Responsabilità per abuso della sterilizzazione delle perdite COVID-19 e occultamento delle scritture contabili

Tribunale Brescia, Sez. feriale, Ordinanza, 02/09/2026

Parole chiave: scritture contabili – violazione dell’obbligo di gestione conservativa – criterio equitativo – patrimonio sociale – responsabilità degli amministratori – fumus bonis iuris e periculum in mora

Massima: “La mancata tenuta e conservazione delle scritture contabili, nonché la loro perdita/occultamento che renda impossibile la ricostruzione analitica della gestione, legittimano l’applicazione del criterio presuntivo equitativo di cui all’art. 2486, comma 3, c.c. (e, in via generale, dell’art. 1226 c.c.), sia per il danno da violazione dell’obbligo di gestione conservativa successivo alla causa di scioglimento, sia per ulteriori condotte dispersive del patrimonio sociale anche diverse dalla mera prosecuzione dell’attività. In tale contesto, è legittimo utilizzare il criterio del deficit della liquidazione giudiziale (differenza tra passivo accertato e attivo liquidato), ovvero quello della differenza tra netti patrimoniali, depurati dei costi fisiologici di liquidazione, quale base di quantificazione del danno risarcibile.”

Disposizioni applicate: art. 2486, co. 3, c.c. – art. 1226 c.c. – art. 2086 c.c. – art. 2476 c.c. – art. 255 del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

La pronuncia in esame trae origine dal reclamo proposto da un ex amministratore avverso l’ordinanza con cui il Tribunale di Brescia aveva autorizzato e confermato il sequestro conservativo ante causam dei suoi beni fino alla concorrenza di un milione di euro, in accoglimento dell’istanza promossa dalla liquidazione giudiziale di una società a responsabilità limitata. La curatela aveva fondato la propria pretesa risarcitoria sull’azione di responsabilità ai sensi dell’articolo 2476 c.c. e dell’articolo 255 del Codice della Crisi d’Impresa e dell’insolvenza, contestando all’amministratore di avere proseguito l’attività d’impresa nonostante l’integrale perdita del capitale sociale risalente all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, aggravando il dissesto patrimoniale. Venivano inoltre ascritte all’ex amministratore ulteriori condotte di mala gestio, consistenti nell’omesso deposito dei bilanci dal 2023 al 2025, nella mancata tenuta e consegna delle scritture contabili, nonché nel compimento di atti dispositivi e dissipativi del patrimonio sociale, tra cui la cessione della rete commerciale e la svendita di beni immobili poco prima dell’apertura della liquidazione giudiziale.

A fronte del provvedimento cautelare concesso in via d’urgenza e confermato in sede di opposizione, il reclamante aveva dedotto l’erroneità della decisione per insussistenza della causa di scioglimento alla data del 31 dicembre 2020, richiamando la legislazione emergenziale COVID-19 che aveva introdotto la cosiddetta sterilizzazione delle perdite e la facoltà di differire gli obblighi di ricapitalizzazione. La difesa dell’amministratore aveva inoltre contestato la correttezza del criterio di quantificazione del danno adottato dal giudice di primo grado, lamentando l’omessa considerazione di fattori esogeni di crisi e la sproporzione del quantum rispetto al patrimonio aggredibile, oltre a escludere l’esistenza di un concreto pericolo di dispersione dei propri beni personali, gestiti attraverso accordi transattivi con i creditori bancari. Dal canto suo, la liquidazione giudiziale si era costituita per eccepire la natura strumentale e decaduta del ricorso alla sterilizzazione delle perdite, stante la violazione dei doveri di trasparenza, l’occultamento della contabilità e la totale assenza di prospettive di recupero della società.

Il Tribunale di Brescia, in composizione collegiale, ha rigettato il reclamo, confermando integralmente la misura cautelare disposta. Il collegio ha riconosciuto la sussistenza del fumus boni iuris in capo alla responsabilità dell’ex amministratore, rilevando che la facoltà di avvalersi del regime derogatorio emergenziale non opera in modo incondizionato, ma richiede il puntuale rispetto di rigorosi obblighi di trasparenza e correttezza, consistenti nell’indicazione analitica delle perdite nella nota integrativa e nella regolare tenuta e deposito dei bilanci successivi. Nel caso di specie, tali condizioni sono state ritenute violate a causa dell’omesso deposito dei bilanci relativi agli esercizi dal 2023 in poi e della mancata consegna delle scritture contabili, parzialmente alienate insieme ai supporti informatici e aziendali, circostanze che hanno impedito la ricostruzione fedele dei conti sociali e fatto decadere i benefici della legislazione speciale.

I giudici hanno inoltre evidenziato che, a decorrere dall’esercizio 2023, la crisi societaria si era resa conclamata e irreversibile, caratterizzata dal blocco dei conti, dalla risoluzione dei rapporti commerciali strategici e dalla dismissione degli assets aziendali al di fuori di qualsiasi procedura concorsuale. Di conseguenza, anche a voler ammettere l’iniziale operatività della sterilizzazione, permaneva in capo all’organo amministrativo il dovere di gestione conservativa e di istituzione di adeguati assetti organizzativi ai sensi dell’articolo 2086 c.c., la cui violazione legittima il ricorso al criterio presuntivo ed equitativo del deficit fallimentare per la liquidazione del danno. Tale criterio, fondato sulla differenza tra il passivo accertato e l’attivo liquidato, risulta pienamente applicabile allorquando la condotta dell’amministratore abbia reso impossibile l’accertamento analitico del pregiudizio a causa della sparizione della contabilità.

Infine, il Tribunale ha ritenuto pienamente integrato il requisito del periculum in mora, desumendolo sia dai dati oggettivi relativi all’incapienza patrimoniale del debitore a fronte dell’ingente credito azionato dalla curatela, sia dai comportamenti concreti dello stesso reclamante. È emerso infatti che l’ex amministratore stava attivamente negoziando la vendita di beni immobili personali al fine di soddisfare singole posizioni creditorie particolari, tra cui le esposizioni bancarie garantite da fideiussioni, sottraendo in tal modo cespiti e risorse alla garanzia della massa dei creditori concorsuali.

Per tali motivi, il reclamo è stato respinto.

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