2 Gennaio 2019

Mini Ires: il parametro degli investimenti

di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari
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L’articolo 1, comma da 28 a 34, L. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019), oltre ad aver prorogato l’agevolazione dell’iper ammortamento, introduce una nuova opportunità per le imprese che accantonano gli utili e che nel contempo effettuano investimenti ed assumono nuovo personale dipendente.

La norma, la cui lettura è tutt’altro che agevole, prevede a partire dal 2019 l’applicazione dell’Ires ridotta al 15% (o di una minore Irpef) relativamente al minor importo tra i due seguenti parametri:

  • utili accantonati a riserve diverse da quelle non disponibili (rientrano nell’ambito delle riserve non disponibili, tipicamente, quelle derivanti da processi valutativi);
  • sommatoria di investimenti in beni strumentali materiali nuovi e costo del personale dipendente assunto a tempo determinato e indeterminato.

In questo intervento si focalizza l’attenzione sulle regole per la quantificazione degli investimenti in beni materiali strumentali nuovi di cui all’articolo 102 Tuir, individuate nell’articolo 1 comma 29, lett. b), L. 145/2018.

A tale proposito la norma precisa che rientrano nella nozione di investimenti la realizzazione di nuovi impianti nel territorio dello Stato, il completamento di opere sospese, l’ampliamento, la riattivazione l’ammodernamento di impianti esistenti e l’acquisto di beni materiali strumentali nuovi, anche mediante contratti di locazione finanziaria, destinati a strutture produttive situate in Italia.

È altresì precisato che sono esclusi gli investimenti in beni immobili e quelli in autovetture concesse in uso promiscuo al dipendente per la maggior parte del periodo di possesso di cui all’articolo 164, lett. b-bis), Tuir. Pertanto, ragionando per esclusione, ciò starebbe a significare che assumono rilievo anche gli investimenti in autovetture di cui alle lettere a) e b) dell’articolo 164 Tuir, ossia quelle esclusivamente strumentali (deducibili integralmente) e quelle ad uso promiscuo (deducibili al 20% o all’80% e nei limiti di un costo massimo fiscalmente riconosciuto).

Il secondo aspetto da evidenziare riguarda la quantificazione dei predetti investimenti, poiché la norma richiede di individuare il minor importo tra i due seguenti:

  • ammortamento dei beni materiali strumentali (di cui all’articolo 102 Tuir) acquisiti a partire dal periodo d’imposta 2019 (tenendo conto che per il primo anno l’ammortamento è ridotto alla metà);
  • incremento del costo fiscale complessivo di tutti i beni strumentali materiali (ad esclusione degli immobili e delle autovetture concesse in uso promiscuo ai dipendenti), assunto al lordo delle quote di ammortamento dei beni materiali nuovi dedotte nell’esercizio, rispetto al costo complessivo di tutti i beni strumentali materiali (ad esclusione degli immobili e delle autovetture concesse in uso promiscuo ai dipendenti), assunto al netto delle quote di ammortamento dedotte dell’esercizio 2018.

Mentre per la determinazione del primo dei due parametri non si pongono particolari problemi, l’individuazione del secondo parametro appare non del tutto semplice.

Più precisamente, si richiede all’impresa di verificare che al termine di ciascun periodo d’imposta (a partire dal 2019) l’ammontare del costo fiscalmente riconosciuto dei beni esistenti (per quelli nuovi agevolati il costo è assunto al lordo degli ammortamenti) ecceda il costo dei beni strumentali esistenti al 31 dicembre 2018.

Pertanto, il “delta” in questione è sempre determinato confrontando l’ammontare “storico” fisso (costo dei beni al 31 dicembre 2018) con quello dei beni materiali esistenti alla fine di ciascun periodo d’imposta, tenendo conto che per i beni oggetto di investimento agevolato l’importo deve essere assunto al lordo delle quote di ammortamento dedotto nel periodo d’imposta.

Come anticipato, il parametro “investimenti” è quindi pari al minore tra la sommatoria delle quote di ammortamento dedotte in ciascun periodo d’imposta relativamente ai beni oggetto di investimento agevolato ed il “delta” descritto in precedenza.

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