, occorre stabilire se le prestazioni di alloggio fornite in alberghi e in strutture simili, per le quali la normativa tedesca prevede l’applicazione dell’aliquota ridotta, costituiscano aspetti concreti e specifici della categoria di prestazioni di cui al punto 12) dell’Allegato III della Direttiva n. 2006/112/CE.

Secondo la Corte, la Germania, esercitando il potere discrezionale riconosciuto dall’art. 98, Direttiva 2006/112/CE, ha identificato, sulla base di criteri oggettivi, chiari e precisi, le prestazioni concrete e specifiche della categoria di prestazioni di cui al citato punto 12) dell’Allegato III, per le quali trova applicazione l’aliquota ridotta.

Infatti, la normativa interna prevede l’applicazione dell’aliquota ridotta del 7% alla locazione di stanze e di camere da letto messe a disposizione ai fini dell’alloggio di breve durata di terzi, nonché alla locazione di breve durata di posti per campeggio, a eccezione delle prestazioni non finalizzate direttamente alla locazione, anche se remunerate dal prezzo della locazione.

Inoltre, la normativa tedesca identifica le prestazioni di servizi direttamente connesse all’alloggio di breve durata, soggette all’aliquota ridotta, vale a dire: la messa a disposizione di locali ammobiliati e muniti di altri oggetti di arredamento, come un televisore, una radio, un telefono o una cassaforte; l’accesso alla rete elettrica; la messa a disposizione di lenzuola, asciugamani e accappatoi; la pulizia dei locali affittati; la messa a disposizione di articoli per l’igiene personale, la pulizia di scarpe e abiti; la sveglia telefonica; la messa a disposizione di un apparecchio automatico per la pulizia di calzature; la sistemazione di animali nelle stanze e camere da letto affittate.

Dal canto suo, la medesima normativa enumera, in modo non esaustivo, le prestazioni che non possono beneficiare dell’aliquota ridotta del 7%, quali: la messa a disposizione di sale per conferenze; la messa a disposizione di locali per l’esercizio di un’attività professionale o commerciale; la messa a disposizione, mediante un accordo separato, di posti per parcheggiare veicoli; la messa a disposizione di camper, roulotte, rimorchi abitabili, chiatte, scialuppe e yacht non installati in modo permanente; il trasporto nei vagoni letto ferroviari; la messa a disposizione di cabine su natanti destinati al trasporto; intermediazione di prestazioni di alloggio; le operazioni realizzate da pensioni per animali; benefici concessi a titolo gratuito (ad esempio, uso personale di appartamenti per vacanze).

Ad avviso della Corte, le indicazioni di cui sopra sono idonee a identificare con precisione le prestazioni di locazione di stanze e di camere da letto messe a disposizione ai fini dell’alloggio di breve durata di terzi, soggette all’aliquota IVA ridotta, e di distinguerle dalle altre prestazioni fornite nell’ambito dell’alloggio di cui al punto 12) dell’allegato III della Direttiva n. 2006/112/CE, soggette all’aliquota IVA ordinaria.

Riguardo alla seconda condizione, relativa al rispetto del principio neutralità, la Corte – dopo avere ricordato che gli operatori economici che effettuano le stesse operazioni non devono essere trattati diversamente dal punto di vista dell’IVA – ha affermato che la normativa tedesca favorisce la neutralità fiscale.

Essa, infatti, impedisce che le strutture ricettive beneficino di un vantaggio indebito rispetto ad altri operatori che offrono servizi comparabili, come bar, birrerie, parcheggi, centri benessere, internet café, ecc..

In particolare, se la prima colazione e/o la messa a disposizione di posti auto, di sale sportive, di impianti per il benessere e di reti wi-fi fosse tassata con la stessa aliquota ridotta dell’alloggio in un albergo, gli altri esercizi che offrono lo stesso servizio sarebbero posti in una posizione di svantaggio, poiché il servizio di prima colazione e/o la messa a disposizione di posti auto, di sale sportive, di impianti per il benessere e di reti wi-fi da essi offerto sarebbe assoggettato all’aliquota ordinaria.

In definitiva, confermando le conclusioni dell’Avvocato generale presentate il 25 settembre 2025, è legittimo che le strutture ricettive applichino l’aliquota ordinaria a prestazioni come il servizio di prima colazione e/o la messa a disposizione di posti auto, di sale sportive, di impianti per il benessere e di reti wi-fi, anche se si tratta di prestazioni accessorie all’alloggio, soggetta a IVA con aliquota ridotta.

Area fiscale

Articoli del giorno

Corsi in evidenza

Il corso di propone di fornire il quadro della normativa comunitaria in vigore in tema di rendicontazione di sostenibilità e di analizzare i principi di rendicontazione. A partire dal 25/02/2026

Il programma è stato aggiornato alla luce del D.Lgs. 209/2023, del D.L. 84/2025 e delle più recenti novità normative, con particolare attenzione ai temi emergenti del diritto tributario internazionale. A partire dal 17/03/2026

Il percorso è articolato in cinque giornate in cui sono affrontati ed approfonditi gli aspetti fiscali connessi alla gestione ed al trasferimento degli immobili. A partire dall’11/03/2026

Mondo professione

Torna in alto