4 Novembre 2025

Verso una nuova rottamazione: cosa prevede il DDL all’esame del Parlamento?

di Angelo Ginex
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Nel DDL bilancio 2026 fa il suo ingresso, all’art. 23, una misura che richiama da vicino le precedenti “rottamazioni” e sanatorie. Si tratta della definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione, uno strumento destinato a incidere sui debiti erariali e previdenziali accumulati negli anni.

Va premesso che il citato Disegno di Legge ha, allo stato, carattere meramente illustrativo: ciò significa che il testo potrà subire modifiche nel corso del dibattito parlamentare.

Tuttavia, le numerose richieste già pervenute in studio da clienti desiderosi di comprenderne il perimetro applicativo, ci inducono a una prima disamina della formulazione attuale, con l’intento di delineare le linee fondamentali della nuova definizione agevolata.

Innanzitutto, secondo il comma 1, dell’art. 23, la definizione riguarderebbe i debiti risultanti dai carichi affidati alla riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023.

Rientrano nel perimetro i carichi derivanti da:

Quindi, resterebbero esclusi i carichi derivanti da avvisi di accertamento, per i quali la pretesa tributaria si fonda su una specifica attività accertativa e non su dichiarazioni del contribuente.

Poi, come solitamente previsto, il beneficio consiste nell’estinzione del debito senza corrispondere interessi e sanzioni, né interessi di mora, somme aggiuntive o aggio di riscossione.

Il contribuente dovrà dunque versare solo:

  • le somme dovute a titolo di capitale;
  • le spese di notifica e di eventuali procedure esecutive.

La definizione potrà avvenire in unica soluzione entro il 31 luglio 2026, oppure in rateizzazione fino a 54 rate bimestrali di pari importo. Le prime tre rate avranno scadenza il 31 luglio, 30 settembre e 30 novembre 2026; le successive si estenderanno fino al 31 maggio 2035. Sulle rate decorreranno, dal 1° agosto 2026, interessi al 4% annuo, senza applicazione dell’art. 19, D.P.R. n. 602/1973.

L’agente della riscossione metterà a disposizione nell’area riservata del proprio sito i dati dei carichi definibili.

Il debitore dovrà presentare entro il 30 aprile 2026 una dichiarazione telematica di adesione, indicando:

  • i carichi che intende definire;
  • il numero di rate prescelto (fino al massimo consentito);
  • l’eventuale pendenza di giudizi, cui dovrà rinunciare.

Il pagamento della prima o unica rata determinerà l’estinzione del giudizio pendente, che il giudice dichiarerà d’ufficio.

È prevista anche la possibilità di integrare la dichiarazione entro lo stesso termine del 30 aprile 2026.

Entro il 30 giugno 2026, l’agente della riscossione comunicherà al contribuente:

  • l’ammontare complessivo dovuto;
  • le scadenze delle rate (non inferiori a 100 euro);
  • le modalità di pagamento (domiciliazione, moduli precompilati o sportello).

Dal momento della presentazione della dichiarazione:

  • sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;
  • vengono sospesi i pagamenti relativi a precedenti piani di rateazione;
  • non possono essere iscritti nuovi fermi o ipoteche, né avviate o proseguite procedure esecutive;
  • il debitore non è considerato inadempiente ai fini del DURC e dei controlli ex 28-ter e 48-bis, D.P.R. n. 602/1973.

Il versamento della prima o unica rata comporta, inoltre, l’estinzione delle procedure esecutive già avviate, salvo che non sia già avvenuto il primo incanto con esito positivo.

La definizione non produce effetti in caso di mancato o insufficiente versamento:

  • dell’unica rata;
  • di 2 rate, anche non consecutive;
  • dell’ultima rata del piano.

In tali ipotesi, riprendono i termini di prescrizione e decadenza, e i pagamenti effettuati restano acquisiti a titolo di acconto sul debito residuo.

La bozza in esame prevede l’inclusione anche dei carichi oggetto di precedenti definizioni inefficaci (dalla “rottamazione 2016” fino alla “quater” del 2022), purché rientranti nel periodo 2000-30.06.2022.

Rientrano, inoltre, i debiti inseriti in procedure concorsuali o di composizione della crisi d’impresa, per i quali i crediti sono trattati come prededucibili, e i debiti oggetto di piani di ristrutturazione omologati ai sensi del Codice della Crisi.

Le sanzioni per violazioni al Codice della strada potranno, invece, essere definite limitatamente agli interessi e aggio, ma non alla sanzione principale.

In definitiva, l’art. 23 del DDL bilancio 2026 ricalca, sebbene in modo più restrittivo quanto ai carichi, le numerose definizioni agevolate che hanno scandito l’ultimo decennio di politica fiscale.

Sotto il profilo temporale, invece, amplia l’orizzonte prevedendo rate fino a nove anni e rende più flessibile la gestione dei giudizi pendenti.

Ad ogni modo, bisognerà attendere che l’iter parlamentare faccia il suo corso per capire se la misura sarà o meno confermata nella sua attuale configurazione.