15 Dicembre 2025

Nella scissione tutti rispondono per i debiti erariali

di Fabio Campanella
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L’art. 2506-quater, comma 3, c.c., chiarisce che, nella scissione, ciascuna società beneficiaria è solidalmente responsabile dei debiti non soddisfatti della società scissa, nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto a essa assegnato a seguito dell’operazione.

Nell’ordinamento tributario, tuttavia, questo principio di limitazione di responsabilità non trova analoga rispondenza visto che l’art. 173, commi 12 e 13, TUIR, prevede una responsabilità solidale delle società beneficiarie per gli obblighi tributari della società scissa riferibili ai periodi d’imposta antecedenti alla scissione totale, in relazione alle imposte, sanzioni pecuniarie, interessi e ogni altro debito attribuibile alla società scissa; l’Agenzia delle Entrate può, in ogni caso, svolgere controlli, accertamenti e ogni altro procedimento nei confronti della società scissa o di una delle società beneficiarie appositamente designate nell’atto di scissione. Analogamente, l’art. 15, comma 2, D.Lgs. n. 472/1997, prevede che ciascuna delle società coinvolte nell’operazione di scissione – scissa e beneficiarie – rispondono in solido per il pagamento delle somme dovute a titolo di sanzioni per le violazioni commesse anteriormente alla data di efficacia dell’operazione di scissione.

Il Supremo Collegio, con l’ord. n. 26784/2025, è tornata ad affrontare la tematica connessa alla responsabilità delle società beneficiarie di un’operazione di scissione, totale o parziale, chiarendo che in ambito tributario vige l’istituto della responsabilità solidale, in conformità alla regola generale di integralità e pariteticità di cui agli artt. 1292 e 2740, c.c., con la conseguenza che – in ogni ipotesi di scissione – per i debiti fiscali della società scissa relativi a periodi d’imposta anteriori alla predetta operazione, rispondono solidalmente e illimitatamente tutte le società partecipanti all’operazione di riorganizzazione societaria.

La Corte, in particolare, ha ricordato che «la società beneficiaria è solidalmente responsabile per i debiti erariali della società scissa relativi a periodi d’imposta anteriori alla data dalla quale l’operazione produce effetti, e può essere richiesta del pagamento di tali debiti senza oneri di avvisi o altri adempimenti da parte dell’Amministrazione, non pregiudicando tale disciplina il diritto di difesa della società beneficiaria la quale è a conoscenza della situazione debitoria della società scissa, ivi comprese le pendenze tributarie, e può dedurre, in sede di opposizione alla cartella, ogni argomentazione per contestare la pretesa impositiva».

La diversa disciplina riservata alle obbligazioni civili rispetto a quelle fiscali, con una sostanziale prevalenza della normativa tributaria rispetto a quella codicistica, secondo il Collegio non configura alcuna violazione di ordine costituzionale in quanto la maggiore tutela garantita all’Erario è giustificata dal principio di ragionevolezza. Sul punto, si registra l’intervento della Consulta con la sent. n. 90/2018 in cui – rigettando le questioni di legittimità proposte in relazione all’art. 173, comma 13, TUIR, e all’art. 15, comma 2, D.Lgs. n. 472/1997, in riferimento agli artt. 3 e 53, Costituzione – il giudice delle leggi ha chiarito che «anche con riguardo al diritto societario, l’amministrazione finanziaria deve poter fare affidamento sul connotato di specialità dei crediti tributari, al fine di conseguire l’equilibrio di bilancio e rispettare i parametri europei del debito pubblico, per cui è proprio tale specialità che giustifica, in caso di scissione societaria, una disciplina differenziata, secondo un canone di adeguatezza e proporzionalità, affinché l’amministrazione finanziaria non subisca pregiudizio dall’operazione di scissione. Né il particolare regime della solidarietà delle obbligazioni tributarie – per cui, in caso di scissione societaria, opera il criterio generale posto dall’art. 1292 cod. civ. – costituisce una sopravvenienza imprevedibile, lesiva dell’affidamento delle società beneficiarie, poiché la scissione societaria trova origine in un atto negoziale non solo volontario, ma anche consapevole dei debiti tributari della società scissa. Neppure si determina un vulnus della capacità contributiva, la quale sussiste in capo alla società originaria debitrice e non va parametrata al patrimonio netto delle società beneficiarie, sorte unilateralmente a seguito di un’operazione negoziale alla quale l’amministrazione finanziaria è estranea. Infine, il suddetto vincolo di solidarietà piena è comunque bilanciato dall’ordinaria azione di regresso tra coobbligati ex art. 1299 cod. civ.».

La Corte di Cassazione già in passato con l’ord. n. 32469/2022, aveva chiarito che nell’operazione di scissione, la società beneficiaria è solidalmente responsabile per i debiti erariali della società scissa relativi a periodi d’imposta anteriori alla data dalla quale l’operazione produce effetti e, di conseguenza, alla beneficiaria può essere richiesto il pagamento di tali debiti senza ulteriori oneri di avvisi o altri adempimenti da parte dell’Amministrazione finanziaria (si veda anche Cass. n. 16710/2019; Cass. n. 31591/2018).

Alla luce dell’orientamento giurisprudenziale di legittimità e costituzionale richiamato, quindi, deve concludersi che vada considerata legittima qualunque richiesta di pagamento alle beneficiarie per debiti erariali derivanti dalla società scissa, ancorché la richiesta di pagamento sia avanzata solo con la notifica di un atto della riscossione, in quanto le società beneficiarie devono essere considerate a conoscenza della situazione debitoria della scissa venutasi a creare precedentemente alla scissione, senza che possano essere lamentate lesioni di prerogative defensionali, stante la riconosciuta legittimità ad agire delle beneficiarie.