I rimborsi incassati dal professionista per le spese di trasferta, in deroga al generale principio di onnicomprensività, non costituiscono compenso e quindi non risultano tassati nell’ambito del reddito di lavoro autonomo. Occorre, però, distinguere le tipologie di spese oggetto di rimborso, perché non per tutte opera tale neutralità.
Le spese di trasferta riaddebitate
L’art. 54, comma 2, lett. b), TUIR, stabilisce che non concorrono a formare il reddito del professionista le somme percepite a titolo di rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente al committente. Di converso, le relative spese sostenute in occasione della trasferta non possono essere portate in deduzione in forza della correlata disposizione contenuta nel successivo art. 54-ter, comma 1, TUIR.
Questa previsione innova la disciplina previgente che, fino al 2024, stabiliva, invece, la rilevanza reddituale delle somme incassate a titolo di rimborso delle trasferte, a fronte della deducibilità delle corrispondenti spese sostenute.
In tale nuovo ambito, applicabile dal 2025, il comma 2-ter dell’art. 54, TUIR, già da subito stabilisce una deroga alla citata regole di irrilevanza dei rimborsi: «In deroga a quanto previsto al comma 2, lettera b), le somme percepite a titolo di rimborso delle spese, sostenute nel territorio dello Stato, relative a vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all’articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, concorrono alla formazione del reddito se i pagamenti non sono eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241».
Si tratta della nota problematica innescata dalla Legge di bilancio 2025, che per le imprese ha subordinato la deduzione delle spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto al pagamento tracciato di dette spese. Anche nel reddito professionale venne inizialmente introdotta analoga previsione riguardante le spese di trasferta sostenute dal professionista, dimenticando che, proprio dal 2025, tali spese (come detto) sono divenute indeducibili.
La questione è stata, però, oggetto di revisione a opera del D.L. n. 84/2025, il quale ha proceduto a introdurre il citato comma 2-bis: si è posta sul versante dei compensi la penalità per il mancato pagamento tracciato di tali spese. In altre parole, ferma restando l’indeducibilità delle spese sostenute e pagate in contanti, quando vengono riaddebitate costituiscono compenso e risultano imponibili per il professionista.
Le spese di trasferta non riaddebitate e il riaddebito forfettario
Il comma 6-bis dell’art. 54-septies (anche questo introdotto dal D.L. n. 84/2025) stabilisce, in maniera più generale, l’obbligo di pagamento tracciato per le spese di vitto, alloggio viaggio e trasporto (prescindendo quindi dal riaddebito).
Cadono, quindi, nell’indeducibilità le spese di vitto e alloggio che il professionista sostiene nell’ambito della propria attività, ma che non vengono rieddebitate ad alcun committente; dette spese, peraltro, se anche pagate con strumenti tracciati, subiscono la nota limitazione al 75% del loro importo e sono rilevanti nel limite del 2% dei compensi incassati nel corso del periodo d’imposta.
Analogo trattamento anche per le spese che vengono riaddebitate in maniera forfettaria: il costo sostenuto è deducibile, se pagato con strumenti tracciati, entro i citati limiti. Il riaddebito, in questo caso, non essendo analitico, non può beneficiare dell’irrilevanza di cui all’art. 54, comma 2, lett. b): dette somme addebitate al committente, in ossequio al principio di onnicomprensività, sono da qualificarsi compensi, pertanto tassati e soggetti a ritenuta.
A margine, in tema di spese di trasferta riaddebitate, si ricorda, peraltro, che nel caso di mancato incasso di tali somme dal committente è prevista la possibilità di portare in deduzione il costo sostenuto, originariamente posto come indeducibile (proprio in ragione del riaddebito). Tale sopravvenuta deducibilità del costo è condizionata però dal pagamento tracciato di detta spesa.
Il rimborso chilometrico
Deroga al principio di irrilevanza reddituale anche l’ipotesi del rimborso chilometrico che il professionista riaddebita al committente.
La questione è stata oggetto di analisi con la risposta a interpello n. 270/E del 23 ottobre 2025.
In tale documento l’istante evidenzia che i rimborsi chilometrici sono stati calcolati sulla base di parametri oggettivi, documentabili mediante il prospetto riepilogativo delle attività svolte e commisurati ai chilometri effettivamente percorsi e alla tariffa pattuita.
Secondo l’Agenzia, il rimborso chilometrico, nonostante la sua indicazione separata in fattura, non rappresenta un rimborso di spese “addebitate analiticamente” secondo quanto previsto dall’art. 54, comma 2, lett. b); pertanto, in ossequio al principio di onnicomprensività, tale addebito concorre alla formazione del reddito di lavoro autonomo, ferma restando la deducibilità delle spese sostenute dall’esercente arte o professione per l’esecuzione dell’incarico (trattandosi di costi relativi alle autovetture, si applicheranno le restrizioni dell’art. 164, TUIR).
