La conciliazione giudiziale “nasce” mediante l’inserimento nel D.P.R. n. 636/1972 dell’art. 20-bis, così come introdotto in via definitiva dall’art. 2-sexies, D.L. n. 564/1994, conv. con modif. in Legge n. 656/1994, che è stata oggetto successivamente di ripetuti e sostanziali mutamenti, fino a giungere all’attuale formulazione.
Infatti, dapprima, il Legislatore è intervenuto con l’art. 9, D.Lgs. n. 156/2015, operando una riscrittura integrale dell’istituto, disciplinandolo in maniera più organica: da una parte, la conciliazione fuori udienza (art. 48, D.Lgs. n. 546/1992), e dall’altra parte la conciliazione in udienza (art. 48-bis, D.Lgs. n. 546/1992), aggiungendo una disposizione di chiusura (art. 48-ter, D.Lgs. n. 546/1992), che investe la definizione e il pagamento delle somme dovute, valido per entrambe le modalità di definizione conciliativa.
In seguito, la Legge n. 130/2022 – art. 4, comma 1, lett. g) – dopo l’art. 48-bis, D.Lgs. n. 546/1992, ha inserito l’art. 48-bis.1 (“Conciliazione proposta dalla corte di giustizia tributaria”), introducendo – di fatto – una nuova ipotesi di conciliazione dedicata alle controversie mediabili ma non mediate, di appannaggio dei giudici – che si affianca alle 2 precedenti, oggi rivisitata per effetto dell’abrogazione dell’istituto della mediazione operata dall’art. 2, comma 3, lett. a), D.Lgs. n. 220/2023.
E da ultimo, il D.Lgs. n. 220/2023, intervenendo sull’art. 48, D.Lgs. n. 546/1992, ha introdotto il comma 4-bis, con il quale le disposizioni relative alla conciliazione fuori udienza si applicano anche alle controversie pendenti innanzi alla Corte di Cassazione, per i giudizi instaurati davanti al giudice di legittimità dal 5 gennaio 2024. Norma corretta dal D.Lgs. n. 81/2025, che attraverso l’art. 16 ha esteso tale possibilità anche ai giudizi pendenti alla data del 4 gennaio 2024.
Secondo quanto contenuto nell’art. 48-ter, D.Lgs. n. 546/1992, le sanzioni si applicano, in ragione dello stato di avanzamento del processo al momento del raggiungimento dell’accordo, nella misura del:
- 40% del minimo previsto dalla legge, qualora l’accordo intervenga nel primo grado di giudizio;
- 50% del minimo previsto dalla legge, in caso di perfezionamento in sede di appello;
- 60 % del minimo previsto dalla legge, in caso di perfezionamento nel corso del giudizio di Cassazione.
È stata, altresì, estesa dal D.Lgs. n. 158/2015 anche alla conciliazione giudiziale la disciplina recata dall’art. 12, comma 8, D.Lgs. n. 472/1997, secondo cui «le disposizioni sulla determinazione di una sanzione unica in caso di progressione si applicano separatamente per ciascun tributo e per ciascun periodo d’imposta».
Il versamento delle intere somme dovute o, in caso di pagamento rateale, della prima rata, va effettuato entro 20 giorni dalla data di sottoscrizione dell’accordo, per la conciliazione “fuori udienza”, o di redazione del processo verbale, per la conciliazione “in udienza”.
Dagli importi dovuti a titolo di conciliazione vanno computate in diminuzione le eventuali somme versate dal contribuente a titolo di iscrizione provvisoria.
Per il versamento rateale delle somme dovute si applicano le disposizioni previste per l’accertamento con adesione dall’art. 8, D.Lgs. n. 218/1997.
Pertanto, è ammesso il pagamento rateale in un massimo di 8 rate trimestrali di pari importo o in un massimo di 16 rate trimestrali se le somme dovute superano i 50.000 euro.
Sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata.
Il comma 2-bis del richiamato art. 8, D.Lgs. n. 218/1997, stabilisce che «per il versamento delle somme dovute a seguito di un accertamento con adesione conseguente alla definizione di atti di recupero non è possibile avvalersi della rateazione e della compensazione prevista dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241».
Pertanto, tenuto conto del tenore letterale della citata disposizione, l’Agenzia delle Entrate, nel corso di TeleFisco 2026 ha affermato che in caso di conciliazione di una controversia relativa all’impugnazione di un atto di recupero di crediti d’imposta, non è ammesso il pagamento rateale né, aggiungiamo noi, la compensazione prevista dall’art. 17, D.Lgs. n. 241/1997.
Analogamente a quanto previsto per l’accertamento con adesione, trova però applicazione anche per la conciliazione giudiziale l’art. 15-ter, comma 3, D.P.R. n. 602/1973, concernente il c.d. lieve inadempimento, norma che esclude la decadenza in caso di lieve inadempimento dovuto a:
- insufficiente versamento della rata, per una frazione non superiore al 3% e, in ogni caso, a 10.000 euro;
- tardivo versamento della prima rata, non superiore a sette giorni.
Nei casi in cui l’insufficiente o il tardivo pagamento integri un “lieve inadempimento”, l’ufficio iscrive a ruolo l’eventuale frazione non pagata, della sanzione di cui all’art. 13, D.Lgs. n. 471/1997, commisurata all’importo non pagato o pagato in ritardo, e dei relativi interessi. La predetta iscrizione a ruolo non è eseguita se il contribuente si avvale del ravvedimento operoso di cui all’art. 13, D.Lgs. n. 472/1997, entro il termine di pagamento della rata successiva ovvero, in caso di versamento in unica soluzione o di ultima rata, entro 90 giorni dalla scadenza del termine previsto per il versamento.
Nel caso di mancato pagamento delle somme dovute entro il termine di 20 giorni dalla sottoscrizione dell’accordo o del verbale di conciliazione o, in caso di rateizzazione, di una delle rate, compresa la prima, entro il termine di pagamento della rata successiva, è prevista l’iscrizione a ruolo delle residue somme dovute a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonché della sanzione per omesso versamento, disciplinata dall’art. 13, D.Lgs. n. 471/1997, aumentata della metà e applicata sull’importo residuo dovuto a titolo di imposta.
Per le controversie aventi a oggetto avvisi di accertamento esecutivi, il recupero delle somme non versate a seguito della conciliazione viene effettuato mediante l’intimazione ad adempiere al pagamento.
